Cassazione Civile, Ordinanza n. 26126/2022 del 05/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Quattro proprietarie convenivano in giudizio, dinanzi alla Corte d'appello in unico grado, il Comune e il Ministero competente per ottenere la determinazione e il pagamento della giusta indennità di espropriazione e di occupazione temporanea di terreni siti in Pescara, destinati alla creazione di un parco archeologico, nonché l'indennizzo per la reiterazione del vincolo espropriativo e per la diminuzione di valore della porzione residua del fondo. La Corte d'appello, dopo due consulenze tecniche d'ufficio, aveva riconosciuto l'edificabilità dell'area e liquidato l'indennità di esproprio sulla base del valore venale stimato dal secondo CTU, aveva riconosciuto l'indennità per l'occupazione temporanea e per la diminuzione di valore del fondo residuo, ma aveva escluso l'indennizzo per la reiterazione del vincolo, ritenendo il vincolo conformativo e non ablatoro. Con il ricorso per cassazione le proprietarie deducevano: 1) violazione di norme processuali e sostanziali per avere il giudice disposto una seconda CTU su un profilo asseritamente non controverso e per aver aderito alla seconda perizia ignorando la prima; 2) censura della scelta di privilegiare il secondo CTU; 3) violazione delle norme in tema di espropriazione e vizi di motivazione/istruttoria nella quantificazione dell'indennità di esproprio, ritenuta arbitraria e priva di esplicitazione dei criteri di stima; 4) omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento/indennizzo per la reiterazione del vincolo di natura espropriativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione sulla procura, perché l'errore nella data era un mero lapsus calami e la procura apposta a margine era valida e speciale. Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i primi due motivi, affermando che la scelta di disporre una nuova consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, e che l'adesione alla seconda consulenza non integra vizio motivazionale quando la relazione più recente consenta di ricostruire il percorso logico seguito. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché i ricorrenti non avevano indicato puntualmente le norme violate, trascritto i passaggi rilevanti della CTU criticata, né dimostrato di avere sollevato le medesime critiche in appello; inoltre ha osservato che la stima di un'area edificabile deve comunque tener conto delle concrete limitazioni edificatorie. Ha respinto anche il quarto motivo, rilevando che la sentenza impugnata aveva espressamente esaminato la domanda relativa all'art. 39 d.P.R. 327/2001, escludendo l'indennizzo per la natura conformativa del vincolo urbanistico. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 99, 112, 115, 116, 196 c.p.c.
Richiamati come norme asseritamente violate nei motivi di ricorso; la Corte ha escluso che vi fosse violazione processuale nella disposta rinnovazione della consulenza e ha ritenuto infondato il vizio di omessa pronuncia.
Citate dai ricorrenti tra le norme violate, senza che la Corte ravvisasse profili decisivi di contrasto con la sentenza impugnata.
artt. 9 e ss. d.P.R. n. 327/2001
Richiamate in relazione alla determinazione dell'indennità di esproprio e alla disciplina dei vincoli espropriativi.
Norma applicata dalla Corte territoriale per riconoscere l'indennità di occupazione temporanea.
Richiamato per la domanda di indennizzo da reiterazione del vincolo; la Corte ha escluso il diritto all'indennizzo per la natura conformativa del vincolo.
Richiamato quanto ai vizi deducibili in cassazione, in particolare il vizio motivazionale e la violazione di legge, con applicazione del requisito di specificità dei motivi.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte ha affermato che il ricorrente deve indicare puntualmente le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata, a pena di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- La scelta di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, o di aderire alle conclusioni del secondo ausiliario, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo che la motivazione sia realmente mancante o meramente apparente.
- Quando il giudice recepisce le conclusioni di una CTU, il ricorrente che ne contesti l'esito deve indicare specificamente le critiche già mosse in merito, trascrivere i passaggi rilevanti dell'elaborato e confrontarli con la motivazione della sentenza; altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
- In tema di espropriazione per pubblica utilità, la stima dell'indennità deve tenere conto del valore venale del bene e, se l'area è edificabile, delle concrete limitazioni legali e fattuali alla sua utilizzazione; non è consentito pretendere una valutazione astratta sganciata dalla reale possibilità edificatoria.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza abbia comunque esaminato la domanda e l'abbia rigettata sulla base della qualificazione giuridica del vincolo come conformativo e non ablatorio.
- I vincoli urbanistici di zonizzazione, se conformativi e non finalizzati a una futura ablazione necessaria, non danno luogo di regola a indennizzo per reiterazione del vincolo espropriativo.
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