Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35392/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la conferma di condanna per bancarotta fraudolenta documentale. I motivi principali erano tre: (1) vizio di legge e di motivazione per non aver accertato il dolo specifico richiesto dall'ipotesi di omessa consegna/omessa tenuta della contabilità (si sarebbe invece fatto ricorso al dolo generico); (2) mancanza di prova che la mancata consegna della contabilità fosse ascrivibile a De Simone, atteso che dopo il 30/07/2014 era subentrato il liquidatore Glorioso che avrebbe effettivamente preso i documenti; (3) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per la discrepanza tra la qualificazione di "preposto con poteri di rappresentanza" nell'imputazione e la condanna come amministratore, nonché per una presunta fusione indeterminata di ipotesi di bancarotta fraudolenta a dolo specifico e generico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello. In motivazione: il terzo motivo è stato respinto nella parte sostanziale (la qualificazione di "preposto con poteri di rappresentanza" è giuridicamente sovrapponibile alla figura di institore/amministratore con rappresentanza e la contestazione alternativa delle diverse forme di bancarotta documentale è ammissibile), ma sono stati accolti il primo e il secondo motivo. Sul primo, la Cassazione ha rilevato che la motivazione di merito non ha adeguatamente dimostrato il dolo specifico necessario per l'ipotesi di omessa tenuta/ocultamento delle scritture (mancano indicatori chiari come natura ed entità degli attivi, composizione del passivo, evidenze di distrazione di beni o di ingiusto profitto). Sul secondo, la Corte ha rilevato che non è stato valutato adeguatamente il contributo probatorio che indica la consegna delle scritture al liquidatore Glorioso né è stata adeguatamente motivata l'attribuibilità a De Simone della gestione di fatto dopo la messa in liquidazione. Per tali carenze la sentenza è annullata e la causa rinviata per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per il concorso di persone nel reato (De Simone in concorso con Glorioso).

  • art. 216 R.D. n. 267/1942 (prima parte, n. 2) - bancarotta fraudolenta documentale

    La sentenza distingue le due declinazioni rilevanti: l'omissione/occultamento delle scritture (che richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori) è fenomeno distinto dalla fraudolenta tenuta irregolare (che può richiedere dolo generico). La prova del dolo specifico richiede indicatori concreti della volontà di ostacolare la ricostruzione patrimoniale.

  • art. 217 R.D. n. 267/1942 - bancarotta semplice documentale

    Citato per distinguere la fattispecie di bancarotta semplice (omessa tenuta della contabilità senza dolo specifico) dalla bancarotta fraudolenta documentale; la qualificazione penale dipende dall'accertamento del dolo.

  • art. 227 R.D. n. 267/1942

    Richiamato per indicare che figure diverse di gestione societaria (come l'institore/preposto) possono rientrare tra i responsabili dei reati fallimentari.

  • art. 2204 cod. civ. (institore)

    La Corte afferma che il preposto con poteri di rappresentanza corrisponde giuridicamente all'institore e può essere titolare di posizioni di garanzia assimilabili a quelle dell'amministratore; quindi la qualificazione nel capo d'imputazione non ha determinato pregiudizio di difesa.

  • art. 2487-bis cod. civ. (terzo comma)

    Richiamato come riferimento normativo in tema di dovere di consegna delle scritture e possibili conseguenze civili per la violazione dell'obbligo di passaggio di consegne, ma la sua menzione non esonera dalla necessità di apprezzare prove ulteriori nel processo penale.

  • art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Citate come limite formale alla enunciazione dei motivi del ricorso in Cassazione (richiamo alla sintesi dei motivi).

  • art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai motivi di censura sulla violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza e sulla motivazione della decisione di merito.

Massime di principio

  • La qualificazione formale del ruolo (es. "preposto con poteri di rappresentanza" vs "amministratore") non determina automaticamente violazione del principio di correlazione se, nel corso del processo, l'imputato ha potuto comprendere e difendersi dall'addebito: il giudizio si basa sulla sostanza della posizione di garanzia effettivamente svolta.
  • Per l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale per omissione/occultamento della contabilità è necessario accertare il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori; la mera mancanza di scritture non basta: la prova richiede indicatori concreti (es. sproporzione passivo/attivo, evidenze di distrazione di beni, irreperibilità con altri indici di fraudolenza).
  • La contestazione alternativa tra le diverse forme di bancarotta documentale (sottrazione/occultamento/omessa tenuta vs fraudolenta tenuta) è ammissibile, purché l'imputato abbia avuto la possibilità concreta di esercitare la sua difesa sulle diverse ipotesi.
  • Quando la contabilità è presumibilmente passata a un nuovo amministratore/liquidatore, spetta comunque all'amministratore cessato dimostrare la consegna; tuttavia le dichiarazioni del liquidatore e di altri testimoni devono essere valutate e motivate compiutamente: omissioni di valutazione probatoria possono determinare annullamento con rinvio.
  • La Corte di merito deve motivare in modo preciso gli elementi ritenuti decisivi per il dolo specifico; valutazioni generiche sui bilanci o richiamo a passività senza indicare natura e entità degli attivi/passivi rilevanti sono insufficienti per sostenere una condanna per bancarotta fraudolenta documentale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.