Cassazione Civile, Ordinanza n. 31060/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di conformità della procura speciale al requisito legale della certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Non ha provveduto sulle spese perché il Ministero intimato non aveva svolto difese. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Brescia che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso era articolato in tre motivi, ma la Corte non entra nel merito di tali censure perché rileva un vizio preliminare della procura speciale: il mandato apposto in calce al ricorso indicava gli estremi del decreto impugnato e la data di rilascio, ma non conteneva l'esplicita certificazione da parte del difensore che la data della procura fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 interpretato dalle Sezioni Unite. Il ricorrente, con memoria, sosteneva che la giurisprudenza anteriore avrebbe ammesso procure del tipo utilizzato e che l'interpretazione sopravvenuta non avrebbe dovuto pregiudicarlo in ragione dell'affidamento in buona fede, ma la Corte ha ritenuto infondata tale tesi, affermando che non vi era mai stato contrasto interpretativo e che la lettura conforme al testo normativo era già quella poi fatta propria dalle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
richiede la posteriorità della data della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore
la procura speciale per il ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale deve contenere espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, con certificazione del difensore della data e dell'autenticità della sottoscrizione.
sono richiamati come disciplina generale della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito speciale e più rigoroso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
art. 3 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale già decisa dalla Corte costituzionale, che ha escluso il contrasto della norma processuale.
art. 10 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale già decisa dalla Corte costituzionale, con esito negativo per la tesi dell'illegittimità.
art. 24 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale già decisa dalla Corte costituzionale, che ha escluso la violazione del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale già decisa dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto compatibile la norma con il giusto processo.
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato in relazione a norme e fonti sovranazionali indicate nella sentenza, senza ravvisare contrasto.
artt. 28 e 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE
richiamati come parametri sovranazionali della questione di legittimità costituzionale, senza incidere sul risultato della decisione.
artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamati nel contesto della questione di legittimità costituzionale, ritenuta non fondata.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
richiamati nel contesto della questione di legittimità costituzionale, ritenuta non fondata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso i provvedimenti conclusivi dei procedimenti in materia di protezione internazionale la procura speciale deve rispettare un requisito formale specifico: deve risultare in modo esplicito che è stata conferita dopo la comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarlo.
- La mancanza della certificazione della data di rilascio della procura speciale integra una causa di inammissibilità del ricorso, che impedisce l'esame dei motivi di impugnazione nel merito.
- L'interpretazione costituzionalmente orientata non può spingersi sino a disapplicare il dato testuale della norma processuale; quando il significato conforme a Costituzione sia incompatibile con il tenore letterale, occorre sollevare questione di legittimità costituzionale.
- L'eventuale affidamento del ricorrente su precedenti decisioni non è sufficiente a superare un requisito processuale chiaramente imposto dalla legge, quando la giurisprudenza non abbia mai conosciuto un reale contrasto interpretativo sul punto.
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