Cassazione Civile, Ordinanza n. 01379/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (espropriati)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione alla determinazione dell’indennità di esproprio relativa a due fondi appartenuti al dante causa dei ricorrenti. Gli eredi sostenevano che non vi fosse stato un valido concordamento bonario o una valida cessione volontaria, perché il modulo sottoscritto dal de cuius riportava, secondo la loro lettura, la dicitura "accertare" e non "accettare", e comunque non esprimeva una volontà chiara di rinuncia all’azione o di accettazione definitiva dell’indennità. Deducevano inoltre che la Corte d’appello avesse erroneamente considerato preclusa l’opposizione anche quanto a un secondo terreno, non esaminato specificamente, e che l’eventuale accettazione dell’indennità di esproprio non potesse estendersi all’indennità di occupazione legittima. Con l’ulteriore ricorso incidentale condizionato la controparte sosteneva invece che l’accordo preclusivo valesse anche per il secondo fondo, perché identico sarebbe stato il quadro fattuale e giuridico. I motivi principali investivano: omessa pronuncia sul secondo fondo; errata interpretazione della dichiarazione del dante causa come rinuncia/accettazione; questione sulla validità del decreto di esproprio; dedotta incompetenza funzionale della Corte d’appello; disconoscimento della sottoscrizione; criteri di quantificazione dell’indennità; e soprattutto la non estendibilità della rinuncia all’indennità di occupazione legittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo per omessa pronuncia sul secondo fondo e l’ottavo motivo perché la rinuncia all’azione relativa all’indennità di espropriazione non si estende automaticamente all’indennità di occupazione legittima. Ha dichiarato assorbiti il terzo e il settimo motivo, respinto gli altri motivi del ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, affinché riesamini la questione relativa al secondo terreno e, se del caso, determini la giusta indennità secondo i criteri legali applicabili, oltre a provvedere sulle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Invocato come base dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte distingue tra censure ammissibili e inammissibili, ribadendo che l’interpretazione della volontà negoziale è di regola questione di fatto e che il ricorso non può risolversi in una mera contrapposizione di lettura del documento.
La doglianza di omessa pronuncia è accolta solo nella parte in cui la Corte d’appello non si era pronunciata sul secondo fondo e sulla relativa indennità.
Richiamato in relazione al disconoscimento della scrittura, ma il motivo è ritenuto inammissibile per genericità e mancata indicazione della produzione del documento.
Richiamato per la mancata istanza di verificazione dopo il disconoscimento; censura ritenuta inammissibile.
La Corte ribadisce che la violazione dei canoni ermeneutici va specificamente dedotta, indicando in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta proporre una diversa interpretazione del documento.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere una diversa lettura sistematica della dichiarazione di accettazione.
Richiamato dai ricorrenti, ma non assunto come decisivo dalla Corte nella decisione.
Richiamato dai ricorrenti; nel testo della decisione non emerge una specifica applicazione sostanziale della norma.
Richiamato dai ricorrenti; non è valorizzato dalla Corte ai fini della decisione.
Richiamato dai ricorrenti; non è valorizzato dalla Corte ai fini della decisione.
Richiamato dai ricorrenti; non è valorizzato dalla Corte ai fini della decisione.
legge n. 2359 del 1865, artt. 48 e 50
Richiamati in tema di espropriazione e indennità; la doglianza relativa alla validità del decreto di esproprio è dichiarata inammissibile perché estranea al giudizio di opposizione alla stima.
legge n. 865 del 1971, artt. 12, 19 e 20
Richiamati in relazione alla disciplina dell’espropriazione e alla determinazione dell’indennità; la relativa censura è assorbita o dichiarata inammissibile a seconda del motivo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo in relazione all’inammissibilità del ricorso incidentale.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla stima, il giudice deve pronunciarsi su tutte le singole posizioni indennitarie devolute: l’omessa considerazione di uno dei beni espropriati integra vizio di omessa pronuncia.
- L’interpretazione della dichiarazione di accettazione dell’indennità è questione di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici se il ricorrente indica specificamente quali regole siano state violate e in che modo.
- La mera contrapposizione tra una lettura alternativa del documento e quella accolta in sentenza non integra di per sé un motivo ammissibile di ricorso per cassazione.
- La rinuncia all’opposizione alla stima e all’azione relativa all’indennità di espropriazione non si estende automaticamente all’indennità di occupazione legittima, trattandosi di posta autonoma, salvo una chiara base normativa o una inequivoca volontà negoziale in tal senso.
- Le censure relative alla validità del decreto di esproprio non appartengono, di regola, al thema decidendum del giudizio di opposizione alla stima, che ha per oggetto la sola determinazione della giusta indennità.
- Il disconoscimento di una scrittura privata deve essere dedotto in modo specifico, indicando con precisione quando il documento è stato prodotto e se il disconoscimento è intervenuto nella prima difesa utile; altrimenti la censura è inammissibile.
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