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Sentenza

Sentenza del 15/03/2017 n. 6744 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Per l’anno d’imposta 2004 l’Agenzia delle entrate aveva emesso un accertamento basato sugli studi di settore, contestando maggiori ricavi per 184.645 euro ai fini IRES, IRAP e IVA e determinando un reddito d’impresa di 97.645 euro, a fronte della perdita dichiarata di 87.645 euro. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva parzialmente accolto il ricorso, riducendo i maggiori ricavi a 73.903 euro; la CTR della Lombardia aveva poi rigettato sia l’appello della società sia quello incidentale dell’Agenzia. In Cassazione, la società ha denunciato, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente; con il secondo, la violazione delle norme sull’accertamento e il mancato contraddittorio sostanziale; con il terzo, una contraddizione sulla rideterminazione dei ricavi. L’Agenzia, con ricorso incidentale, ha a sua volta denunciato la motivazione apparente sul rigetto del proprio appello.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo della società e il ricorso incidentale dell’Agenzia: la CTR si era limitata ad affermare che la decisione di primo grado era condivisibile e che gli appelli non ne scalfivano il fondamento, senza rendere comprensibili le ragioni della decisione né individuare le contestazioni delle parti. Gli altri motivi della società sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha quindi deciso nel merito la legittimità dell’accertamento o la misura dei ricavi.

Norme richiamate

  • Art. 132 c.p.c.

    La CTR, nel rigettare i gravami proposti dal contribuente e dall'Agenzia delle entrate, ha motivato le sue conclusioni in termini oltremodo sommari essendosi limitata ad affermare "La decisione impugnata si fonda su ragioni condivisibili e i motivi di appello proposti dalle parti non sembrano idonei a inficiarne il fondamento", senza possibilità, dunque, di comprendere in alcun modo le ragioni della decisione assunta, tanto più che, nel corpo della motivazione, non sono neppure identificabili le contestazioni e i motivi di appello dedotti dalle parti.

    La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire le ragioni della decisione e non individua le questioni sottoposte al giudice. Una formula generica che rinvia alla condivisibilità della decisione precedente non soddisfa tale esigenza.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Le doglianze sono fondate.

    La violazione denunciata riguardava la nullità della sentenza per difetto di motivazione effettiva; la Cassazione l’ha ritenuta fondata e ha cassato la decisione.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La società ha invocato questa disposizione per denunciare la violazione delle norme sostanziali sull’accertamento e sul contraddittorio. Il motivo è rimasto assorbito e la Corte non ne ha deciso il merito.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La società ha denunciato una contraddittoria motivazione sulla riduzione dei ricavi. Anche questo motivo è rimasto assorbito, senza esame nel merito.

  • Art. 378 c.p.c.

    La disposizione è richiamata esclusivamente per indicare che la società ha illustrato il ricorso con memoria; non fonda la decisione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    La società ha dedotto la violazione di questa norma sull’accertamento dei redditi, in relazione al mancato contraddittorio e all’adozione dell’avviso nonostante gli elementi forniti. La questione è rimasta assorbita.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

    La disposizione è stata invocata dalla società in relazione all’accertamento IVA e alla contestazione del mancato contraddittorio; la Cassazione non ha deciso il motivo, dichiarandolo assorbito.

  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 62-bis e 62-sexies

    La società ha richiamato le norme sugli studi di settore per contestare l’accertamento e l’omesso contraddittorio sostanziale. Poiché il ricorso è stato accolto per il vizio di motivazione, la Corte non ha stabilito come tali disposizioni si applichino al caso.

Massime di principio

  • Una decisione d’appello deve esporre le ragioni concrete con cui affronta i motivi proposti; formule stereotipate o un generico richiamo alla correttezza della sentenza precedente possono integrare motivazione apparente.
  • Quando la sentenza non permette di comprendere quali questioni siano state esaminate e perché siano state decise in un certo modo, può essere cassata con rinvio per un nuovo esame da parte di un collegio diverso.
  • Se la cassazione accoglie un motivo processuale che impone di rinnovare la decisione, gli altri motivi possono restare assorbiti: ciò non equivale a una pronuncia favorevole o sfavorevole sul loro merito.
  • La cassazione per motivazione apparente non determina, da sola, l’annullamento dell’accertamento fiscale: la controversia sostanziale resta da decidere nel giudizio di rinvio.

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