Cassazione Civile, Ordinanza n. 31373/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
L'ente previdenziale aveva erogato alla pensionata una somma a titolo di integrazione al minimo del trattamento pensionistico e, successivamente, ne aveva chiesto la restituzione come indebito previdenziale per asserita erronea erogazione. Gli eredi avevano agito per ottenere l'accertamento dell'irripetibilità della somma. La Corte d'appello aveva accolto la domanda degli eredi, ritenendo che mancassero il dolo della pensionata e un obbligo di comunicazione di dati reddituali già noti all'ente, sicché l'indebito derivava solo da un errore interno dell'Istituto. In cassazione l'ente ha dedotto violazione dell'art. 52 l. n. 88/1989 e dell'art. 13 l. n. 412/1991, sostenendo che la ripetizione fosse dovuta perché la pensionata avrebbe superato la soglia reddituale rilevante e perché il recupero era stato richiesto entro il termine annuale previsto dalla norma, prospettando una lettura dell'art. 13, comma 2, come ulteriore ipotesi derogatoria rispetto all'irripetibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte territoriale secondo cui, in materia di indebito previdenziale, la ripetizione è esclusa quando ricorrano i presupposti dell'irripetibilità: pagamento in base a provvedimento formale e definitivo, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore imputabile all'ente erogatore e assenza di dolo dell'interessato, a cui è equiparata l'omessa o incompleta segnalazione di fatti non già conosciuti dall'ente. Nel caso concreto tali presupposti risultavano integrati in senso favorevole agli eredi: il provvedimento era definitivo e comunicato, non vi era dolo della pensionata, e non sussisteva un obbligo di comunicazione perché i dati reddituali erano già nella disponibilità dell'Istituto. È stata inoltre respinta la tesi dell'ente secondo cui il solo superamento della soglia reddituale, accertato successivamente, avrebbe legittimato il recupero a prescindere dal dolo o dalla mancata comunicazione. L'Inps è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
costituisce la disciplina speciale dell'indebito previdenziale, da coordinare con l'interpretazione autentica dell'art. 13 l. n. 412/1991; non è richiamato come base della ripetizione ordinaria quando operano i presupposti dell'irripetibilità.
nel comma 1 equipara al dolo l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione non già conosciuti dall'ente; il comma 2 è evocato dall'Istituto ma non viene accolto come autonoma fattispecie derogatoria idonea a consentire il recupero in assenza dei presupposti dell'irripetibilità.
si applica quale regola generale della ripetizione dell'indebito quando difetta anche uno solo dei presupposti dell'irripetibilità previdenziale.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
costituisce il vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'irripetibilità dell'indebito previdenziale richiede cumulativamente il pagamento in base a un provvedimento formale e definitivo, la comunicazione di tale provvedimento, l'errore imputabile all'ente erogatore e l'assenza di dolo del percettore; la mancanza di anche uno solo di tali presupposti fa riespandere la regola generale della ripetizione ex art. 2033 c.c.
- Ai fini dell'indebito previdenziale, l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato rileva come dolo solo se riguarda fatti incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione che non siano già conosciuti dall'ente competente.
- Il mero superamento di una soglia reddituale, ove accertato successivamente, non basta da solo a legittimare il recupero dell'indebito se la prestazione è stata erogata per errore dell'ente e non risulta un obbligo di comunicazione in capo al beneficiario.
- In cassazione non può essere utilmente introdotto un fatto nuovo per sovvertire l'accertamento compiuto dal giudice di merito sui presupposti fattuali dell'irripetibilità dell'indebito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 10 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31293/2023 del 10/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31304/2023 del 10/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31316/2023 del 10/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31334/2023 del 10/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31346/2023 del 10/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31352/2023 del 10/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →