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Sentenza

Sentenza n. 5175/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento di revoca del Nulla Osta istanza P-BN/L/Q/2023/100272 al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Benevento il 24/06/2024, notificato solo in data 08/05/2026, nonché di ogni altro atto connesso e/o consequenziale a quello impugnato.

Giustizia amministrativa202604281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottato dalla Prefettura di Benevento il 24 giugno 2024

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito del decreto flussi, deducendo plurimi vizi: violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della l. 241/1990 per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento e mancato preavviso di rigetto direttamente nei suoi confronti; irritualità e nullità delle notifiche, con conseguente decorrenza del termine per impugnare soltanto dalla conoscenza acquisita mediante accesso agli atti dell'8 maggio 2026; difetto di istruttoria e motivazione per l'utilizzo di dati contabili riferiti al 2021 senza considerare elementi sopravvenuti; violazione delle circolari ministeriali nn. 2570/2006 e 3836/2007 sulla possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione; violazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998 per mancata traduzione del provvedimento; violazione dell'art. 8 CEDU per sproporzione della revoca rispetto alla vita privata e lavorativa della ricorrente, che aveva successivamente instaurato un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato. L'Amministrazione ha eccepito l'irricevibilità del ricorso, sostenendo che la ricorrente aveva acquisito piena conoscenza della revoca, tramite il difensore formalmente incaricato e domiciliatario, già il 25 novembre 2024, quando la Prefettura aveva comunicato l'avvenuta adozione della revoca, la relativa data e la mancanza dei requisiti normativi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, senza esaminare le censure di merito. Ai sensi degli artt. 29, comma 1, e 41, comma 2, c.p.a., il termine di sessanta giorni decorre dalla notificazione dell'atto oppure, in mancanza, dalla piena conoscenza della sua esistenza e dei suoi elementi essenziali di lesività. La piena conoscenza non richiede la disponibilità del testo integrale dell'atto né l'ostensione della motivazione completa, essendo sufficiente che l'interessato conosca l'esistenza del provvedimento, la sua data, il contenuto dispositivo e il fondamento essenziale, così da poterlo impugnare, eventualmente integrando i motivi con motivi aggiunti. La comunicazione prefettizia del 25 novembre 2024, indirizzata al difensore formalmente incaricato e presso il quale la ricorrente aveva eletto domicilio digitale, aveva reso inequivocabilmente noti tali elementi. Gli effetti della comunicazione si sono prodotti nei confronti della parte assistita; il successivo cambio di difensore non ha avuto efficacia retroattiva e non ha fatto decorrere nuovamente il termine. Neppure l'accesso agli atti dell'8 maggio 2026 ha potuto differire o sospendere il termine, già iniziato a decorrere. Il termine di sessanta giorni è pertanto scaduto il 24 gennaio 2025, mentre il ricorso è stato proposto nel 2026. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda, la complessità delle modalità di comunicazione e la definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    L'azione di annullamento si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni.

    Il termine decadenziale per l'azione di annullamento è stato ritenuto decorrente dalla piena conoscenza qualificata del provvedimento, acquisita il 25 novembre 2024.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Qualora l'atto non sia stato notificato, il termine decorre dal giorno in cui l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza.

    La piena conoscenza può derivare da una comunicazione diversa dalla notificazione formale, quando renda noti l'esistenza dell'atto e i suoi elementi essenziali di lesività.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della causa con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 7 l. 241/1990

    Norma dedotta dalla ricorrente in relazione alla contestata omessa comunicazione di avvio del procedimento; la censura non è stata esaminata per l'irricevibilità del ricorso.

  • art. 8 l. 241/1990

    Norma dedotta dalla ricorrente in relazione alle modalità di comunicazione dell'avvio del procedimento; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Norma dedotta dalla ricorrente in relazione al mancato preavviso di rigetto; la censura non è stata esaminata per la tardività dell'impugnazione.

  • art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122

    Richiamato nel procedimento amministrativo quale base del rilascio automatico del nulla osta in caso di mancata acquisizione tempestiva dei pareri e della successiva revoca in presenza di elementi ostativi; il TAR non ha esaminato la legittimità sostanziale della revoca.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine per l'azione di annullamento, la piena conoscenza del provvedimento può essere acquisita anche mediante una comunicazione diversa dalla notificazione formale, purché renda conoscibili l'esistenza dell'atto, la sua data, il contenuto dispositivo e gli elementi essenziali della lesività.
  • La piena conoscenza non richiede la disponibilità del testo integrale del provvedimento né della motivazione completa: l'impugnazione può essere proposta sulla base degli elementi essenziali già conosciuti, con eventuale successiva articolazione o integrazione dei motivi mediante motivi aggiunti.
  • La comunicazione dell'atto lesivo indirizzata al difensore formalmente incaricato presso il quale la parte abbia eletto domicilio digitale produce effetti di conoscenza nei confronti della parte assistita.
  • Il successivo cambio di difensore non retroagisce sugli effetti della conoscenza già acquisita tramite il precedente domiciliatario e non determina una nuova decorrenza del termine decadenziale.
  • L'accesso agli atti non sospende né differisce il termine per impugnare quando l'interessato abbia già acquisito una conoscenza sufficiente dell'esistenza e della lesività del provvedimento; l'esigenza di ottenere copia integrale dell'atto non può giustificare la proposizione tardiva del ricorso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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