Cassazione Civile, Ordinanza n. 13477/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5 della l. n. 130 del 2022 e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine da una verifica fiscale relativa all'anno d'imposta 2006 nei confronti di una società in nome collettivo operante nel commercio di autovetture e autoveicoli leggeri. All'esito della verifica veniva emesso un avviso di accertamento per indebita deduzione di costi, correlata detrazione dell'IVA e omesso assolvimento degli obblighi di fatturazione e registrazione con riguardo ad acquisti intracomunitari. La società impugnava l'atto sostenendo che le omissioni contestate avessero natura meramente formale e che, quindi, il recupero fosse nullo. In primo grado la CTP accoglieva solo parzialmente il ricorso, rideterminando costi indeducibili e sanzioni IVA; in appello la CTR accoglieva l'impugnazione dell'Ufficio. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi, ma nel corso del giudizio rappresentava di aver presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 5 della l. n. 130 del 2022, con integrale pagamento di quanto dovuto, chiedendo di prendere atto della cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.
art. 5 della l. n. 130 del 2022
La presentazione della domanda di adesione agevolata e l'integrale pagamento determinano la definizione della lite e quindi l'estinzione del giudizio.
art. 5, comma 5, della l. n. 130 del 2022
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite, quando correttamente attivata e seguita dall'integrale pagamento dell'importo dovuto, comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di cassazione.
- L'estinzione per definizione agevolata preclude la decisione sul merito dei motivi di ricorso, che restano assorbiti.
- Quando il processo si estingue per definizione agevolata, le spese restano regolate dalla disciplina speciale richiamata dalla norma di definizione e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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