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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21756/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia riguarda una domanda di equa riparazione ex legge Pinto proposta per la durata ritenuta irragionevole di un giudizio civile svoltosi in primo grado davanti al giudice di pace e definito in appello con ordinanza di estinzione per inattività delle parti. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione contro il decreto che già aveva respinto la domanda. La ricorrente ha censurato, con ricorso principale, da un lato l'interpretazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), L. n. 89/2001, sostenendo che la presunzione di insussistenza del pregiudizio opera solo per l'estinzione ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c. e non per il caso di cui all'art. 309 c.p.c.; dall'altro la violazione dell'art. 309 c.p.c. per avere escluso il pregiudizio derivante dalla cancellazione della causa. Il Ministero ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale deducendo la violazione dell'art. 4 L. n. 89/2001, perché la Corte territoriale avrebbe applicato la sospensione feriale al termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione, che secondo il Ministero avrebbe natura sostanziale e non processuale; ha inoltre sostenuto che la sopravvenuta disciplina della mediazione avrebbe rimesso in discussione tale qualificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo non applicabile la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata quando l'inerzia della parte appellata non esprime disinteresse alla coltivazione del giudizio, ma è funzionale al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva disposta in appello. Il secondo motivo del ricorso principale è stato assorbito. Il ricorso incidentale del Ministero è stato rigettato, perché la giurisprudenza consolidata riconosce la sospensione feriale anche al termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione. Il decreto impugnato è stato quindi cassato in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. c), L. n. 89/2001

    "si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile"

    La presunzione legale di insussistenza del pregiudizio opera come regola di riparto dell'onere della prova solo quando l'estinzione è riconducibile a rinuncia o inattività che manifestino disinteresse alla coltivazione del giudizio; non si estende automaticamente a ogni ipotesi di estinzione/cancellazione del processo, specie se l'inerzia della parte è giustificata da un interesse processuale al consolidamento del giudicato.

  • artt. 306 e 307 c.p.c.

    Sono richiamati come fattispecie tipiche di estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti cui si riferisce la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dalla legge Pinto.

  • art. 309 c.p.c.

    Il mancato richiamo espresso dell'art. 309 non è decisivo, perché la sua disciplina rinvia a sua volta all'art. 181 c.p.c. e all'art. 307 c.p.c.; tuttavia, nel caso concreto, la sola cancellazione per mancata comparizione delle parti in appello non consente di applicare automaticamente la presunzione sfavorevole alla parte appellata vittoriosa in primo grado.

  • art. 181 c.p.c.

    È richiamato in via sistematica per spiegare il meccanismo della mancata comparizione delle parti e il collegamento con l'estinzione del processo.

  • art. 4 L. n. 89/2001

    Il termine di sei mesi per proporre la domanda di equa riparazione è assoggettato alla sospensione dei termini nel periodo feriale.

  • L. n. 742/1969, art. 1

    La sospensione feriale si applica non solo ai termini processuali successivi all'introduzione del processo, ma anche al termine per instaurare il giudizio di equa riparazione previsto dalla legge Pinto.

Massime di principio

  • La presunzione legale di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, prevista dalla legge Pinto per l'estinzione per rinuncia o inattività delle parti, va letta in chiave sostanziale: richiede un effettivo disinteresse della parte alla prosecuzione del giudizio e non opera quando l'inerzia sia strumentale a un interesse processuale diverso, come il consolidamento del giudicato.
  • In tema di equa riparazione, il termine semestrale per proporre la domanda ha natura tale da beneficiare della sospensione feriale dei termini, secondo un orientamento consolidato che non è superato dall'introduzione della mediazione obbligatoria/finalizzata alla conciliazione.
  • Ai fini della legge Pinto, il giudice deve valutare concretamente se l'estinzione o la cancellazione del processo sia espressione di disinteresse alla coltivazione della causa oppure il risultato di una scelta processuale coerente con l'interesse della parte al definito assetto degli effetti della decisione; solo nel primo caso può operare la presunzione di assenza di pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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