Cassazione Civile, Ordinanza n. 21981/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto contrattuale di concessione per la vendita di autovetture. La concessionaria ha convenuto la concedente chiedendo di accertare che il contratto si fosse definitivamente risolto per effetto dell'illegittima intimazione di risoluzione per inadempimento, poi revocata prima della scadenza del termine assegnato, con condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti; in subordine, ha chiesto la risoluzione per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. Deduceva che la controparte le aveva falsamente imputato un calo delle vendite e il mancato raggiungimento degli obiettivi, aveva concesso solo trenta giorni per la smobilitazione e poi revocato la risoluzione rettificando i dati di vendita. La convenuta ha resistito proponendo riconvenzionale per la restituzione del valore delle vetture demo e chiedendo a sua volta la risoluzione del contratto per inadempimento della concessionaria. Il Tribunale ha rigettato la domanda principale, accolto la riconvenzionale e dichiarato la risoluzione del rapporto in base a clausola risolutiva espressa, rigettando però il risarcimento danni; la Corte d'appello ha confermato, valorizzando la prosecuzione dell'attività contrattuale per oltre un anno e la mancata prova dei danni. In Cassazione la ricorrente ha dedotto sette motivi: violazione dell'art. 1456 c.c. e omesso esame di fatti decisivi; errata valutazione della revoca della clausola risolutiva espressa e dell'affidamento ingenerato; violazione dell'art. 1227 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per il contegno della concessionaria ritenuto ambiguo; violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. e degli artt. 1175, 1375 e 2965 c.c. per omessa considerazione di condotte contrarie a buona fede e di patti decadenziali; violazione dell'art. 336 c.p.c. per l'asserito giudicato sulla seconda risoluzione stragiudiziale; violazione dell'art. 342 c.p.c. per l'onere di specificità dell'appello e della documentazione; violazione degli artt. 2697 e 1218 c.c. per l'onere probatorio sui danni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due e il settimo motivo mirassero a una rivalutazione del fatto e delle prove, senza indicare adeguatamente il fatto storico decisivo omesso, e che la censura sull'onere della prova non cogliesse la ratio decidendi, fondata sulla corretta valutazione del nesso causale e soprattutto sulla mancanza di prova del danno. Il terzo motivo è stato ritenuto privo di autosufficienza per mancata specifica trascrizione/localizzazione della doglianza svolta in appello. Il quarto, quinto e sesto motivo sono stati parimenti dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza e perché sollecitavano una diversa valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla clausola risolutiva espressa e alla sua efficacia/asserita revocabilità nel caso concreto
richiamato per la domanda subordinata di risoluzione per grave inadempimento
invocato dalla ricorrente per giustificare il proprio comportamento come finalizzato a contenere il danno
richiamato per omessa pronuncia e per asserita ultrapetizione/mancato esame delle domande e difese
richiamato in relazione al vizio di motivazione e all'omessa considerazione di circostanze decisive
invocato come parametro di correttezza nell'esecuzione del contratto
invocato come parametro di buona fede nell'esecuzione del contratto
richiamato in tema di divieto di patti che rendano eccessivamente difficile l'esercizio del diritto
invocato per l'effetto espansivo interno del giudicato rispetto ai capi dipendenti
richiamato in tema di specificità dei motivi di appello
richiamato sull'onere della prova
richiamato in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
ricorso per omesso esame di un fatto decisivo
richiamato dalla Corte per il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato dovuto
richiamato incidentalmente come norma che disciplina ipotesi diverse dall'inammissibilità prospettata dal resistente
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione логica e sufficiente; il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione di un preciso fatto storico decisivo asseritamente omesso.
- Le censure che denunciano omesso esame o violazione di legge devono confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se la decisione è fondata sulla valutazione delle risultanze istruttorie e sulla mancata prova del danno, non è ammissibile riproporre in cassazione una diversa lettura dei fatti.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve rispettare l'autosufficienza: quando si lamenta l'omesso esame di una questione o di una censura proposta nei gradi precedenti, occorre trascrivere e localizzare nel ricorso il contenuto essenziale dell'atto di appello o del documento rilevante, così da consentire il controllo della Corte.
- In materia di responsabilità contrattuale e risarcimento del danno, la parte che agisce deve allegare e provare in modo specifico sia il nesso causale tra condotta e pregiudizio sia l'effettiva esistenza e consistenza del danno, non essendo sufficiente la mera deduzione di un pregiudizio astratto.
- La deduzione di una violazione delle regole di buona fede, correttezza o di divieti relativi a patti che rendano difficoltoso l'esercizio del diritto non è di per sé sufficiente in cassazione se non viene chiaramente prospettato, nei termini processualmente corretti, il fatto decisivo e la censura svolta nei gradi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21838/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21842/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21843/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21844/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21845/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21846/2021 del 30/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →