Cassazione Penale, Sentenza n. 17476/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P., contestando le accuse di estorsione aggravata (art. 629 cod. pen., con aggravante ex art. 416-bis, comma 1), nonché detenzione/porto di arma (artt. 110, 81 cod. pen. e artt. 2 e 4 L. n. 895/1967). I motivi di ricorso denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione: si sosteneva che il Tribunale avesse errato nella ricostruzione dei fatti basandosi su argomentazioni inconsistente e su dichiarazioni autoreferenziali della persona offesa; che l'aggravante fosse stata applicata per il mero legame sentimentale con il Pesce Oscar Davide e su precedenti familiari; che non fosse stata valutata rilevanza di elementi favorevoli alla ricorrente e mancasse prova della disponibilità di armi; inoltre si criticava la sussistenza delle esigenze cautelari e del pericolo di inquinamento probatorio come insussistenti o non attuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e generici. Ha richiamato il principio secondo cui in sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione dei fatti se non sussiste violazione di norme o manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione coerente e articolata, indicando una pluralità di elementi indizianti significativi (ruolo della ricorrente, modalità violente della condotta, collegamenti con soggetti di elevata caratura criminale, univocità delle captazioni) e avesse adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari, compreso il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'estorsione; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia correttamente individuato indizi significativi della condotta estorsiva.
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
Aggravante collegata a reati di tipo mafioso/associativo; la Corte ha ritenuto ammissibile la deduzione dell'aggravante in presenza di elementi che indicano collegamenti e finalità comuni con soggetti associati.
Concorsi di reato e partecipazione: utilizzati nella ricostruzione del ruolo della ricorrente quale concorrente morale e promotrice delle condotte materiali.
Norme sulla detenzione e porto d'armi; il Tribunale ha ritenuto sussistere indizi in ordine alla detenzione/porto di arma.
art. 192, commi 2 e 3 cod. proc. pen.
Riferimento processuale utilizzato dalla difesa nella censura sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito non sia viziata ai sensi di tali disposizioni.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di motivazione in cassazione: la Corte ha applicato il principio che la motivazione dei motivi in cassazione sia sintetica nei limiti consentiti, respingendo doglianze generiche.
Gravi indizi di colpevolezza: la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito abbia indicato elementi gravi e convergenti a carico della ricorrente.
Esigenze cautelari (comprese le lettere sulla reiterazione): la Corte ha confermato che il giudizio sull'attualità del pericolo è prognostico e il Tribunale ha adeguatamente motivato la necessità della custodia cautelare.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Specifica previsione sul pericolo di reiterazione; la Corte ha ribadito che non è richiesta l'esistenza di una specifica occasione imminente, ma una valutazione prognostica delle condotte.
Massime di principio
- In cassazione contro provvedimenti cautelari, non è ammessa una semplice riconsiderazione dei fatti: il ricorso è inammissibile se si limita a rivalutare le circostanze già esaminate dal giudice di merito senza dimostrare violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza va valutata sulla base di un quadro complessivo e coordinato di elementi: se il giudice di merito motiva in modo logico e organico, la valutazione di merito difficilmente è sindacabile in cassazione.
- Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione è di natura prognostica e non richiede la dimostrazione di una specifica occasione imminente; occorre valutare modalità della condotta, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale.
- L'applicazione di aggravanti basate su legami con soggetti criminali può essere legittima se emergono elementi concreti di condivisione di scopi, supporto materiale o ruolo organizzativo, e non si basa solo su meri rapporti sentimentali o familiari astratti.
- Per essere efficaci, le censure della difesa devono indicare punti di criticità specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione del giudice di merito; lagnanze generiche o affermazioni astratte sono difficilmente ritenute fondate in sede di legittimità.
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