Cassazione Penale, Ordinanza n. 14609/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale a una pena pecuniaria per il porto di un coltello, reato ricondotto all'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Con il gravame, poi riqualificato dalla Corte d'Appello come ricorso per cassazione, la difesa deduceva la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che, pur essendo stata riconosciuta la lieve entità del fatto ai sensi del comma terzo dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, il giudice avrebbe dovuto escludere la punibilità in ragione della scarsa offensività della condotta.
La decisione
La Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito, che aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la condotta concreta: porto notturno di un coltello di dimensioni e tipologia non trascurabili. È stato affermato che la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. non è incompatibile con il riconoscimento della lieve entità del fatto prevista dall'art. 4, comma secondo, della legge n. 110 del 1975, perché la particolare tenuità richiede un livello di offensività ancora minore. Poiché il ricorso mirava solo a una diversa valutazione del fatto, è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
comma terzo; comma secondo
Il porto di oggetti atti ad offendere può integrare un fatto di lieve entità, ma tale qualificazione non implica automaticamente la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., che richiede un grado di offensività ancora più basso.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va esclusa quando la concreta offensività della condotta, valutata in base alle circostanze del caso, non sia così modesta da giustificare la non punibilità.
art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975
La lieve entità del fatto è una qualificazione distinta e meno esigente rispetto alla particolare tenuità del fatto.
art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975
Il fatto era stato riconosciuto di lieve entità, ma ciò non imponeva il riconoscimento dell'art. 131-bis c.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non impedisce il riconoscimento della lieve entità del fatto quando quest'ultima sia prevista da una norma incriminatrice o da una circostanza attenuante autonoma.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone un'offensività del fatto inferiore rispetto alla lieve entità: i due giudizi non coincidono e possono avere esiti differenziati.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova lettura del compendio fattuale né la sostituzione dei criteri di valutazione adottati dal giudice di merito, quando la motivazione sia logica e coerente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio motivazionale, sollecita in realtà una rivalutazione del fatto e delle circostanze concrete.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14521/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14529/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14533/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14534/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14541/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14542/2025 del 14/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →