Cassazione Penale, Sentenza n. 35392/2025 del 29/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma di condanna per bancarotta fraudolenta documentale. I motivi principali erano tre: (1) vizio di legge e di motivazione per non aver accertato il dolo specifico richiesto dall'ipotesi di omessa consegna/omessa tenuta della contabilità (si sarebbe invece fatto ricorso al dolo generico); (2) mancanza di prova che la mancata consegna della contabilità fosse ascrivibile a De Simone, atteso che dopo il 30/07/2014 era subentrato il liquidatore Glorioso che avrebbe effettivamente preso i documenti; (3) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per la discrepanza tra la qualificazione di "preposto con poteri di rappresentanza" nell'imputazione e la condanna come amministratore, nonché per una presunta fusione indeterminata di ipotesi di bancarotta fraudolenta a dolo specifico e generico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello. In motivazione: il terzo motivo è stato respinto nella parte sostanziale (la qualificazione di "preposto con poteri di rappresentanza" è giuridicamente sovrapponibile alla figura di institore/amministratore con rappresentanza e la contestazione alternativa delle diverse forme di bancarotta documentale è ammissibile), ma sono stati accolti il primo e il secondo motivo. Sul primo, la Cassazione ha rilevato che la motivazione di merito non ha adeguatamente dimostrato il dolo specifico necessario per l'ipotesi di omessa tenuta/ocultamento delle scritture (mancano indicatori chiari come natura ed entità degli attivi, composizione del passivo, evidenze di distrazione di beni o di ingiusto profitto). Sul secondo, la Corte ha rilevato che non è stato valutato adeguatamente il contributo probatorio che indica la consegna delle scritture al liquidatore Glorioso né è stata adeguatamente motivata l'attribuibilità a De Simone della gestione di fatto dopo la messa in liquidazione. Per tali carenze la sentenza è annullata e la causa rinviata per nuovo esame.
Norme richiamate
Richiamato per il concorso di persone nel reato (De Simone in concorso con Glorioso).
art. 216 R.D. n. 267/1942 (prima parte, n. 2) - bancarotta fraudolenta documentale
La sentenza distingue le due declinazioni rilevanti: l'omissione/occultamento delle scritture (che richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori) è fenomeno distinto dalla fraudolenta tenuta irregolare (che può richiedere dolo generico). La prova del dolo specifico richiede indicatori concreti della volontà di ostacolare la ricostruzione patrimoniale.
art. 217 R.D. n. 267/1942 - bancarotta semplice documentale
Citato per distinguere la fattispecie di bancarotta semplice (omessa tenuta della contabilità senza dolo specifico) dalla bancarotta fraudolenta documentale; la qualificazione penale dipende dall'accertamento del dolo.
Richiamato per indicare che figure diverse di gestione societaria (come l'institore/preposto) possono rientrare tra i responsabili dei reati fallimentari.
art. 2204 cod. civ. (institore)
La Corte afferma che il preposto con poteri di rappresentanza corrisponde giuridicamente all'institore e può essere titolare di posizioni di garanzia assimilabili a quelle dell'amministratore; quindi la qualificazione nel capo d'imputazione non ha determinato pregiudizio di difesa.
art. 2487-bis cod. civ. (terzo comma)
Richiamato come riferimento normativo in tema di dovere di consegna delle scritture e possibili conseguenze civili per la violazione dell'obbligo di passaggio di consegne, ma la sua menzione non esonera dalla necessità di apprezzare prove ulteriori nel processo penale.
art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Citate come limite formale alla enunciazione dei motivi del ricorso in Cassazione (richiamo alla sintesi dei motivi).
art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai motivi di censura sulla violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza e sulla motivazione della decisione di merito.
Massime di principio
- La qualificazione formale del ruolo (es. "preposto con poteri di rappresentanza" vs "amministratore") non determina automaticamente violazione del principio di correlazione se, nel corso del processo, l'imputato ha potuto comprendere e difendersi dall'addebito: il giudizio si basa sulla sostanza della posizione di garanzia effettivamente svolta.
- Per l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale per omissione/occultamento della contabilità è necessario accertare il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori; la mera mancanza di scritture non basta: la prova richiede indicatori concreti (es. sproporzione passivo/attivo, evidenze di distrazione di beni, irreperibilità con altri indici di fraudolenza).
- La contestazione alternativa tra le diverse forme di bancarotta documentale (sottrazione/occultamento/omessa tenuta vs fraudolenta tenuta) è ammissibile, purché l'imputato abbia avuto la possibilità concreta di esercitare la sua difesa sulle diverse ipotesi.
- Quando la contabilità è presumibilmente passata a un nuovo amministratore/liquidatore, spetta comunque all'amministratore cessato dimostrare la consegna; tuttavia le dichiarazioni del liquidatore e di altri testimoni devono essere valutate e motivate compiutamente: omissioni di valutazione probatoria possono determinare annullamento con rinvio.
- La Corte di merito deve motivare in modo preciso gli elementi ritenuti decisivi per il dolo specifico; valutazioni generiche sui bilanci o richiamo a passività senza indicare natura e entità degli attivi/passivi rilevanti sono insufficienti per sostenere una condanna per bancarotta fraudolenta documentale.
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