Cassazione Civile, Ordinanza n. 07794/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da numerosi medici specializzati contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata o tardiva attuazione nell'ordinamento interno delle direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76, relative alla adeguata remunerazione dei medici ammessi alle scuole di specializzazione universitaria negli anni antecedenti all'anno accademico 1991/1992. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo prescritta la pretesa; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. Nel ricorso per cassazione i medici hanno denunciato violazione delle norme e dei principi sul risarcimento del danno da omesso/tardivo recepimento di direttive comunitarie, sostenendo che la legge n. 370 del 1999 non poteva incidere sulla decorrenza della prescrizione e che il termine non avrebbe potuto iniziare a decorrere prima del venir meno delle incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, azione esperibile, prescrizione e legittimazione passiva. I ricorrenti hanno inoltre chiesto, in sostanza, di valorizzare il diritto UE e di rimettere la questione alla Corte di giustizia con rinvio pregiudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto consolidato e vincolante l'orientamento secondo cui il diritto al risarcimento per tardiva e incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, che ha reso definitivo l'inadempimento residuo dello Stato per i soggetti esclusi dal beneficio riconosciuto solo ai titolari di sentenze irrevocabili. La Corte ha escluso che le asserite incertezze su giurisdizione, natura dell'azione, termine di prescrizione o legittimazione passiva impedissero la decorrenza della prescrizione o imponessero un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, rilevando che lo Stato era chiaramente individuabile come debitore e che eventuali errori di giurisdizione erano rimediabili con gli strumenti processuali interni. Ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, alle spese, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, comma 3, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno ...
La censura è stata proposta come violazione di legge, ma è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro un orientamento di legittimità consolidato.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché la questione era già stata risolta in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità.
Essendo i cointeressati litisconsorti facoltativi, non era necessario ordinare la notificazione dell'impugnazione ai non notificati.
La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata, in ragione del carattere consolidato della giurisprudenza ignorata dai ricorrenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 11, L. 19 ottobre 1999, n. 370
Ha riconosciuto una borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento residuo dello Stato per gli altri aventi diritto.
D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257
Costituisce la disciplina di recepimento tardivo e incompleto delle direttive sui medici specializzandi.
art. 39, D.Lgs. n. 368 del 1999
Si applica ai medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, non a quelli anteriori.
art. 4, L. n. 260 del 1958
L'evocazione in giudizio di un organo statale diverso dalla Presidenza del Consiglio, se contestuale, è una mera irregolarità sanabile.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la prescrizione, ma ritenuto irrilevante alla luce del principio consolidato sulla decorrenza dal 27 ottobre 1999.
Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ha affermato che la pretesa era già azionabile dal 27 ottobre 1999.
Richiamato dai ricorrenti, senza incidenza sulla soluzione della controversia.
art. 5 TCE
Invocato dai ricorrenti nel quadro delle norme europee asseritamente violate.
art. 189 TCE
Invocato dai ricorrenti nel quadro delle norme europee asseritamente violate.
art. 10 Cost.
Invocato dai ricorrenti nel quadro delle norme costituzionali asseritamente violate.
art. 19, comma 1, seconda parte, TUE
Invocato dai ricorrenti nel quadro delle norme europee asseritamente violate.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocato dai ricorrenti a sostegno dell'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Invocato dai ricorrenti nel tentativo di contestare la disciplina applicata.
art. 1, 10, 11 e 12 preleggi c.c.
Richiamati dai ricorrenti nel ricorso.
Massime di principio
- In materia di danni da tardiva o incompleta trasposizione di direttive europee sui medici specializzandi, il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni e il termine decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, che ha reso definitivo l'inadempimento residuo dello Stato verso gli aventi diritto non coperti dalle sentenze irrevocabili amministrative.
- Le incertezze pregresse su giurisdizione, natura dell'azione, individuazione del legittimato passivo o termine di prescrizione non impediscono la decorrenza della prescrizione, perché il danneggiato poteva comunque attivarsi anche stragiudizialmente e il soggetto obbligato era individuabile nello Stato.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando l'orientamento interno applicabile è consolidato e la questione di diritto unionale invocata non presenta un dubbio interpretativo decisivo ai fini della controversia.
- La notifica dell'impugnazione ai cointeressati non impugnati non è necessaria quando costoro sono litisconsorti facoltativi e, per essi, l'impugnazione è ormai preclusa; trova applicazione l'art. 332 c.p.c.
- La proposizione di un ricorso contro un orientamento di legittimità stabilmente consolidato può giustificare, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per responsabilità aggravata.
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