Cassazione Civile, Ordinanza n. 13127/2023 del 12/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Gli eredi di un ex dirigente Enel, già iscritto a un fondo pensione integrativo aziendale (prima PIA e poi Fondenel), avevano chiesto il rimborso della differenza tra l'IRPEF trattenuta alla fonte dal sostituto d'imposta sulle somme erogate in capitale e l'imposta che ritenevano dovuta in misura inferiore, invocando l'applicazione della ritenuta del 12,5% sulla componente qualificabile come rendimento del fondo. La controversia era già passata per un precedente giudizio di legittimità con cassazione con rinvio, nel quale era stato indicato al giudice di merito di verificare se vi fossero somme effettivamente derivanti da rendimento del capitale accantonato, distinte dalla sorte capitale. Nel giudizio di rinvio la CTR della Toscana ha però rigettato l'appello dei contribuenti, ritenendo non provata l'esistenza di un rendimento netto tassabile al 12,5%. Con l'odierno ricorso gli eredi hanno dedotto: violazione della disciplina fiscale applicabile ai fondi pensione integrativi e del principio di diritto dettato in sede di rinvio; violazione delle norme sull'osservanza del giudicato interno e dei limiti del rinvio; violazione delle regole sull'onere della prova e sui poteri istruttori del giudice tributario; omesso esame di fatti decisivi relativi alla tipologia e alla quantificazione del rendimento; violazione dei limiti del giudizio di rinvio per avere la CTR rimesso in discussione l'an debeatur invece di limitarsi al quantum.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi cinque motivi perché, in base alla giurisprudenza consolidata, la ritenuta del 12,5% si applica solo alle somme provenienti da effettivi investimenti sul mercato del capitale accantonato, mentre non sono sufficienti certificazioni o conteggi che si limitino a rappresentare la redditività dell'intero patrimonio del datore di lavoro o calcoli attuariali interni. Ha inoltre ribadito che, nel rimborso di imposte indebitamente trattenute, grava sul contribuente l'onere di provare quale quota della prestazione sia effettivamente ascrivibile a rendimento di mercato, e che nel caso concreto la CTR aveva correttamente escluso la prova di tale requisito. Sono stati respinti anche il sesto e settimo motivo perché la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non superava il limite del "minimo costituzionale" della motivazione: la sentenza impugnata conteneva un accertamento di fatto non apparente né contraddittorio. L'ottavo motivo è stato ritenuto infondato perché il giudice di rinvio aveva correttamente effettuato una verifica preliminare dell'an debeatur prima di procedere, se del caso, alla quantificazione del dovuto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in solido.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge invocato dai ricorrenti per contestare l'errata applicazione della disciplina fiscale e processuale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato per denunciare la violazione dei limiti del giudizio di rinvio e delle norme processuali che lo regolano
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
consente il controllo solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di fatti decisivi, secondo la riformulazione interpretata dalle Sezioni Unite
l'onere di provare il fondamento del diritto al rimborso grava sul contribuente che agisce come attore sostanziale
richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione delle prove e contestazione dei fatti
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'assenza di specifica contestazione da parte dell'Ufficio
la sentenza di rinvio vincola il giudice del rinvio ai principi di diritto enunciati dalla Corte
richiamato con riferimento al procedimento di riassunzione dopo cassazione con rinvio
art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il giudizio tributario di rinvio e per i poteri del giudice tributario
richiamato in tema di poteri istruttori nel processo tributario
richiamato dai ricorrenti quale norma generale sul processo tributario
art. 16, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato, insieme all'art. 17 TUIR, per la tassazione separata delle prestazioni in capitale maturate fino al 31 dicembre 2000
art. 17 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato per il regime di tassazione separata delle prestazioni pensionistiche integrative in capitale
art. 42, comma 4, d.P.R. n. 917 del 1986
invocato dai ricorrenti, ma la Corte conferma che il trattamento fiscale dipende dalla distinzione tra sorte capitale e rendimento effettivo
la ritenuta del 12,5% si applica solo alle somme che costituiscono rendimento netto derivante da effettivi investimenti sul mercato del capitale accantonato
art. 1, comma 5, d.l. n. 669 del 1996, conv. in L. n. 30 del 1997
richiamato dai ricorrenti nella censura sulla disciplina fiscale applicabile
Massime di principio
- In tema di prestazioni in capitale erogate da fondi previdenziali integrativi aziendali, la tassazione agevolata del 12,5% riguarda soltanto la quota che rappresenta rendimento netto, cioè il risultato di un effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato; la mera capitalizzazione interna, la redditività dell'intero patrimonio del datore di lavoro o i calcoli attuariali non sono sufficienti.
- Nel giudizio di rimborso di imposte trattenute sulle prestazioni previdenziali, il contribuente è attore in senso sostanziale e deve provare quale parte della somma riscossa sia effettivamente riferibile a rendimenti di mercato.
- La certificazione del datore di lavoro o del fondo, se non espone i criteri di calcolo e non dimostra l'investimento sul mercato della posizione individuale, non assolve di regola l'onere della prova sul rendimento agevolabile.
- Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e, quando il rinvio presuppone una verifica del fatto costitutivo del credito, può e deve accertare preliminarmente l'an debeatur prima di passare alla quantificazione del quantum.
- Il vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo nei ristretti limiti del minimo costituzionale e non consente un nuovo scrutinio della sufficienza della motivazione.
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