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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01355/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore agricolo, che assumeva di avere prestato attività subordinata per circa quarant'anni prima in favore della titolare di un fondo e poi, dopo la sua morte, delle figlie subentrate nella gestione, ha chiesto il pagamento di differenze retributive quantificate in euro 80.000 oltre accessori. In primo grado la domanda è stata rigettata; la corte d'appello ha respinto anche l'impugnazione, ritenendo maturata la prescrizione quinquennale del credito retributivo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697, 2934 e 2935 c.c., sostenendo che, essendo stata eccepita la prescrizione dalle resistenti, spettava a queste ultime allegare e provare il fatto costitutivo dell'eccezione, cioè la cessazione del rapporto in data anteriore al quinquennio; 2) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella dedotta cessazione del rapporto dal 1995; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la corte d'appello avesse erroneamente qualificato come nuova e quindi inammissibile una domanda risarcitoria per mancato versamento dei contributi previdenziali, che secondo il ricorrente era stata già proposta in primo grado e riproposta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che l'eccezione di prescrizione era stata validamente proposta perché le resistenti avevano allegato il fatto da cui far decorrere il termine, cioè la cessazione del rapporto di lavoro, indicando il 1995 come momento iniziale; la corte territoriale aveva poi valutato le prove testimoniali e concluso che non risultava dimostrata una prosecuzione del rapporto oltre il 28 dicembre 2002, con conseguente prescrizione del diritto quando il lavoratore aveva formulato la richiesta nel dicembre 2007. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme, poiché le decisioni di primo e secondo grado si fondavano sul medesimo iter argomentativo. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, perché la corte d'appello si era comunque pronunciata sulla domanda risarcitoria, qualificandola come nuova e dunque inammissibile, sicché non vi era omissione di pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della regola sull'onere della prova integra un error in iudicando; l'eccezione di prescrizione richiede che la parte eccipiente alleghi il fatto costitutivo dell'eccezione e, in particolare, il fatto che segna l'inizio della decorrenza del termine.

  • art. 2934 c.c.

    È richiamato dal ricorrente insieme all'art. 2935 c.c. per contestare la presunta prescrizione del credito retributivo.

  • art. 2935 c.c.

    Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso di specie il fatto rilevante è la cessazione del rapporto di lavoro, che le resistenti avevano allegato come data di decorrenza della prescrizione.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    Per i crediti da retribuzione si applica la prescrizione quinquennale.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per la dedotta violazione di legge e, nel terzo motivo, per la censura di omessa pronuncia.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione quando il giudice di merito si è pronunciato sulla domanda, anche solo per dichiararla nuova e inammissibile.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    È richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte eccipiente allega il fatto costitutivo dell'eccezione, ossia il fatto che consente l'esercizio del diritto e da cui decorre il termine di prescrizione; non è necessario che indichi con assoluta precisione la qualificazione giuridica della prescrizione invocata, spettando al giudice individuare la norma applicabile.
  • In tema di prescrizione dei crediti di lavoro, il debitore che la eccepisce deve allegare e provare il fatto idoneo a far decorrere il termine, normalmente la cessazione del rapporto; il giudice non può fondare l'accoglimento dell'eccezione su un fatto diverso da quello dedotto dalla parte.
  • Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi quanto alla ricostruzione dei fatti decisivi e alla ratio decidendi, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile per doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle basi fattuali delle due pronunce.
  • Non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. se il giudice si pronuncia sulla domanda proposta, anche per dichiararla nuova o inammissibile; la censura per omessa pronuncia presuppone un'effettiva mancanza di decisione.
  • Nel giudizio di legittimità, la motivazione può essere sorretta da una prova di resistenza: se l'accertamento richiesto sarebbe comunque irrilevante perché il diritto è già estinto per prescrizione, la relativa censura non può condurre all'accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniPrescrizione
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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