Cassazione Civile, Sentenza n. 20513/2020 del 29/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva accolto l'appello principale di Giurgola e B.I.S. e rigettato l'appello incidentale dell'Agenzia, confermando che l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza dell'incaricato dopo il conferimento dell'incarico (c.d. autorizzazione "ora per allora") ha efficacia sanante rispetto alla violazione dell'art. 53, comma 9, d.lgs. n.165/2001, e annullando l'ingiunzione nella parte relativa al comma 11 (norma nel frattempo dichiarata incostituzionale). L'Agenzia deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 53, commi 7 e 9, d.lgs. n.165/2001 in combinazione con gli artt. 97 e 98 Cost., contestando l'interpretazione che l'effetto sanante non sia solo di natura economica ma funzionale al principio di buon andamento. Tuttavia la ricorrente non ha censurato l'altra ratio autonoma motivazionale della Corte d'appello, relativa all'assenza dell'elemento psicologico (buona fede/assenza di conoscenza) da parte dei soggetti sanzionati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse indicato una motivazione autonoma e sufficiente (mancanza dell'elemento psicologico/assenza di elementi che inducessero a ritenere si trattasse di un professionista a tempo pieno) a fondamento dell'accoglimento dell'opposizione; tale motivazione non è stata impugnata dall'Agenzia, rendendo inammissibile la censura relativa all'altra ratio (efficacia sanante dell'autorizzazione "ora per allora"). La Corte ha inoltre osservato che la parte della ingiunzione fondata sul comma 11 dell'art. 53 era stata annullata in quanto la norma era stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n.98/2015. Non sono state pronunciate spese processuali in favore delle parti resistenti per mancata difesa in questa sede; non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato essendo l'Agenzia pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n.165/2001 (commi 7, 9, 11)
Il comma 9 impone autorizzazione preventiva e comunicazione per incarichi a dipendenti pubblici al fine di tutelare il principio di esclusività/ buon andamento; la Corte territoriale ha ritenuto che un'autorizzazione rilasciata "ora per allora" possa avere efficacia sanante e che l'assenza dell'elemento psicologico (buona fede/assenza di consapevolezza) possa escludere la sanzione. Il comma 11, utilizzato nella ingiunzione, è stato rimosso dall'operatività a seguito della dichiarazione di incostituzionalità (Corte cost. n.98/2015).
art. 97 Cost.
Richiamato come principio costituzionale del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione; invocato dalla ricorrente in combinazione con l'art. 53, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione territoriale basata sull'elemento psicologico fosse autonoma e non contestata.
art. 98 Cost.
Richiama il regime giuridico dei rapporti di pubblico impiego (anche in tema di esclusività); la ricorrente sosteneva che la ratio dell'art. 53 fosse indirizzata a tutelare l'esclusività, ma la mancata impugnazione dell'altra motivazione ha reso inammissibile il ricorso su questo punto.
Massime di principio
- Un'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione "ora per allora" può, a giudizio del giudice, sanare una violazione formale dell'obbligo di autorizzazione preventiva, specie in assenza di elementi che dimostrino la consapevolezza del carattere incompatibile dell'incarico.
- L'assenza dell'elemento psicologico (dolo o colpa consapevole) può costituire motivo autonomo e sufficiente per escludere la responsabilità/sanzione amministrativa; va sempre valutata la conoscenza e la percezione del rischio da parte del destinatario dell'atto.
- Se la sentenza di merito espone una motivazione autonoma e non impugnata, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse a censurare altre parti della decisione; è quindi essenziale impugnare tutte le motivazioni rilevanti che si intendano contrastare.
- Se una disposizione normativa su cui si fonda la sanzione è stata dichiarata incostituzionale, essa non può più sorreggere il provvedimento sanzionatorio.
- In sede processuale, l'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato può beneficiare della prenotazione a debito del contributo unificato e non subire il raddoppio del contributo in caso di impugnazione.
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