Cassazione Civile, Ordinanza n. 02696/2026 del 07/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di una somma versata a titolo di imposta di registro su una sentenza civile del Tribunale di Lecce poi definitivamente dichiarata nulla. La società assicuratrice aveva originariamente pagato l'imposta; un'altra coobbligata solidale aveva in precedenza ottenuto dalla società pagatrice il rimborso del 50% dell'importo in via di regresso e, successivamente, aveva presentato istanza all'Amministrazione per ottenere il rimborso dell'intera imposta. L'istanza veniva poi sollecitata dalla società pagatrice, ma l'Ufficio adottava diniego. In appello la CTR riteneva che, in presenza di coobbligati solidali, fosse legittimato a chiedere il rimborso solo chi aveva materialmente versato il tributo, escludendo la legittimazione dell'altra coobbligata; inoltre escludeva la prova di un mandato a riscuotere il rimborso. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione del d.P.R. n. 131/1986, artt. 37, 57 e 77, sostenendo che la coobbligata solidale era comunque "contribuente" e quindi legittimata al rimborso, indipendentemente dal soggetto che aveva eseguito il pagamento, richiamando anche precedenti di legittimità sulla spettanza del rimborso al soggetto definitivamente inciso dall'imposta e sulla ripetizione dell'indebito.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la distinzione tra legittimazione passiva al pagamento del tributo e legittimazione attiva alla richiesta di rimborso: ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 131/1986, il rimborso deve essere chiesto dal contribuente o dal soggetto sanzionato, ma la qualità di contribuente è solo condizione necessaria e non sufficiente. In materia di ripetizione dell'indebito, il diritto alla restituzione resta collegato al soggetto che ha eseguito il pagamento, quale solvens, salvo specifica prova di diverso titolo legittimante. La Corte ha inoltre rilevato che l'istanza di rimborso non era stata proposta in modo autonomo dalla società che aveva pagato l'imposta, ma era stata agganciata alla precedente domanda dell'altra coobbligata, senza che risultasse un mandato a riscuotere l'intero importo. Conseguentemente, il diniego di rimborso è rimasto fermo e la ricorrente è stata onerata dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione.
artt. 37, 57 e 77 d.P.R. n. 131/1986
L'art. 77 è interpretato nel senso che il rimborso dell'imposta va richiesto dal contribuente o dal soggetto sanzionato; la qualità di contribuente non basta da sola a fondare la legittimazione al rimborso se non vi è stato effettivo pagamento o altro titolo idoneo.
artt. 1219, 1292, 1308, secondo comma, e 2966 c.c.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla solidarietà e sulla legittimazione al rimborso, ma non ritenuti decisivi dalla Corte rispetto alla disciplina della ripetizione dell'indebito e alla necessità di collegare la restituzione al soggetto che ha pagato.
Richiamato dalla Corte come disciplina generale dell'indebito oggettivo: la ripetizione è azione restitutoria di natura personale, circoscritta tra solvens e accipiens.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di rimborso di imposta di registro, la legittimazione del contribuente ex art. 77 d.P.R. n. 131/1986 non coincide automaticamente con la titolarità del diritto alla restituzione: occorre verificare chi abbia effettivamente eseguito il pagamento o chi sia altrimenti titolato alla ripetizione dell'indebito.
- La solidarietà passiva nel rapporto tributario non implica, di per sé, solidarietà attiva nella fase restitutoria: il soggetto tenuto al tributo può essere contribuente ai fini dell'imposizione, ma non per questo è sempre legittimato a chiedere il rimborso di somme pagate da altri.
- La ripetizione dell'indebito oggettivo è azione personale e restitutoria, che spetta normalmente al solvens nei confronti dell'accipiens; il pagamento effettuato da un soggetto non consente ad altro coobbligato di domandare direttamente il rimborso all'erario senza specifico titolo, come un mandato a riscuotere.
- Quando l'istanza di rimborso sia collegata o subordinata alla domanda già proposta da altro soggetto, e non risulti una richiesta autonoma del pagatore effettivo né un mandato espresso, il rimborso può essere legittimamente negato.
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