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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16033/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero estranee ai motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché attinenti soltanto a un preteso vizio di motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., l'imputato aveva concordato una pena di 2 anni, 10 mesi di reclusione e 14.000 euro di multa per un reato in materia di stupefacenti. Contro la sentenza del GIP ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, l'assenza di motivazione sulla affermazione di responsabilità e sulla corretta qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva che le censure formulate riguardano in modo generico il percorso argomentativo della decisione e non rientrano nei limiti dei motivi deducibili avverso una sentenza di patteggiamento.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stata emessa la sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    il ricorso avverso il patteggiamento è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dalla norma, non anche per generici vizi di motivazione.

  • l. 23 giugno 2017, n. 103

    introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ampliando in modo tipizzato i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento.

  • art. 81 cpv. c.p.

    in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato per la contestazione sotto il profilo della continuazione tra i fatti, senza specificazioni ulteriori nel testo.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice in materia di stupefacenti posta a base della sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili censure che riguardino soltanto il vizio di motivazione.
  • La deduzione di un generico difetto di motivazione sulla responsabilità o sulla qualificazione giuridica del fatto non è sufficiente se non si traduce in uno dei motivi tipizzati dalla legge per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento.
  • Quando il ricorso è proposto fuori dai limiti legali di impugnabilità della sentenza ex art. 444 c.p.p., la Corte deve dichiararlo inammissibile e applicare le conseguenze economiche previste.
  • Nel patteggiamento, la sindacabilità in cassazione è circoscritta alla volontà dell'imputato, alla corrispondenza tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

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