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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21728/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La parte contribuente aveva impugnato in primo grado alcune cartelle esattoriali e gli atti di intimazione connessi; il ricorso era stato dichiarato inammissibile e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo alla condanna alle spese del primo grado, sostenendo inoltre che le parti pubbliche resistenti erano rappresentate da funzionari e non da avvocati; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 112, 115, 116 e 324 c.p.c., censurando la ritenuta validità delle notifiche di cartelle e intimazioni e deducendo la nullità di alcune notifiche per mancata prova dell'invio della raccomandata informativa. La ricorrente ha inoltre contestato, in sostanza, l'accertamento di merito sulla regolarità delle notifiche e sulla conseguente preclusione a far valere tardivamente le censure sugli atti impositivi e riscossivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi era omessa pronuncia: la conferma integrale della decisione di merito comportava logicamente il rigetto anche della censura sulle spese, e comunque la parte pubblica vittoriosa, nel processo tributario, può ottenere la liquidazione delle spese anche se assistita da propri funzionari, con riduzione tariffaria del 20%. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché diretto, sotto veste di violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del fatto storico della notificazione già accertato in modo conforme nei due gradi di merito; da tale accertamento discendeva la preclusione a contestare tardivamente cartelle e intimazioni ai sensi degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e, inoltre, al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. in favore delle controricorrenti e della Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato ai fini della censura sulle spese; la Corte osserva che la condanna alle spese discende dal principio di soccombenza e di causazione della lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dal motivo sul governo delle spese; la Corte ritiene comunque legittima la statuizione sulle spese nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la decisione impugnata conteneva un rigetto implicito della censura.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte considera la doglianza come diretta a rivalutare il merito dell'accertamento sulla notificazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte esclude che vi sia un errore denunciabile, poiché la censura mira a sovvertire l'accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte non ne fa applicazione specifica, ma ribadisce l'intangibilità dell'accertamento di merito in cassazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per la preclusione alla rivalutazione delle questioni già decise in modo conforme nei due gradi di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la definizione anticipata del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione collegiale a seguito di opposizione alla proposta di definizione anticipata.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte vi fonda il principio per cui, nel processo tributario, alla parte pubblica vittoriosa assistita da propri funzionari o dipendenti spetta la liquidazione delle spese, con riduzione del 20% dei compensi.

  • artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte afferma che la mancata impugnazione tempestiva di cartelle e intimazioni, una volta regolarmente notificate, preclude ogni successiva contestazione.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte condanna la ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore delle controricorrenti per responsabilità aggravata.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La Corte dispone il versamento di una ulteriore somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione complessiva del giudice sia logicamente incompatibile con l'accoglimento della censura non espressamente esaminata, sicché può ravvisarsi un rigetto implicito del motivo di gravame.
  • La parte pubblica vittoriosa nel processo tributario può ottenere la liquidazione delle spese anche se difesa da propri funzionari o dipendenti; la liquidazione va effettuata secondo la tariffa o i parametri forensi, con riduzione del 20% dei compensi.
  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali, miri in realtà a una nuova valutazione del fatto storico compiuta dai giudici di merito, soprattutto quando l'accertamento sia conforme nei due gradi di merito.
  • La mancata tempestiva impugnazione di cartelle e atti di intimazione regolarmente notificati preclude la successiva contestazione degli stessi atti, in applicazione dei termini e delle preclusioni del processo tributario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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