Cassazione Penale, Ordinanza n. 25294/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso denunciava manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva. La difesa sosteneva, in sostanza, che il giudizio di comparazione non fosse stato correttamente motivato e che la valutazione delle circostanze dovesse condurre a un trattamento più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo congruo il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, valorizzando la consistenza della recidiva e altri elementi rilevanti ai fini della commisurazione della pena. La censura difensiva è stata qualificata come mero dissenso sulla valutazione di merito, non idoneo a integrare un vizio di motivazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90
disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata; il testo non ne sviluppa il contenuto, limitandosi a indicare il reato contestato.
criterio di riferimento per la commisurazione della pena e per il giudizio di comparazione tra circostanze; il giudice di merito può motivare anche mediante il richiamo ad alcuni soltanto dei parametri previsti dalla norma, se la motivazione è congrua e logica.
richiamato implicitamente quale fonte delle circostanze attenuanti generiche; il bilanciamento con la recidiva è rimesso al giudice di merito.
richiamato implicitamente quale base della recidiva; la Corte valorizza il peso della recidiva nel giudizio di equivalenza.
base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Ai fini della commisurazione della pena, il giudice non è tenuto a un'esposizione analitica di tutti i criteri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente una motivazione che dia conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti significativi.
- La deduzione di mera contraddittorietà tra il riconoscimento di una condotta processuale collaborativa e il mantenimento dell'equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva non integra di per sé un vizio di legittimità, quando i due apprezzamenti attengano a piani valutativi diversi.
- In sede di legittimità è inammissibile la doglianza che si risolva in un semplice dissenso sulla scelta del giudice di merito circa il peso delle circostanze, in assenza di specifiche carenze argomentative o di un evidente salto logico.
Come è indicizzato
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