Cassazione Civile, Sentenza n. 24246/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa al pagamento di maggiori oneri per lavorazioni «extra contratto» e contestazione di vizi delle opere nell'appalto per la ristrutturazione di Villa Correr-Pisani. Questioni principali: se le variazioni rispetto al capitolato, eseguite dalla ditta appaltatrice, fossero state valide nonostante la clausola contrattuale che imponeva la forma scritta (art. 1659 c.c. e clausola di capitolato); se la presunta approvazione potesse desumersi da comportamenti (facta concludentia) quali l'approvazione contabile da parte del direttore dei lavori, l'utilizzo di tali stati di avanzamento per ottenere finanziamenti e la frequente presenza in cantiere della socia; responsabilità della direzione lavori per l'approvazione e vigilanza; valutazione dei vizi denunciati e della penale per ritardo; e questioni processuali relative alla cancellazione della società dal registro delle imprese e alla legittimazione della socia ricorrente a proseguire il giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso della ricorrente (incentrati sulla necessità della prova scritta per le variazioni di iniziativa dell'appaltatore ex art. 1659 c.c. e sulla carenza di motivazione della Corte d'appello nel distinguere la natura delle variazioni), rilevando che la Corte d'Appello non ha adeguatamente determinato se le variazioni rientrassero nell'ambito dell'art. 1659 (richiesta forma scritta), dell'art. 1660 (variazioni necessarie) o dell'art. 1661 (variazioni ordinate dal committente) e che non poteva farsi ricorso alla prova per facta concludentia o testimoniale per dimostrare l'autorizzazione quando la modifica è di iniziativa dell'appaltatore. Ha ritenuto invece infondato il motivo relativo alla gravità dei vizi (il giudice di merito aveva accertato la modesta entità dei difetti) e ha rigettato il ricorso incidentale della Camata sulla estinzione del processo per cancellazione della società. In definitiva la sentenza impugnata è stata cassata in relazione alle questioni ritenute fondate e la causa è rinviata alla Corte d'Appello in diversa composizione per nuovo giudizio anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 1659 c.c.
l'autorizzazione si deve provare per iscritto
Le variazioni apportate dall'appaltatore alle modalità d'opera richiedono l'autorizzazione del committente provata per iscritto; quando le variazioni sono di iniziativa dell'appaltatore non è ammessa la prova testimoniale o per facta concludentia salvo lo smarrimento incolpevole del documento (art. 2725 c.c.).
art. 1352 c.c.
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo
Una pattuizione contrattuale che richiede forma scritta per atti futuri assume portata precettiva: le modifiche soggette a tale forma devono rispettarla, e la rinuncia alla forma può richiedere fatti idonei a dimostrare una revoca (anche tacita in casi circostanziati), ma nel caso di appalto la giurisprudenza impone specificità quando le variazioni sono di iniziativa dell'appaltatore.
art. 1661 c.c.
Se le variazioni sono ordinate dal committente, l'appaltatore può provare con tutti i mezzi (anche presunzioni e testimonianze) che le variazioni sono state richieste dal committente; regime probatorio diverso rispetto all'art. 1659.
art. 1660 c.c.
Riguarda le variazioni necessarie del progetto; la loro qualificazione incide sul regime probatorio e sulla legittimazione delle rettifiche e dei corrispettivi.
art. 2729 c.c.
Vieta la prova per testi di patti aggiunti e contrari al contenuto del contratto salvo circostanze eccezionali; la Corte d'appello non avrebbe dovuto fondare l'approvazione delle varianti su testimonianze che contrastano con la clausola scritta.
art. 2725 c.c.
Prevede l'eccezione relativa allo smarrimento incolpevole del documento scritto che giustifica l'ammissione di prova testimoniale altrimenti esclusa dall'art. 1659.
art. 2312 c.c.
Norma di riferimento per la disciplina della estinzione delle società di persone e del trasferimento delle obbligazioni ai soci dopo cancellazione.
art. 2324 c.c.
Specifica regole per la società in accomandita semplice: i soci accomandatari restano illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali anche dopo la cancellazione e la liquidazione limita gli effetti solo per gli accomandanti.
art. 110 c.p.c.
Consente la prosecuzione del processo con il successore nei rapporti della società estinta; la socia che ha riassunto il giudizio è stata ritenuta legittimata a proseguire come successore processuale.
art. 112 c.p.c.
Norma sulla omessa pronuncia e valutazione dei fatti decisivi: la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la valutazione della non gravità dei vizi, escludendo la violazione.
art. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati in relazione ai limiti del sindacato sulla valutazione delle prove di merito; la Corte di legittimità ha ritenuto inammissibile la richiesta di rivalutazione in fatto ove non sussista vizio motivazionale rilevante.
Massime di principio
- Quando il contratto d'appalto prevede forma scritta per le variazioni, le modifiche apportate su iniziativa dell'appaltatore richiedono l'autorizzazione scritta del committente ai fini probatori (art.1659 c.c.); la prova testimoniale o il comportamento non sono sufficienti salvo il caso di smarrimento incolpevole del documento.
- È essenziale che il giudice di merito distingua la natura delle variazioni (iniziativa dell'appaltatore ex art.1659, variazioni richieste dal committente ex art.1661, o variazioni necessarie ex art.1660) perché da ciò dipende il regime probatorio applicabile.
- La clausola convenzionale di forma scritta può, in generale, essere revocata tacitamente tramite comportamenti inequivoci delle parti, ma tale principio non opera indistintamente: non autorizza automaticamente la prova per facta concludentia quando la legge (art.1659) richiede espressamente la forma scritta per le autorizzazioni di iniziativa dell'appaltatore.
- L'utilizzo di stati di avanzamento o di contabilità per ottenere finanziamenti non sostituisce, di per sé, la necessaria prova scritta di autorizzazione alle varianti se queste sono state promosse dall'appaltatore.
- In tema di società di persone cancellate dal registro senza liquidazione, i soci (in particolare gli accomandatari) possono subentrare nei rapporti attivi e passivi della società e proseguire o resistere in giudizio in qualità di successori, essendo ritenuti illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali (art.2312 e 2324 c.c.).
- La Cassazione non riesamina liberamente la valutazione delle prove di merito: contestazioni sulla sufficienza della motivazione o sulla diversa valutazione probatoria sono ammissibili solo nei limiti stretti indicati dalla giurisprudenza (vizi motivazionali gravi) e non per semplice rivalutazione in fatto.
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