Cassazione Civile, Ordinanza n. 35841/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti private)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto di confini e di diritti reali su una porzione di corte antistante un fabbricato sito in Trabia. In primo grado il tribunale aveva rigettato le domande di rivendica e negatoria servitutis e, in accoglimento della riconvenzionale, aveva ritenuto usucapita in favore dei convenuti una porzione di circa 13,97 mq della corte, oltre alla servitù di passaggio sulla restante parte. La corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo non raggiunta la prova dell'usucapione della proprietà e, di riflesso, insussistente la servitù di passaggio, anche perché mancavano opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio. Il ricorrente per cassazione ha proposto sei motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, censurando la valutazione del contrasto tra testimonianze; (2) violazione dell'art. 116 c.p.c. per mancata corretta valutazione delle prove testimoniali; (3) violazione degli artt. 1140 e 1158 c.c. per avere la corte negato che le attività svolte sull'area integrassero possesso utile all'usucapione; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al rigetto della domanda di usucapione della servitù, assumendo che la domanda riguardasse anche il fondo limitrofo; (5) violazione degli artt. 183 e 345 c.p.c. per avere la corte ritenuto ammissibile, anche in appello, il rilievo relativo alla mancanza di opere visibili e permanenti; (6) omesso esame di un fatto decisivo sulla sussistenza di tali opere. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché diretti in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dell'attendibilità dei testimoni, attività riservate al giudice di merito e non censurabili come omesso esame di fatti storici o come violazione dell'art. 116 c.p.c.; ha inoltre rilevato che le attività indicate dal ricorrente erano comunque irrilevanti o non decisive ai fini della prova del possesso utile all'usucapione. Ha considerato infondato il quinto motivo, affermando che la carenza delle opere visibili e permanenti è un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e deducibile anche in appello se i fatti risultano dagli atti. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il sesto motivo, sia perché privi di un vero fatto storico decisivo omesso, sia perché la ratio autonoma della decisione sulla mancanza di opere visibili e permanenti rendeva comunque non scrutinabile la censura residua. Il ricorso è stato infine rigettato con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva escluso la prova dell'usucapione dell'area e della servitù di passaggio, accogliendo le domande degli originari attori e respingendo la riconvenzionale dei convenuti. Il rigetto è stato fondato, da un lato, sull'inammissibilità delle doglianze dirette a ottenere una rivalutazione delle prove testimoniali e, dall'altro, sulla correttezza della decisione di merito in punto di mancanza dei requisiti della servitù usucapita, in particolare della visibilità e permanenza delle opere destinate al suo esercizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla nozione di possesso; la Corte ha ribadito che l'accertamento di animus possidendi e corpus possessionis è questione di fatto riservata al giudice di merito.
richiamato come norma sull'usucapione; la sua applicazione dipende dalla prova rigorosa del possesso utile per il tempo richiesto dalla legge.
la violazione è deducibile solo quando il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia disatteso una regola legale di valutazione; non quando si contesti il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
la censura è stata dichiarata inammissibile perché generica e comunque travolta dalle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata.
richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività della deduzione sulla mancanza di opere visibili e permanenti; la Corte ha però qualificato tale rilievo come eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio.
la Corte ha escluso che il rilievo sulla mancanza di opere visibili e permanenti fosse precluso in appello, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio.
la Corte d'appello aveva osservato che l'eventuale nullità della testimonianza per incapacità non era stata tempestivamente dedotta e, quindi, doveva ritenersi sanata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l'omesso esame è configurabile solo per un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la valutazione delle prove o l'attendibilità dei testimoni.
richiamato per delimitare l'anomalia motivazionale rilevante in cassazione, nei soli casi di violazione costituzionalmente rilevante della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto se previsto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione di attendibilità dei testimoni e la scelta delle prove ritenute più convincenti, perché si tratta di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.
- La doglianza di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se indica un preciso fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non basta contestare la sintesi o la comparazione delle risultanze istruttorie.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o abbia disatteso una regola legale di valutazione, non quando si contesti semplicemente la ricostruzione del fatto.
- Per l'usucapione della proprietà e della servitù occorre la prova rigorosa dei relativi presupposti; l'esercizio di attività materiali generiche sul bene non è di per sé sufficiente a integrare possesso utile.
- La servitù apparente richiede opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio; la loro mancanza impedisce il riconoscimento dell'usucapione della servitù.
- Il rilievo della mancanza di un elemento costitutivo della domanda può essere qualificato come eccezione in senso lato e, come tale, essere rilevato anche d'ufficio e in appello se i fatti risultano dagli atti.
- Una censura che non colpisca tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione non può condurre alla cassazione della sentenza.
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