Cassazione Civile, Ordinanza n. 23259/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietarie)
La controversia
La controversia nasce da lavori di ampliamento eseguiti dalla proprietaria di una villa in prossimità del confine con l'immobile delle vicine. Queste ultime agirono deducendo che l'opera alterasse il decoro architettonico e compromettesse la stabilità del loro immobile. In primo grado venne ordinata la demolizione del manufatto e venne respinta la domanda relativa ai gradini di accesso alla terrazza delle attrici. In appello entrambe le parti impugnarono la decisione, ma la Corte territoriale confermò la sentenza. In Cassazione la ricorrente dedusse, con due motivi, da un lato che la Corte d'appello non aveva considerato l'avvenuta esecuzione spontanea della demolizione nel corso del giudizio di appello, la conseguente istanza di revoca dell'ordine demolitorio e la richiesta di consulenza tecnica per accertare la nuova situazione dei luoghi, lamentando altresì che l'uso del muro comune fosse legittimo ai sensi dell'art. 1102 c.c.; dall'altro lato contestò l'interpretazione del contratto di vendita del cortile e la collocazione dei gradini, sostenendo che il criterio letterale del contratto escludeva la cessione del sedime su cui i gradini erano stati collocati e che lo stato dei luoghi non consentiva di risolvere in modo decisivo la questione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o comunque infondata la doglianza sulla mancata pronuncia della Corte d'appello circa la revoca dell'ordine demolitorio e sulla richiesta di nuova consulenza, osservando che tali richieste erano nuove in appello e quindi precluse ex art. 345 c.p.c.; ha inoltre precisato che l'esecuzione della demolizione nel corso del giudizio rileva solo se elimina integralmente la materia del contendere, circostanza non verificatasi perché permaneva il contrasto sulla legittimità dell'uso del bene comune. Quanto alla censura sull'art. 1102 c.c., la Corte ha rilevato che essa non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'uso del bene comune per asservirlo a un fondo estraneo al condominio e non sulla mera intensità dell'uso. Sul secondo motivo ha ritenuto che la ricorrente proponesse soltanto una lettura alternativa del contratto, non idonea a censurare in sede di legittimità la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva fatto corretto uso del testo contrattuale e dello stato dei luoghi come elementi di interpretazione della volontà delle parti. Ne è conseguita la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'uso del bene comune è illecito quando è finalizzato ad asservirlo in modo esclusivo a un bene estraneo alla comunione; non basta invocare in astratto il principio del pari uso se la decisione di merito si fonda su una diversa ratio.
In appello non sono proponibili domande nuove; perciò non sussiste obbligo del giudice di pronunciare su una richiesta di revoca dell'ordine demolitorio e su una domanda di consulenza tecnica introdotte solo in grado di appello.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non è configurabile quando la censura mira in realtà a proporre una diversa lettura delle risultanze di causa o del contratto già valutate dal giudice di merito.
art. 13 comma 1 quater dPR 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13 comma 1 bis dPR 115/2002
Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; una doglianza che si limiti a prospettare questioni diverse o a criticare argomenti non decisivi è inidonea a ottenere la cassazione.
- L'esecuzione spontanea del provvedimento impugnato nel corso del giudizio di appello rileva solo se determina il venir meno dell'interesse alla decisione e la cessazione della materia del contendere; in difetto di permanenti contrasti tra le parti, il giudice deve comunque pronunciarsi.
- In appello non possono essere introdotte domande nuove, neppure sotto forma di richiesta di revoca di statuizioni già adottate o di nuove attività istruttorie funzionali a tali richieste.
- L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione affetta da effettivo vizio; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del testo negoziale.
- Nell'interpretazione del contratto, lo stato dei luoghi può concorrere a chiarire la volontà delle parti quando il testo non contenga specificazioni sufficienti sulla misura o sull'oggetto della cessione.
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