Cassazione Civile, Ordinanza n. 20740/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario intrattenuto da una società poi posta in liquidazione, che aveva agito per ottenere la ripetizione di somme indebitamente addebitate dalla banca a titolo di interessi ritenuti illegittimi. Il Tribunale aveva condannato l’istituto di credito al pagamento di una somma a titolo di indebito oggettivo. La Corte d’appello, accogliendo l’impugnazione della banca, ha rideterminato il dovuto in misura inferiore, ritenendo che la sentenza non definitiva avesse limitato il proprio effetto a un accertamento contabile con espressa riserva di ulteriori verifiche, senza formare giudicato interno sugli ulteriori conteggi svolti successivamente dal c.t.u. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo si denunciava la violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, non potendo rideterminare la somma in misura diversa e inferiore; con il secondo si deduceva la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite, ritenuta ingiustificata in presenza della soccombenza della banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a rimettere in discussione l’interpretazione della sentenza impugnata circa l’assenza di giudicato interno sulla sentenza non definitiva: la Corte territoriale aveva valorizzato una riserva espressa contenuta nella sentenza parziale, che faceva salvi ulteriori accertamenti e giustificava la consulenza tecnica successiva. Il secondo motivo è stato anch’esso dichiarato inammissibile perché la regolazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; la compensazione totale non è sindacabile in cassazione se non quando le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, evenienza non ricorrente nel caso di specie. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È invocato per sostenere la formazione del giudicato interno sulla sentenza non definitiva; la Corte esclude che, nel caso concreto, il giudicato si sia formato, valorizzando la riserva di ulteriori accertamenti contenuta nella decisione parziale.
È richiamato in relazione all’efficacia del giudicato sostanziale; la Corte ritiene che tale efficacia non sia operante sugli accertamenti successivi espressamente riservati.
È richiamato dal ricorrente per contestare la regolazione delle spese; la Corte ribadisce che la condanna segue la soccombenza ma la scelta di compensare resta discrezionale nei limiti di legge.
La Corte afferma che la compensazione totale o parziale delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede specifica motivazione del mancato esercizio di tale facoltà.
È menzionato come oggetto della sentenza non definitiva e dell’accertamento contabile iniziale, rispetto al quale erano stati fatti salvi ulteriori accertamenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla parte ricorrente.
Massime di principio
- Quando una sentenza non definitiva contiene una riserva espressa di ulteriori accertamenti, non si forma giudicato interno su tutto il thema decidendum coperto dalla riserva, e il giudice successivo può legittimamente procedere alle verifiche contabili ulteriori.
- Il sindacato della Corte di cassazione non può risolversi in una nuova valutazione dell’interpretazione compiuta dal giudice di merito sul contenuto e sulla portata preclusiva di una sentenza parziale, se la censura mira solo a sostituire una diversa lettura del decisum.
- La regolazione delle spese di lite è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la compensazione non è censurabile in cassazione per il solo fatto che una parte abbia ottenuto una soccombenza soltanto parziale.
- La censura sulle spese è ammissibile solo nei limiti in cui venga posto a carico della parte totalmente vittoriosa un esito economico incompatibile con la soccombenza, non potendo la Cassazione sindacare il merito della valutazione di opportunità compiuta dal giudice di merito.
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