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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40632/2021 del 17/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La lite nasce da una complessa vicenda immobiliare relativa alla vendita di un maso chiuso e al pagamento del prezzo, sfociata anche in sede penale. In primo grado, riuniti un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall'acquirente e un giudizio introdotto dall'erede del venditore per la risoluzione del contratto di vendita del 30 gennaio 2009 e del successivo accordo del 5 maggio 2011, il tribunale aveva condannato l'acquirente al pagamento di una somma residua, rigettando le altre domande. La corte d'appello ha poi respinto l'impugnazione dell'erede, ritenendo: da un lato, insussistente la risoluzione dell'accordo del 2011 per inadempimento, perché l'inadempimento accertato era di scarsa importanza; dall'altro, che si fosse formato giudicato interno sulla validità ed efficacia dell'accordo, poiché non era stato impugnato il capo di sentenza che aveva accolto la domanda di adempimento e condannato al pagamento. Con cinque motivi di ricorso, l'erede ha denunciato: violazione degli artt. 1362 e 1453 c.c. per errata interpretazione dell'accordo del 2011; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione; violazione dell'art. 7 dell'accordo e degli artt. 1362 e 1453 c.c. per avere la corte attribuito all'accordo funzione di sanatoria del contratto del 2009; violazione degli artt. 1965 e 1350 c.c. per averlo qualificato come transazione novativa; violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. per il mancato accoglimento della domanda di risoluzione. I resistenti hanno contrastato il ricorso e proposto ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili il secondo e il quinto motivo perché non attingevano la ratio decidendi: la corte territoriale aveva fondato il rigetto della domanda di risoluzione non sull'omessa valutazione del merito, ma sul giudicato interno formatosi sulla validità ed efficacia dell'accordo del 2011, conseguente alla mancata impugnazione del capo di sentenza che aveva accolto la domanda di adempimento. Ha ritenuto infondati il primo, terzo e quarto motivo, osservando che il ricorrente, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, contestava in realtà la ricostruzione del fatto e l'interpretazione delle clausole contrattuali, risolvendosi nella proposta di una lettura alternativa del regolamento pattizio; ciò non è scrutinabile come violazione di legge in cassazione, e comunque non basta richiamare astrattamente gli artt. 1362 e ss. c.c., ma occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e il modo della loro violazione. È stato dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    "non oltre dieci giorni prima dell'adunanza"

    La memoria depositata oltre il termine non è ammissibile.

  • art. 1362 c.c.

    I canoni ermeneutici possono essere denunciati in cassazione solo indicando in modo specifico quali regole siano state violate e in che modo.

  • art. 1453 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la risoluzione per inadempimento, ma le censure sono state respinte perché non coglievano la ratio decidendi.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile poiché non confrontata con il giudicato interno rilevato dalla corte d'appello.

  • art. 1455 c.c.

    La dedotta non scarsa importanza dell'inadempimento non è stata esaminata nel merito perché la censura non attaccava la ratio del giudicato interno.

  • art. 1965 c.c.

    Richiamato per contestare la qualificazione dell'accordo come transazione novativa, ma senza censura idonea a superare la valutazione di merito.

  • art. 1350 c.c.

    Invocato unitamente alla dedotta transazione novativa, senza specifica critica dei canoni ermeneutici applicati.

  • art. 7 dell'accordo del 5.5.2011

    La parte ricorrente ne sosteneva una lettura diversa, ma la corte ha ritenuto la censura una mera contrapposizione interpretativa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; la contestazione della ricostruzione del fatto o della valutazione delle risultanze istruttorie resta riservata al giudice di merito.
  • Chi denuncia l'erronea interpretazione di una clausola contrattuale deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto la motivazione se ne sia discostata; non basta contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da una specifica ratio decidendi, il ricorso è inammissibile se le censure non la colpiscono direttamente.
  • La formazione del giudicato interno sul capo di sentenza non impugnato preclude la riproposizione di domande incompatibili con quel capo, anche se formulate come omessa pronuncia o come erroneo rigetto nel merito.
  • La qualificazione giuridica di un accordo negoziale non può essere rimessa in discussione in cassazione mediante una mera rilettura delle clausole e delle prove, se la censura non individua un effettivo errore di sussunzione o di interpretazione giuridicamente rilevante.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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