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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11349/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per calunnia (art. 368 c.p.) e per violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 c.p.). Contestava la valutazione dell'elemento psicologico della calunnia, sostenendo che egli avesse agito in buona fede e che la strategia processuale fosse orientata a utilizzare l'istituto del Garante del contribuente, non a formulare accuse false; denunciava vizi di motivazione nella valutazione delle testimonianze (in particolare della teste Bellini) e la mancata considerazione di memorie depositate. Avverso la condanna per minaccia lamentava vizio motivazionale nella valutazione della persona offesa e difformità tra contestazione e contenuto della sentenza. Ha altresì proposto motivi nuovi chiedendo il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., in ragione della recente modifica normativa.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che i motivi attengono a valutazioni di fatto insindacabili in sede di legittimità e che la motivazione dei giudici di merito sia completa e logica. Ha rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità, ritenendo mancanti le condizioni fattuali per l'applicazione della causa di non punibilità. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Ricchi, liquidate in complessivi euro 3.686.

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen.

    Norma applicata per la calunnia; la Corte ha ritenuto sussistente il dolo specifico e la consapevolezza della falsità delle accuse contro i militari della Guardia di Finanza.

  • art. 611 cod. pen.

    Norma applicata per la violenza o minaccia finalizzata a costringere a commettere un reato; la Corte ha ritenuto provata la prospettazione di un male ingiusto idoneo a indurre la persona offesa a sottoscrivere il documento mendace.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte ha valutato che, nonostante la modifica normativa che può operare retroattivamente, nel caso non ricorrevano le condizioni fattuali per riconoscere la tenuità dell'offesa.

  • artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

    Richiamati con riguardo al principio di correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la trasformazione del fatto deve essere radicale per integrare violazione dei diritti di difesa, e ha ritenuto assente tale violazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'obbligo del versamento alla Cassa delle ammende, la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 da parte del ricorrente.

  • Statuto del Contribuente, L. 212/2000, art. 12 comma 7

    Art 12 comma 7, dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000)

    Riferito nella ricostruzione fattuale come lo strumento utilizzato per presentare le 'Osservazioni' al Garante; la Corte ha ritenuto che la scelta di rivolgersi al Garante non esclude l'imputazione di calunnia se le dichiarazioni erano consapevolmente false.

Massime di principio

  • Le valutazioni sulla credibilità delle prove e delle testimonianze sono principalmente di merito e difficilmente rivedibili in Cassazione se la motivazione è logica e completa.
  • Per il reato di calunnia è necessario il dolo specifico: la consapevolezza della falsità e la volontà di far procedere un imputato innocente; la presenza di elementi indizianti della consapevolezza della falsità può sostenere la condanna.
  • La qualificazione della condotta come minaccia finalizzata a costringere a commettere un reato richiede la prospettazione di un "male ingiusto" idoneo a indurre la vittima; non è necessario che la sentenza riproduca letteralmente la formulazione originaria della contestazione se l'imputato ha potuto difendersi concretamente.
  • La nuova disciplina di cui all'art. 131-bis c.p. può trovare applicazione retroattiva, ma l'applicabilità richiede un concreto giudizio di particolare tenuità basato su gravità dell'offesa, intensità del dolo e danno effettivo alle vittime, oltre alla valutazione della condotta successiva.
  • La semplice scelta di utilizzare strumenti amministrativi o istituti terzi (es. il Garante del contribuente) non esclude automaticamente la responsabilità penale se le dichiarazioni rese in tali sedi sono false e fatte con consapevolezza.
  • Per contestare in Cassazione la motivazione dei giudici di merito occorre dimostrare vizi logici e motivazionali rilevanti; deduzioni meramente congetturali o alternative interpretazioni dei fatti vengono rigettate.

Testo integrale

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