Parere n. 1309/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor Girolamo Campedelli contro il Comune di Grezzana per l’annullamento dell’ordinanza n. 73 prot. n. 12562 del 24 luglio 2013 di irrogazione sanzione in luogo della demolizione di un abuso edilizio nonché dell’allegato prospetto di calcolo della sanzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAnnullamento dell’ordinanza n. 73, prot. n. 12562 del 24 luglio 2013, di irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione di un abuso edilizio e del relativo prospetto di calcolo.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Grezzana ha applicato la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, in sostituzione della demolizione, deducendo: la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del nuovo procedimento; l’erronea applicazione dell’art. 34, comma 2-ter, d.P.R. n. 380/2001 e delle tolleranze costruttive; l’errata individuazione dell’anno e del valore del costo di costruzione utilizzato per il calcolo della sanzione; nonché l’erronea determinazione del costo base, assumendo che la difformità riguardasse il tetto e la maggiore altezza del sottotetto. La questione centrale esaminata dalla Sezione riguarda la necessità della comunicazione di avvio del procedimento autonomo finalizzato all’irrogazione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, dopo che un precedente parere del Consiglio di Stato aveva riconosciuto la possibilità della cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e assorbiti gli ulteriori motivi. Pur rilevando l’estrema sinteticità della relazione ministeriale e richiamando il dovere dell’amministrazione di esaminare singolarmente i motivi di gravame, nonché la necessità che la relazione sia sottoscritta dal Ministro o da altra autorità politica delegata, la Sezione ha proceduto comunque all’esame del merito. Ha distinto l’ordine di demolizione, quale espressione di attività repressiva vincolata per la quale ordinariamente non è necessaria la comunicazione di avvio, dal successivo procedimento autonomo di irrogazione della sanzione pecuniaria sostitutiva. Quest’ultimo richiede invece la comunicazione prevista dall’art. 7 della legge n. 241/1990, perché implica una specifica istruttoria e l’accertamento e la valutazione dei presupposti di fatto della sanzione, rispetto ai quali l’apporto partecipativo del privato può essere rilevante. Non risultando particolari esigenze di celerità tali da giustificare l’omissione, l’ordinanza impugnata è stata ritenuta illegittima e deve essere annullata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, compresa la possibile rideterminazione della sanzione nel rispetto delle garanzie procedimentali.
Osservazioni
Omessa comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio
Il procedimento per l’irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione costituisce una fase autonoma e distinta rispetto al precedente procedimento repressivo culminato nell’ordine di demolizione. Pertanto, in assenza di particolari esigenze di celerità, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio ex art. 7 della legge n. 241/1990, affinché il privato possa partecipare all’accertamento e alla valutazione dei presupposti della sanzione.
Relazione ministeriale nel ricorso straordinario
Ai sensi dell’art. 11, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971, l’amministrazione competente deve esaminare i singoli motivi di gravame e prendere posizione su ciascuno, formulando una proposta di accoglimento o rigetto. La relazione deve inoltre essere sottoscritta dal Ministro o da altra autorità politica delegata, ai sensi dell’art. 36 r.d. n. 444/1942.
Norme richiamate
art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
sanzione pecuniaria in luogo della demolizione quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità
La disposizione disciplina la cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso edilizio, applicata nel caso concreto dopo che il precedente parere del Consiglio di Stato aveva ritenuto sussistenti i relativi presupposti.
art. 34, comma 2-ter, d.P.R. n. 380/2001
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per contestare il calcolo della sanzione, ma la relativa censura è stata assorbita a seguito dell’accoglimento del motivo procedimentale.
comunicazione di avvio del procedimento
La comunicazione è necessaria per il procedimento autonomo di irrogazione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, poiché tale procedimento richiede una specifica istruttoria e consente un apporto partecipativo effettivo del privato.
art. 11, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971
Impone all’amministrazione competente, nell’istruttoria del ricorso straordinario, di esaminare i singoli motivi e di formulare una proposta motivata di accoglimento o rigetto.
Richiede la sottoscrizione della relazione ministeriale da parte del Ministro o di altra autorità politica delegata; tale requisito non è meramente formale.
art. 12, comma 2, legge n. 47/1985
la demolizione non può avvenire senza pregiudizio nella parte eseguita in conformità
È richiamata quale disciplina previgente corrispondente all’attuale art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001.
art. 93 legge Regione Veneto n. 61/1985
È indicata quale ulteriore base normativa regionale della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione.
Massime di principio
- L’esenzione dalla comunicazione di avvio riconosciuta per l’ordine di demolizione edilizia, in quanto atto normalmente vincolato, non si estende automaticamente al successivo procedimento autonomo di irrogazione della sanzione pecuniaria sostitutiva.
- Il procedimento di fiscalizzazione dell’abuso edilizio deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio ex art. 7 della legge n. 241/1990 quando richiede una specifica istruttoria e l’accertamento o la valutazione di presupposti di fatto suscettibili di essere utilmente discussi dal privato.
- La partecipazione procedimentale non ha carattere meramente formale quando l’apporto dell’interessato può contribuire alla ricostruzione dei fatti e alla corretta determinazione dell’importo della sanzione.
- Nel ricorso straordinario, la relazione ministeriale deve esaminare singolarmente i motivi di gravame e proporre motivatamente l’accoglimento o il rigetto; inoltre, deve essere sottoscritta dal Ministro o da altra autorità politica delegata secondo la disciplina speciale applicabile.
Fiscalizzazione di un abuso edilizio e obbligo di comunicazione di avvio
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un privato contro il Comune di Grezzana per l’annullamento dell’ordinanza con cui era stata irrogata una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione di un abuso edilizio, oltre al relativo prospetto di calcolo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria alla Sezione consultiva.
Premesse e vicenda procedimentale
L’ordinanza impugnata è stata adottata dopo un precedente parere del Consiglio di Stato, n. 3621/2023, relativo all’impugnazione dell’ordine di demolizione n. 1609 del 24 marzo 2003. In quella sede era stato ritenuto che l’intervento fosse stato realizzato in parziale difformità dal titolo abilitativo e che la demolizione del tetto avrebbe pregiudicato la parte dell’edificio eseguita conformemente al titolo. Era stata quindi riconosciuta la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001.
Il Comune ha successivamente avviato il procedimento finalizzato alla concreta irrogazione della sanzione, senza comunicare al ricorrente l’avvio del procedimento.
Motivi di ricorso
Il ricorrente ha dedotto:
- la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio;
- la violazione dell’art. 34, comma 2-ter, d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che il calcolo avrebbe dovuto considerare le tolleranze costruttive del 2 per cento e le cosiddette tolleranze di cantiere;
- l’erronea individuazione del costo di costruzione, assunto con riferimento al 2012 anziché all’anno dell’abuso, indicato nel 1987;
- l’erronea determinazione del costo base, poiché la difformità avrebbe riguardato il tetto e la maggiore altezza del sottotetto, non la parte residenziale dell’immobile.
Osservazioni preliminari sulla relazione ministeriale
La Sezione ha rilevato l’estrema sinteticità della relazione ministeriale. Ha ricordato che, ai sensi dell’art. 11, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971, l’amministrazione deve esaminare i singoli motivi di ricorso e prendere posizione su ciascuno, formulando una proposta di accoglimento o rigetto.
È stata inoltre evidenziata la necessità della sottoscrizione della relazione da parte del Ministro o di altra autorità politica delegata, ai sensi dell’art. 36 r.d. n. 444/1942. Tale requisito non è meramente formale e non può ritenersi superato dalla disciplina che attribuisce ai dirigenti generali la competenza a richiedere pareri agli organi consultivi delle amministrazioni, poiché il Consiglio di Stato non è assimilabile a un organo consultivo interno dell’amministrazione.
La Sezione ha tuttavia ritenuto di poter procedere all’esame del merito.
Comunicazione di avvio e natura del procedimento
La Sezione ha richiamato il principio generale secondo cui la comunicazione di avvio serve a garantire il contraddittorio procedimentale, la trasparenza e il buon andamento dell’azione amministrativa.
È stato confermato che, di regola, l’ordine di demolizione edilizia non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio, poiché l’attività repressiva degli abusi edilizi ha natura vincolata e la partecipazione del privato non potrebbe modificare l’esito dell’ordine.
La situazione è diversa per la successiva irrogazione della sanzione pecuniaria sostitutiva. Tale procedimento è autonomo e distinto da quello concluso con l’ordine di demolizione e richiede una specifica istruttoria sui presupposti di fatto e sulle modalità di determinazione della sanzione. Il privato deve quindi essere posto in condizione di conoscere l’avvio del procedimento e di fornire il proprio apporto partecipativo.
La comunicazione non è un adempimento meramente formalistico: può contribuire a un accertamento completo dei fatti, anche con riguardo alla misura dell’abuso e al calcolo della sanzione, e può prevenire il contenzioso. Nel caso concreto non risultavano particolari esigenze di celerità tali da giustificare l’omissione.
Decisione
Il primo motivo è stato accolto. Gli ulteriori motivi, relativi alle tolleranze costruttive e ai criteri di calcolo della sanzione, sono stati dichiarati assorbiti.
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione per la rideterminazione della sanzione nel rispetto delle garanzie partecipative.
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