Cassazione Civile, Ordinanza n. 05732/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un soggetto aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da un creditore per euro 83.500,00, somma pretesa come garanzia di un debito di terzi. La pretesa monitoria era fondata su un assegno consegnato anni prima e poi negoziato dal prenditore; il titolo non era stato incassato per la chiusura del conto. L’opponente contestava la data apposta sull’assegno mediante querela di falso e disconosceva anche due scritture private prodotte a sostegno del credito. Sosteneva, in sintesi, che l’assegno fosse stato consegnato in relazione al pagamento del prezzo di un immobile e che vi fossero altri rapporti negoziali tra le parti, tra cui un accordo per la rinuncia a procedure esecutive e per attività di mediazione. Il tribunale rigettò l’opposizione; la corte d’appello confermò, ritenendo non provata la falsità del titolo e, soprattutto, qualificando l’assegno privo di data come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con conseguente presunzione dell’esistenza del rapporto fondamentale e onere del debitore di provare l’inesistenza o l’invalidità del rapporto, prova non offerta. In cassazione il ricorrente deduceva: (1) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la corte ritenuto non provata l’alterazione della data nonostante, a suo dire, la difformità tra due copie dell’assegno fosse fatto non contestato; (2) violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. per avere la corte valorizzato l’assegno e una scrittura privata disconosciuti senza verificazione, oltre a utilizzare una dichiarazione contenuta in altra scrittura anch’essa disconosciuta; (3) omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla data della procura generale conferita al creditore, che secondo il ricorrente avrebbe smentito la ricostruzione dei rapporti tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura sulla presunta falsità o alterazione della data dell’assegno mirava in realtà a un riesame del merito, poiché la corte territoriale aveva già ritenuto non dimostrati i presupposti della querela di falso e comunque irrilevante la questione ai fini decisori, dato che l’assegno, anche se privo di data, vale come promessa di pagamento. Ha inoltre osservato che il motivo sulle scritture disconosciute era estraneo alla ratio decidendi, perché la decisione d’appello si fondava sulla promessa di pagamento e sulla mancata prova dell’inesistenza del rapporto sottostante, non sull’efficacia probatoria delle scritture stesse. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile perché la data della procura generale era ritenuta irrilevante rispetto al nucleo argomentativo della sentenza impugnata e, comunque, non decisiva. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La doglianza sulla non contestazione è stata ritenuta non idonea a scalfire la decisione, perché diretta in sostanza a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova.
Le regole sul disconoscimento e sulla verificazione non erano decisive, poiché la corte d’appello non aveva fondato la decisione sulle scritture private disconosciute, ma sulla promessa di pagamento implicita nell’assegno e sulla mancata prova contraria.
L’assegno bancario privo di data è stato considerato promessa di pagamento, idonea a far presumere l’esistenza del rapporto fondamentale e a porre a carico del debitore l’onere di provarne l’inesistenza o l’invalidità.
art. 2, comma 1, r.d. n. 1736 del 1933
L’assegno privo della data di emissione è nullo, ma ciò non esclude che possa valere come promessa di pagamento nel rapporto causale.
art. 58 r.d. n. 1736 del 1933
Il deposito in cancelleria del titolo non è richiesto nel caso di assegno privo di data, poiché la disciplina mira a evitare la doppia azione cartolare e causale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione dell’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L’assegno bancario privo di data, pur nullo come titolo cartolare, può assumere il valore di promessa di pagamento e quindi fondare la presunzione dell’esistenza del rapporto causale sottostante.
- Quando opera la promessa di pagamento, spetta al debitore dimostrare l’inesistenza o l’invalidità del rapporto fondamentale; la mera contestazione del titolo o la produzione di elementi documentali non decisivi non sono sufficienti.
- In cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di riesame del merito o della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di appello.
- Una censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e attacca profili ritenuti dalla corte di merito irrilevanti.
- Il disconoscimento di scritture private non è dirimente quando la decisione non si fonda su quelle scritture, ma su altri elementi probatori e sulla regola della promessa di pagamento.
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