Cassazione Civile, Ordinanza n. 27827/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Venezia aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorrente ha impugnato in cassazione solo il capo relativo alla protezione umanitaria, articolando due motivi. Tuttavia, dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la Corte non esamina i motivi di merito, perché rileva d'ufficio un vizio preliminare del ricorso: la procura speciale rilasciata al difensore non era conforme all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, poiché, pur indicando gli estremi del decreto impugnato e la data del mandato, non recava la certificazione del difensore circa la posteriorità della data di rilascio della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato. Il Ministero non ha svolto difese, limitandosi a depositare memoria per l'eventuale udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nei ricorsi per cassazione avverso decreti emessi ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale debba contenere espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore debba certificarla, anche con un'unica sottoscrizione, insieme all'autenticità della firma del conferente. Poiché nel caso concreto tale certificazione mancava, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza esame dei motivi. Non è stata adottata statuizione sulle spese, poiché il Ministero non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
"quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato"
per il ricorso per cassazione avverso i decreti in materia di protezione internazionale la procura speciale deve essere rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento e il difensore deve certificarne specificamente la data; in difetto, il ricorso è inammissibile
richiamato come disciplina ordinaria del rilascio della procura speciale, distinta dalla regola speciale prevista dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
richiamato come norma ordinaria sulla procura speciale per il ricorso per cassazione, superata dalla disciplina speciale in materia di protezione internazionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
costituisce il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.
richiamati come parametri costituzionali rispetto ai quali la disciplina speciale è stata ritenuta non contrastante
artt. 28 e 46, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE
richiamati come parametri eurounitari rispetto ai quali la disciplina è stata ritenuta conforme
artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamati come parametri eurounitari rispetto ai quali la disciplina è stata ritenuta conforme
artt. 6, 13 e 14 CEDU
richiamati come parametri convenzionali rispetto ai quali la disciplina è stata ritenuta conforme
Cass. S.U., n. 15177 del 2021
interpretazione vincolante richiamata per affermare che la procura speciale deve indicare espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e che il difensore deve certificarla
Corte cost., sent. n. 13 del 2022
ha ritenuto non contrastante con i parametri costituzionali ed eurounitari la previsione dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, come interpretata dalle Sezioni Unite
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione contro i decreti decisori in materia di protezione internazionale, la procura speciale è valida solo se reca in modo esplicito la data del conferimento successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e se il difensore certifica tale posteriorità, oltre all'autenticità della firma del conferente.
- La mancanza della certificazione della data della procura, richiesta dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, integra una causa speciale di inammissibilità del ricorso per cassazione.
- La disciplina speciale della procura nel contenzioso in materia di protezione internazionale prevale sulle regole ordinarie degli artt. 83 e 365 c.p.c. in quanto introduce un requisito aggiuntivo di specialità.
- Quando il ricorso è inammissibile per un vizio preliminare della procura, la Corte non esamina i motivi di merito e può dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.
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