Cassazione Civile, Ordinanza n. 19104/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010 con cui l'amministrazione finanziaria ha ricostruito induttivamente il reddito ai fini IRES e IRAP e ha recuperato IVA detratta su fatture ritenute soggettivamente inesistenti, emesse nell'ambito di acquisti di materiale ferroso inseriti in una frode organizzata tramite società fittizie e prestanome. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che, nel commercio di materiali ferrosi, operasse il reverse charge e che, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 158/2015, la responsabilità per fatture inesistenti gravasse sul cedente e non sul cessionario. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione degli artt. 19, 21, 23, 28 e 74 d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 31 e 32 d.lgs. n. 158/2015, sostenendo che le modifiche del 2015 hanno natura sostanziale, operano solo dal periodo d'imposta 2016 e, in ogni caso, non escludono la perdita del diritto alla detrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti; con il secondo denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e art. 132 c.p.c., assumendo che la CTR abbia trascurato la complessa ricostruzione dei rapporti tra la contribuente e le società coinvolte nella frode e i motivi di appello sul punto.
La decisione
La Corte rigetta il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non sia apparente perché sorretta da una ratio ben individuabile, ma accoglie il primo motivo: la disciplina del reverse charge non consente di conservare la detrazione IVA quando l'operazione fatturata è soggettivamente inesistente e si inserisce in una frode; inoltre l'art. 31 d.lgs. n. 158/2015 non ha efficacia retroattiva e riguarda solo la posizione del cedente verso il Fisco, non quella del cessionario. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame coerente con tali principi.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È utilizzato come parametro del motivo per violazione di legge relativo alla disciplina IVA e al reverse charge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È utilizzato come parametro del motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente.
artt. 19, 21, 23, 28 e 74 d.P.R. n. 633/1972
La Corte afferma che il diritto alla detrazione IVA presuppone la corrispondenza soggettiva e oggettiva dell'operazione fatturata a quella reale; nel reverse charge la fattura è emessa dal cedente senza addebito d'imposta e integrata dal cessionario.
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
La norma, come modificata dal d.lgs. n. 158/2015, riguarda la posizione del cedente che emette fatture per operazioni inesistenti e non incide sulla perdita del diritto di detrazione del cessionario per operazioni inesistenti.
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Il diritto alla detrazione non spetta se manca il presupposto della corrispondenza dell'operazione fatturata a quella realmente effettuata.
art. 26, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Concorre, insieme all'art. 19, a escludere la detrazione in presenza di operazioni inesistenti, anche solo soggettivamente.
art. 74, commi 7 e 8, d.P.R. n. 633/1972
Regola il reverse charge nel commercio di materiali ferrosi; la Corte precisa che il regime non neutralizza la frode né consente la detrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti.
Ha natura sostanziale, non interpretativa, e non è retroattivo; opera dal 1 gennaio 2016.
È richiamato per l'efficacia temporale delle modifiche introdotte dall'art. 31.
È evocato nel motivo di nullità della sentenza per difetto di motivazione.
È evocato nel motivo di nullità della sentenza per difetto di motivazione.
La Corte ricorda che la nullità per motivazione apparente si configura solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione incomprensibile.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al minimo costituzionale.
direttiva 2006/112/CE
In combinazione con il principio di neutralità fiscale, può essere interpretata nel senso di negare la detrazione in presenza di fatture riferite a fornitore fittizio e frode consapevole o conoscibile.
Massime di principio
- Nel regime dell'inversione contabile, il diritto alla detrazione IVA non sussiste quando la fattura si riferisce a un'operazione soggettivamente inesistente o inserita in una frode, poiché manca il presupposto sostanziale della corrispondenza tra operazione fatturata e operazione reale.
- La disciplina del reverse charge non costituisce una deroga generale al divieto di detrazione per operazioni inesistenti: il principio di neutralità dell'IVA cede di fronte alla frode.
- Una modifica normativa che attribuisca al cedente la dovuta imposta per fatture inesistenti non elimina, per il cessionario, la perdita del diritto alla detrazione prevista dalle norme generali sull'IVA; se la norma non è interpretativa, non si applica ai periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
- La motivazione è apparente solo quando, dal testo della sentenza, non sia percepibile il ragionamento decisorio; non basta che il giudice abbia omesso di esaminare dettagli fattuali se la ratio della decisione è chiaramente individuabile.
- Nel giudizio di cassazione la censura sulla motivazione è oggi limitata al solo minimo costituzionale, restando esclusi i rilievi di mera insufficienza o contraddittorietà non riconducibili ai casi estremi di nullità della sentenza.
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