Cassazione Penale, Sentenza n. 35186/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che ha confermato la condanna per la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. per la detenzione di una baionetta. Denuncia tre censure: (i) violazione e falsa interpretazione dell'art. 5 c.p. in relazione all'art. 697 c.p. e all'art. 38 T.U.L.P.S., sostenendo che il testo normativo sarebbe ambiguo (anche per la punteggiatura) e che la baionetta è da considerare "cimelio militare" commerciabile liberamente, il che avrebbe reso inevitabile l'ignoranza del precetto penale; (ii) vizio di motivazione nella mancata valutazione della scusabilità dell'ignoranza della legge penale alla luce della sent. n. 364/1988 della Corte costituzionale; (iii) violazione degli artt. 162-bis c.p. e 141 disp. att. c.p.p. per il diniego della rimessione in termini per proporre domanda di oblazione, sostenendo che le modifiche introdotte dalla "riforma Cartabia" (art. 423 e 554-bis c.p.p.) hanno mutato il quadro normativo e reso inadeguata la giurisprudenza a Sezioni Unite (Autolitano, Tamborrino), chiedendo in subordine la sollevazione di questione di legittimità costituzionale o la rimessione alle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo le censure infondate. Sui primi due motivi ha confermato il consolidato orientamento secondo cui la baionetta, per la sua autonomia strutturale, è "arma in senso proprio" e non mera parte di arma, e il detentore è obbligato a denunciarne la detenzione ai sensi dell'art. 38 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), con le modifiche intervenute dal d.lgs. 26/10/2010 n. 204; l'argomento del "cimelio" non esclude la responsabilità penale e l'ignoranza della norma non è stata ritenuta scusabile perché il precetto non è oscuro né criptico. Sul terzo motivo la Corte ha ribadito la giurisprudenza di Sezioni Unite (Autolitano e Tamborrino) secondo cui l'art. 141, comma 4-bis, disp. att. c.p.p. non opera quando la modifica della qualificazione del reato avviene con la sentenza di condanna e ha chiarito che le novità introdotte dagli artt. 423 e 554-bis c.p.p. riguardano solo l'udienza preliminare e l'udienza predibattimentale, non incidendo sulla regola che impone all'imputato l'onere di sollecitare la riqualificazione e, se ritiene opportuno, la domanda di oblazione; quindi nessuna violazione costituzionale o necessità di rimessione alle Sezioni Unite è stata ravvisata.
Norme richiamate
Norma indicante la contravvenzione per detenzione abusiva di armi: applicata al caso della detenzione di una baionetta quale arma bianca autonoma; la condotta integra la contravvenzione
Richiamata dal ricorrente per invocare scusabilità dell'ignoranza della legge penale; la Corte ha ritenuto che non ricorra la scusabilità perché il precetto non è oscuro e non sussiste una situazione di inevitabilità dell'ignoranza
art. 38 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
L'obbligo di denuncia della detenzione opera per le "armi"; la Corte interpreta il testo (anche alla luce della punteggiatura e della struttura dell'enumerazione) nel senso che l'obbligo riguarda le armi in senso proprio, includendo le baionette
art. 1-bis d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527
Richiamato per distinguere le "parti di armi" (per le quali l'obbligo è stato limitato) dalle armi in senso proprio; la baionetta non rientra nella definizione di "parte di arma" soggetta alla limitazione
d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204
Modifiche richiamate che hanno circoscritto l'obbligo di denuncia alle parti di armi relative ad armi da fuoco; la Corte valuta che tali modifiche non esonerano la denuncia per le baionette
legge 7 marzo 2001, n. 78, artt. 9 e 10
Norme disciplinanti la comunicazione di cimeli al sindaco: la Corte osserva che la sanzione amministrativa prevista per i cimeli della Prima guerra mondiale non si applica alle armi, che restano soggette a disciplina penale
Norma sull'oblazione speciale richiamata nella doglianza: la Corte la esamina congiuntamente alle disposizioni processuali rilevanti e conferma l'orientamento che non riconosce rimessione automatica quando la diversa qualificazione è decisa dal giudice in sentenza
art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4-bis
Prevede la rimessione in termini per l'oblazione in caso di modifica dell'imputazione da parte della pubblica accusa; la Corte richiama la giurisprudenza di Sezioni Unite che esclude l'applicabilità quando la modifica sia operata dal giudice con la sentenza
Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell'imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni
Introdotto dalla riforma Cartabia per consentire al giudice dell'udienza preliminare di invitare il PM a rettificare l'imputazione; la Corte osserva che la disposizione riguarda solo udienza preliminare e predibattimentale e non incide sulla regola che richiede la domanda di oblazione se la riqualificazione avviene in sentenza
Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero
Analoga funzione di stabilizzazione dell'imputazione attribuita all'udienza predibattimentale; non estende gli effetti al caso in cui la riqualificazione avvenga in sentenza
Principio di correlazione tra accusa e sentenza: il giudice può dare al fatto una diversa qualificazione nel rispetto dell'identità del fatto storico; la Corte ricorda il limite e la giurisprudenza che obbliga l'imputato a sollecitare la riqualificazione per poter accedere all'oblazione
Richiamato nel ragionamento giurisprudenziale sul contenuto della contestazione iniziale (chiarezza su fatto, circostanze aggravanti, fonti di prova) e sulla possibilità per le parti di eccepire il nomen iuris
Giurisprudenza citata (Sez. U., n. 7645/2006 Autolitano; Sez. U., n. 32351/2014 Tamborrino; Sez. 1, n. 21303/2016 Galbiati; Corte costituzionale, sent. n. 192/2020; Corte cost., sent. n. 364/1988)
Le pronunce di legittimità e costituzionali formano il quadro interpretativo: in particolare le Sezioni Unite hanno stabilito che l'onere di istituire domanda di oblazione spetta all'imputato quando la diversa qualificazione è decisa dal giudice in sentenza; la Corte costituzionale ha respinto la questione su art.141 comma 4-bis in relazione ad art.162-bis c.p.
Massime di principio
- La baionetta, per la sua autonomia strutturale, è considerata arma in senso proprio e la sua detenzione è soggetta all'obbligo di denuncia previsto dal T.U.L.P.S.; non rientra nella limitazione applicata alle "parti di armi" relative alle armi da fuoco
- La qualifica di "cimelio storico" non esonera automaticamente dall'obbligo di denuncia e non trasforma la fattispecie in materia amministrativa: le armi rimangono soggette a sanzione penale in caso di detenzione non denunciata
- L'ignoranza della legge penale è eccezionalmente scusabile: se la norma non è oscura o criptica e non sussiste un caotico dissenso interpretativo, la scusabilità non si riconosce (art. 5 c.p.)
- Per conservare la possibilità di accedere all'oblazione quando il reato originariamente contestato non la ammette, l'imputato ha l'onere di sollecitare, nel corso del giudizio, la riqualificazione del fatto e di proporre contestualmente istanza di oblazione; la riqualificazione d'ufficio decisa dal giudice in sentenza non comporta automaticamente la rimessione in termini
- Le modifiche procedurali introdotte dalla riforma (art. 423 e 554-bis c.p.p.) rafforzano il controllo del giudice sull'imputazione ma sono operative nelle specifiche fasi dell'udienza preliminare e predibattimentale; non soppiantano la giurisprudenza che regola gli effetti della riqualificazione del fatto disposta dal giudice in sede di sentenza
- Chi intenda contestare la qualificazione giuridica del fatto o tutelare il diritto all'oblazione deve agire tempestivamente e dare vita al contraddittorio (eccepire il nomen iuris, chiedere la riqualificazione e proporre istanza di oblazione) per evitare preclusioni processuali
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