Cassazione Civile, Ordinanza n. 07832/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione doganale)
La controversia
La controversia nasce da una revisione di dichiarazioni doganali di importazione di lampade fluorescenti effettuate in più spedizioni tra il 2007 e il 2008. A seguito di indagini OLAF, l'Ufficio doganale ha contestato che merci dichiarate come originarie della Tunisia o prodotte da una società cinese beneficiaria di un dazio ridotto provenissero in realtà dalla Cina e, in parte, fossero state prodotte da soggetti diversi da quelli indicati, con conseguente applicazione di dazi più elevati. Dopo un primo atto annullato per incompetenza dell'ufficio emittente, l'Ufficio di altra dogana ha emesso un accertamento definitivo di recupero dei dazi. La contribuente ha impugnato l'atto, ma in appello l'Agenzia ha ottenuto riforma della decisione favorevole di primo grado. In cassazione la società ha dedotto: 1) omessa pronuncia sulla nullità dell'avviso per difetto di motivazione; 2) motivazione apparente della sentenza d'appello, per attribuzione di valore probatorio eccessivo o insuperabile agli atti OLAF e mancato esame delle difese sulla provenienza delle merci; 3) violazione delle regole sulla valutazione delle prove e della disciplina degli atti OLAF, sostenendo che tali atti non fossero prova legale e che mancassero presunzioni gravi, precise e concordanti; 4) omesso esame di fatti decisivi, tra cui la genericità degli atti OLAF e l'esistenza di certificati di origine preferenziale; 5) ulteriore motivazione apparente in relazione all'esimente di buona fede ex art. 220 CDC, deducendo l'archiviazione del procedimento penale a carico del legale rappresentante e il comportamento passivo della dogana; 6) omesso esame dei medesimi fatti decisivi posti a fondamento della buona fede e dell'errore dell'autorità doganale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la CTR, pur in modo sintetico, aveva implicitamente disatteso l'eccezione di nullità per difetto di motivazione e comunque aveva reso una motivazione sufficiente al minimo costituzionale. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, osservando che la censura era generica, non specifica e sostanzialmente diretta a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio; ha inoltre ribadito che gli accertamenti OLAF hanno piena valenza probatoria nei procedimenti doganali e possono fondare l'avviso, salva prova contraria del contribuente. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo ma, in realtà, contestava la valutazione delle prove e proponeva argomenti incompatibili con la disciplina del recupero a posteriori dei dazi, che non richiede l'annullamento del certificato da parte dell'autorità estera. Ha respinto il quinto e il sesto motivo, ricordando che l'esimente di cui all'art. 220, par. 2, lett. b), CDC richiede cumulativamente errore dell'autorità, sua non rilevabilità per un operatore in buona fede e osservanza delle prescrizioni dichiarative, e che la buona fede da sola non basta; inoltre, l'errore deve essere imputabile a un comportamento attivo dell'autorità doganale, non a dichiarazioni inesatte di fornitori o terzi. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia.
Norme richiamate
La doglianza per omessa pronuncia non è fondata quando la questione risulta implicitamente rigettata dalla decisione incompatibile con la tesi di parte.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo se manca del tutto la motivazione o se la motivazione è meramente apparente, non per il solo fatto di essere sintetica.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la motivazione deve essere presente e intellegibile, ma può essere concisa se consente di comprendere l'iter logico della decisione.
Richiamato quale norma processuale del giudizio tributario in combinazione con i requisiti di motivazione della sentenza.
Richiamato per il contenuto e la forma della motivazione della sentenza.
art. 111, commi 6 e 7, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: mancanza assoluta, motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro per censurare la nullità della sentenza per vizi processuali, come omessa pronuncia o motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non consente di censurare singoli elementi istruttori o la valutazione del compendio probatorio.
Il principio del libero convincimento opera sul piano del merito e non è sindacabile in cassazione salvo specifici vizi consentiti dal novellato art. 360 n. 5 c.p.c.
La denuncia della sua violazione non può tradursi in una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Richiamato nel contesto della ripartizione dell'onere probatorio: chi contesta gli accertamenti doganali deve fornire prova contraria.
Le presunzioni devono essere valutate secondo un ragionamento complessivo, non atomistico, fondato su gravità, precisione e concordanza.
art. 9, Reg. CE n. 1073/1999
Gli accertamenti svolti dagli organi OLAF e la documentazione raccolta nel corso delle indagini possono essere utilizzati come fonti di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari.
art. 10, Reg. CE n. 1073/1999
Consente l'utilizzazione delle informazioni e dei documenti acquisiti dall'OLAF nel corso delle indagini come elementi probatori.
art. 220, par. 2, lett. b), CDC
L'esenzione dal recupero a posteriori dei dazi richiede cumulativamente errore dell'autorità, non rilevabilità dell'errore per il debitore in buona fede e rispetto delle prescrizioni doganali; la buona fede da sola non basta e l'errore deve essere riconducibile a un comportamento attivo dell'autorità doganale.
art. 221 reg. n. 2913/1992 (CDC)
Richiamato in tema di termine per il recupero dei diritti doganali, che la CTR aveva qualificato come prescrizionale.
Richiamato insieme all'art. 221 CDC sulla decorrenza del termine per la riscossione dei diritti doganali.
art. 26 Reg. n. 2913/1992 (CDC)
Il recupero a posteriori dei dazi non è subordinato all'annullamento del documento da parte dell'autorità del Paese emittente, potendo fondarsi sulle indagini degli organi ispettivi comunitari.
art. 94, par. 5, Reg. n. 2454/1993 (DAC)
Conferma che il recupero a posteriori dei dazi esentati o ridotti può essere fondato sulle risultanze delle indagini comunitarie senza necessità di annullamento del certificato estero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito, pur senza una specifica argomentazione, sia incompatibile con la tesi o l'eccezione della parte e ne comporti il rigetto implicito.
- La motivazione della sentenza è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; una motivazione sintetica è sufficiente se rende percepibile il ragionamento decisorio e il fondamento della soluzione adottata.
- Nel ricorso per cassazione non è ammesso trasformare censure di merito sulla valutazione delle prove in violazioni di legge: il principio del libero convincimento e l'apprezzamento del materiale probatorio restano, di regola, insindacabili.
- In materia doganale, gli accertamenti svolti dall'OLAF possono essere posti a fondamento dell'avviso di recupero dei dazi e hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari, salvo prova contraria dell'importatore.
- Il recupero a posteriori dei dazi non richiede necessariamente l'annullamento del certificato di origine da parte dell'autorità estera, potendo derivare anche dalle risultanze delle indagini comunitarie.
- L'esimente di buona fede prevista dall'art. 220, par. 2, lett. b), CDC opera solo se ricorrono cumulativamente tutti i presupposti normativi; la mera buona fede dell'operatore non è sufficiente, essendo necessario anche un errore dell'autorità doganale non rilevabile con l'ordinaria diligenza e imputabile a un comportamento attivo della stessa.
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