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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24302/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa all'adempimento del contratto stipulato il 13/11/2006 per il conferimento di letame (minimo annuo 60.000 t) con clausola 3.5 che consentiva riduzioni solo per 'fluttuazioni del mercato della carne'. Marcopolo lamentava riduzioni drastiche delle forniture e diverso carattere del materiale e chiedeva adempimento ovvero risoluzione per inadempimento e risarcimento danni. La Societa' Agricola chiedeva la risoluzione per inadempimento della ricorrente e il pagamento di fatture insolute. In primo grado il Tribunale rigettava le domande; in appello la Corte di Torino, accogliendo l'appello incidentale della Societa' Agricola, risolveva il contratto per inadempimento di Marcopolo, la condannava al pagamento delle fatture e alla restituzione della letamaia, e dichiarava inammissibile la domanda di nullita' della clausola 3.5 per essere stata prospettata solo in appello. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione, errata qualificazione contrattuale, nullita' della clausola 3.5, erronea esclusione di prova testimoniale, errata attribuzione della royalty minima nonche' violazioni dei canoni di ermeneutica contrattuale e di buona fede.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Marcopolo. Pur rilevando un errore della Corte d'appello nel dichiarare la tardivita' della questione di nullita' (la nullita' puo' essere rilevata in appello), la Suprema Corte ha deciso nel merito che la clausola 3.5 non e' nulla: essa prevedeva obblighi reciproci, discipline puntuali delle ipotesi di diminuzione (limite del 20%, sostituzione con letame di mais, integrazione con biomasse per riduzioni superiori) e collegava la riduzione alle fluttuazioni del mercato della carne intese come evento esterno e non come scelta arbitraria della societa' conferente. Sono stati respinti i motivi relativi alla inammissibilita' della prova testimoniale (motivata come generica), all'erronea qualificazione del contratto (la qualificazione come collaborazione atipica era plausibile e non decisiva), alla mancata valutazione della buona fede e all'erronea valutazione ai fini della risoluzione: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la gravita' dell'inadempimento di Marcopolo, in particolare per l'omesso pagamento delle fatture e per l'uso continuato della letamaia senza fornire i dati di produzione energetica. Pertanto il dispositivo della Corte d'appello e' confermato. Il ricorrente e' condannato alle spese di cassazione, liquidate in Euro 20.000 oltre oneri forfettari del 15%, esborsi Euro 200 e accessori, con richiamo agli obblighi di contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • Codice Civile artt. 1322, 1419, 1421

    richiamati in relazione alla validita' del contratto, alla nullita' e alla determinazione dell'oggetto e della causa del negozio

  • Codice Civile artt. 1362 e segg.

    criteri di interpretazione del contratto: la Corte territoriale ha esercitato i canoni ermeneutici in modo plausibile e non censurabile in sede di legittimita'

  • Codice Civile artt. 1453, 1455, 1458

    richiamati in relazione alla risoluzione del contratto per inadempimento e alla valutazione della gravita' dell'inadempimento: e' questione di fatto affidata al giudice di merito

  • Codice Civile art. 1375

    principio di buona fede nell'esecuzione; censura rigettata per mancata prova di comportamento contrario a buona fede

  • Codice Civile art. 2722

    richiamato nel motivo di impugnazione relativo alla prova; la Corte ha ritenuto l'istanza di prova testimoniale generica e quindi non ammissibile

  • Codice di Procedura Civile art. 345 c.p.c.

    disciplina dell'atto di appello e della possibilita' di introdurre eccezioni in sede di gravame; la cassazione conferma che la nullita' puo' essere rilevata in appello

  • Codice di Procedura Civile art. 360 comma 1 n. 3,4,5

    motivi di cassazione invocati (violazione di legge, omessa motivazione, errore di ermeneutica), ritenuti infondati nel loro complesso

  • Codice di Procedura Civile art. 384 c.p.c.

    possibilita' per la Corte di Cassazione di decidere nel merito su questioni di diritto quando cio' evita inutile rinvio e sia conforme ai principi di economia processuale

  • Codice di Procedura Civile art. 366 comma 1 n.6

    richiamo relativo all'estrazione e trascrizione dei capitoli di prova nel ricorso; la Corte ha valutato i capitoli come generici

  • Costituzione art. 111

    principio del processo equo e della ragionevole durata del processo invocato come parametro per evitare rinvii inutili

  • D.P.R. 115/2002 art. 13

    comma 1 quater e comma 1 bis

    richiami relativi al pagamento del contributo unificato e all'ulteriore versamento in caso di condizioni processuali indicate; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo da parte della ricorrente

  • Codice di Procedura Civile artt. 342 e 345 comma 2

    richiamati in relazione alle modalita' di censura delle decisioni e delle questioni non sollevate in primo grado; la Corte ha ritenuto alcune doglianze inammissibili per formulazione non specifica

  • Disposizioni di diritto processuale varie (art. 118 disp. att. c.p.c.)

    richiami procedurali evocati nel ricorso per censurare la motivazione; la Corte non ha ritenuto sussistenti vizi tali da annullare il giudizio di merito

Massime di principio

  • La nullita' di una clausola contrattuale puo' essere rilevata anche in appello e d'ufficio dal giudice d'appello, salvo che sulla stessa sia sorto un giudicato interno: occorre verificare sempre se la questione sia preclusa da giudicato
  • L'interpretazione del contratto e' valutazione di merito tipica del giudice del merito e in cassazione e' sindacabile solo se vi e' violazione dei canoni legali di ermeneutica o motivazione manifestamente carente
  • Una clausola che consente riduzioni per 'fluttuazioni del mercato' va interpretata, salvo indizi contrari, come riferimento a eventi esterni imprevedibili e non come facolta' arbitraria della parte conferente di decidere unilateralmente le riduzioni
  • Perche' sia ammessa la prova testimoniale e' necessario che i capitoli di prova siano specifici quanto a circostanze, tempi, luoghi e soggetti; prove generiche possono essere legittimamente escluse
  • La valutazione della gravita' dell'inadempimento ai fini della risoluzione e' questione di fatto rimessa al giudice di merito e difficilmente rivedibile in cassazione se adeguatamente motivata
  • La spettanza di royalties o corrispettivi minimi puo' sopravvivere, se previsto contrattualmente, anche in presenza di riduzioni delle forniture quando il contratto preveda obblighi o controprestazioni reciproche che giustificano il pagamento
  • La Corte di Cassazione puo' decidere direttamente su questioni di diritto non decisive o infondate per ragioni di economia processuale senza rinviare la causa al merito

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