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Sentenza

Sentenza n. 4486/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202404682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per emersione adottato sulla base di una segnalazione di inammissibilità nel Sistema d’informazione Schengen

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

L'interessato ha impugnato la sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sezione di Parma, che aveva respinto il ricorso contro il diniego del Questore di rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020. In appello sono stati dedotti tre motivi. Il primo lamentava la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che l'amministrazione non avesse assolto correttamente gli obblighi di comunicazione tempestiva dei motivi ostativi e di motivazione del diniego. Il secondo denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 103, comma 10, d.l. 34/2020, nonché degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, sostenendo che la mera segnalazione nell'area Schengen, non accompagnata da gravi ragioni concernenti precedenti penali o ordine pubblico, non fosse automaticamente ostativa alla regolarizzazione. Il terzo deduceva eccesso di potere, in particolare per difetto di istruttoria, insufficienza ed erroneità della motivazione, assumendo che la segnalazione dovesse essere valutata alla luce dei motivi concreti che l'avevano determinata e della finalità della normativa emergenziale di agevolare la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in settori caratterizzati da lavoro irregolare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, riformato la sentenza di primo grado e accolto il ricorso originario, annullando il diniego del Questore. Il Collegio ha rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 6 del 22 gennaio 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 10, lettera b), d.l. 34/2020, nella parte in cui escludeva dalle procedure di regolarizzazione gli stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le norme nazionali sull'ingresso e sul soggiorno. La declaratoria di incostituzionalità opera retroattivamente, incidendo anche sui rapporti pendenti, salvo che si tratti di rapporti esauriti e definitivamente consolidati per giudicato, decadenza, prescrizione o altri fatti sostanziali o processuali rilevanti. Il rapporto controverso non era esaurito, sicché la norma dichiarata incostituzionale era applicabile alla vicenda e il diniego doveva essere annullato. L'amministrazione dovrà riesaminare l'istanza conformandosi alla decisione, restando salvi gli ulteriori atti eventualmente adottabili all'esito del nuovo esercizio del potere. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    Disciplina la procedura di regolarizzazione e il rilascio del permesso di soggiorno per emersione del lavoro irregolare; il diniego impugnato era stato adottato nell'ambito di tale procedura.

  • art. 103, comma 10, lettera b), d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    È stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui escludeva dalle procedure di regolarizzazione gli stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo mancato rispetto delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e soggiorno.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Invocato dall'appellante con riferimento alla comunicazione dei motivi ostativi e all'obbligo motivazionale; la decisione di accoglimento è stata tuttavia fondata principalmente sugli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Richiamato dall'appellante in relazione ai presupposti ostativi al rilascio del titolo di soggiorno.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Richiamato dall'appellante in relazione alla valutazione dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte appellante.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma produce, di regola, effetti retroattivi e si applica anche ai rapporti pendenti, salvo che questi siano già esauriti e definitivamente consolidati per effetto di giudicato, decadenza, prescrizione o altri fatti sostanziali o processuali rilevanti.
  • Un provvedimento amministrativo adottato sulla base di una disposizione successivamente dichiarata incostituzionale può essere annullato nel giudizio ancora pendente, quando il rapporto sostanziale non sia esaurito al momento della pronuncia della Corte costituzionale.
  • La mera segnalazione di uno straniero nel Sistema d’informazione Schengen per il solo mancato rispetto delle regole nazionali sull'ingresso o sul soggiorno non può costituire, in forza dell'art. 103, comma 10, lettera b), d.l. 34/2020, un automatismo ostativo alla partecipazione alla procedura di regolarizzazione prevista dai commi 1 e 2 della medesima disposizione.
  • L'annullamento giudiziale del diniego di regolarizzazione non comporta automaticamente il rilascio del permesso di soggiorno: l'amministrazione deve riesaminare l'istanza esercitando nuovamente il potere secondo il quadro normativo risultante dalla pronuncia giudiziale e dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del poterePrimato del diritto UE e disapplicazione

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