Cassazione Civile, Ordinanza n. 29404/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2003 notificato a una socia accomandante, quale destinataria dell'imputazione di maggior reddito da partecipazione derivante dalla rettifica del reddito della società di persone. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto nei confronti della contribuente ritenendo non applicabile la proroga/raddoppio dei termini di accertamento prevista dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, sul rilievo che alla stessa non erano state contestate violazioni penali di cui al d.lgs. n. 74 del 2000. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che l'avviso era stato notificato tempestivamente perché, nel regime anteriore alle modifiche del 2015, il raddoppio dei termini opera al ricorrere di seri indizi di reato che fanno sorgere l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva denuncia o dall'imputazione del reato proprio al singolo contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, per gli accertamenti anteriori alle modifiche normative del 2015 e già notificati, il raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 dipende dalla astratta configurabilità di un fatto penalmente rilevante che imponga la denuncia, senza che sia necessario che alla specifica contribuente siano contestate violazioni penali. Di conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo all'annullamento dell'avviso di accertamento nei confronti della socia accomandante e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel regime anteriore alle modifiche del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento opera al ricorrere di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo.
Le violazioni penali rilevano ai fini del raddoppio dei termini solo come presupposto dell'obbligo di denuncia; non è necessario che esse siano contestate al medesimo contribuente che eccepisce la tardività dell'accertamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il principio giurisprudenziale richiamato afferma che il raddoppio dei termini, nel regime previgente, consegue alla presenza di seri indizi di reato e all'obbligo di denuncia, per IRPEF e IVA.
commi da 130 a 132 dell'art. 1
Le modifiche introdotte non si applicano agli avvisi di accertamento relativi a periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016 già notificati.
Massime di principio
- Nel regime previgente alla riforma del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento tributario richiede soltanto la presenza di seri indizi di reato idonei a far sorgere l'obbligo di denuncia penale, non essendo necessario che la denuncia sia effettivamente presentata né che il reato sia accertato in sede penale.
- Chi eccepisce la tardività dell'avviso di accertamento per superamento dei termini deve contestare l'assenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale, non potendo rimettere in discussione in sede tributaria l'effettiva sussistenza del reato.
- Ai fini del raddoppio dei termini, è sufficiente la astratta configurabilità di un fatto penalmente rilevante; non è decisivo che la violazione penale sia ascritta proprio al soggetto destinatario dell'atto, se i fatti contestati integrano comunque un illecito per il quale sorge l'obbligo di denuncia.
- Le modifiche normative del 2015 sul termine di accertamento non si applicano agli avvisi relativi a periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016 già notificati.
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