Cassazione Civile, Ordinanza n. 02139/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento ICI relativo all'anno d'imposta 2007, per complessivi euro 37.650,00, concernente alcuni fabbricati e un'area fabbricabile situati nel Comune di Pomezia. In Cassazione ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, sostenendo che la motivazione dell'avviso non consentisse di comprendere le ragioni dell'accertamento, poiché si limitava a richiamare due delibere comunali non allegate e comunque inidonee a giustificare il valore medio di mercato applicato, anche alla luce dei vincoli urbanistici gravanti sui terreni. La contribuente ha inoltre osservato che le delibere avrebbero considerato la sola zona F, senza tener conto della collocazione dei terreni in altre zone urbanistiche (M2, G2 e N).
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di ICI, l'obbligo di allegazione previsto dall'art. 7 l. n. 212 del 2000 riguarda gli atti non conosciuti o non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali, come le delibere consiliari comunali, soggette a pubblicità legale e quindi presuntivamente conoscibili. Ha quindi considerato corretta la motivazione dell'avviso di accertamento, nonostante la mancata allegazione delle delibere richiamate. Ha inoltre rilevato che le contestazioni sul valore venale e sui vincoli dei terreni risultavano generiche e comunque inammissibili per difetto di autosufficienza, non essendo stato indicato l'atto processuale in cui tali vincoli sarebbero stati dedotti. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese, con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.
artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 504 del 1992
richiamati dalla ricorrente per contestare la determinazione del valore imponibile ICI e la motivazione dell'accertamento.
art. 7 della l. n. 212 del 2000
l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nella motivazione riguarda solo gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, non gli atti generali soggetti a pubblicità legale.
art. 1 del d.lgs. n. 32 del 2001
è richiamato come precisazione del contenuto dell'art. 7 dello Statuto del contribuente in tema di allegazione degli atti richiamati.
articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
richiamato quale fonte della previsione sull'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di ICI, l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando richiama atti generali comunali soggetti a pubblicità legale, anche se tali atti non sono materialmente allegati all'atto impositivo.
- L'obbligo di allegazione previsto dallo Statuto del contribuente opera solo per gli atti richiamati che non siano già conosciuti o altrimenti conoscibili dal destinatario, non per gli atti generali conoscibili erga omnes.
- La contestazione del valore venale dell'area o dei criteri di stima deve essere specifica e autosufficiente: non è sufficiente una deduzione generica di arbitrarietà, ma occorre indicare in modo puntuale dove e come i vincoli urbanistici siano stati allegati e provati nel giudizio di merito.
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