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Ordinanza

Ordinanza n. 3813/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202604749

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria finale del concorso per il profilo FT35, verbale della commissione d’esame, atti applicativi del limite del 20% degli idonei, diniego di autotutela e atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso per 1.000 posti di personale non dirigenziale del Ministero della Difesa, limitatamente al profilo FT35, deducendo di avere superato la prova scritta con 21,7/30 e di possedere i requisiti per la riserva del 15% prevista in favore degli operatori volontari del Servizio Civile Universale dall’art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017, come modificato dalla l. 74/2023. Egli ha contestato la mancata applicazione della riserva e l’esclusione dalla graduatoria degli idonei, determinata dall’applicazione del limite del 20% previsto dall’art. 35, commi 5-ter e 5-quater, d.lgs. 165/2001. In via subordinata, ha sostenuto che tale limite non fosse applicabile al concorso, bandito nel 2024, oppure che la relativa disciplina fosse illegittima per disparità di trattamento rispetto agli altri profili del medesimo bando, le cui graduatorie erano state approvate entro il 2025. Il ricorrente ha inoltre censurato gli atti amministrativi che avevano escluso l’operatività della riserva oltre il limite del 20% e ha chiesto l’inserimento nella graduatoria nella posizione spettante, con conseguente assunzione nei limiti della giurisdizione amministrativa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris non tanto per una già accertata illegittimità degli atti, quanto per i seri dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 9, d.l. 25/2025, convertito dalla l. 69/2025. Tale disposizione esclude dal regime derogatorio al limite del 20% le graduatorie approvate nel 2026, pur includendo quelle approvate nel 2024 e nel 2025 e i concorsi banditi nel 2025. Secondo il TAR, la disciplina può determinare disparità di trattamento all’interno della stessa procedura concorsuale, perché profili diversi del medesimo bando possono essere assoggettati a regole differenti in base alla casuale data di approvazione della graduatoria; può inoltre produrre conseguenze diverse sulla base di un fatto non prevedibile al momento della partecipazione e non appare ragionevolmente giustificata nella parte in cui tratta diversamente i concorsi banditi nel 2025 e le graduatorie approvate nel 2026. La questione è stata ritenuta rilevante, poiché l’eventuale declaratoria di incostituzionalità eliminerebbe il fondamento normativo dell’applicazione del limite del 20% e travolgerebbe gli atti impugnati. È stato altresì riconosciuto il periculum in mora, poiché l’applicazione del limite avrebbe potuto consentire le assunzioni e l’indizione di nuovi concorsi, facendo perdere al ricorrente l’opportunità di essere assunto. In attesa della separata ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, il TAR ha quindi accolto in via interinale e provvisoria la domanda cautelare, sospendendo gli atti impugnati esclusivamente ai fini dell’inclusione del ricorrente nella graduatoria nella posizione corrispondente al punteggio conseguito nella prova scritta. La decisione sulle spese è stata rinviata; il giudizio cautelare è stato rinviato a una successiva camera di consiglio dopo la restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017

    Prevede la riserva di posti in favore degli operatori volontari del Servizio Civile Universale, invocata dal ricorrente.

  • art. 1, comma 9-bis, l. 74/2023

    Ha modificato la disciplina della riserva prevista per gli operatori volontari del Servizio Civile Universale.

  • art. 35, commi 5-ter e 5-quater, d.lgs. 165/2001

    "sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso"; "Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il limite del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste dal bando"

    Disciplina il limite del 20% degli idonei e l’applicazione delle riserve entro tale limite; l’Amministrazione lo ha applicato per formare la graduatoria FT35.

  • art. 4, comma 9, d.l. 25/2025, convertito dalla l. 69/2025

    "Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell’anno 2024 e nell’anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell’anno 2025, non si applica il limite di cui all’articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"

    Prevede una deroga al limite del 20% per le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025 e per i concorsi banditi nel 2025. Il TAR ha dubitato della legittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non comprende le graduatorie approvate nel 2026.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Parametri costituzionali rispetto ai quali il TAR ha ritenuto non manifestamente infondata la questione concernente la disparità di trattamento e l’irragionevolezza della disciplina.

  • art. 55 c.p.a.

    Base normativa della tutela cautelare richiesta e concessa in via interinale e provvisoria.

Massime di principio

  • Una disciplina transitoria che escluda le graduatorie approvate in un determinato anno da una deroga al limite degli idonei, includendo invece graduatorie approvate negli anni precedenti e concorsi banditi in un anno diverso, può risultare non manifestamente infondata rispetto agli artt. 3 e 97 Cost. quando determina disparità di trattamento tra candidati della stessa procedura concorsuale sulla base della data di approvazione della graduatoria, non prevedibile al momento della partecipazione.
  • Quando una questione di legittimità costituzionale è rilevante per la decisione della controversia e presenta seri dubbi di non manifesta infondatezza, il giudice amministrativo può accordare una tutela cautelare interinale per preservare l’utilità della posizione del ricorrente fino alla definizione dell’incidente di costituzionalità.
  • Il periculum in mora sussiste quando l’applicazione del limite agli idonei può determinare il consolidamento della graduatoria, l’assunzione dei candidati e l’indizione di ulteriori concorsi, facendo perdere definitivamente al candidato l’occasione di essere assunto in forza del superamento delle prove.
  • In presenza di una tutela cautelare interinale, il giudice può sospendere gli atti concorsuali limitatamente all’inclusione provvisoria del ricorrente nella graduatoria nella posizione corrispondente al punteggio conseguito, senza anticipare la definitiva soluzione della questione sostanziale o costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareQuestione di legittimità costituzionaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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