Cassazione Civile, Ordinanza n. 26892/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La curatela fallimentare ha agito per ottenere il rilascio di un appartamento detenuto dall'occupante e il pagamento di un'indennità per l'occupazione, assumendo che la disponibilità del bene derivasse da un preliminare di vendita inopponibile al fallimento perché privo di data e sottoscrizione. L'occupante si è opposta, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale di usucapione, anche in via subordinata ai sensi dell'art. 1141 c.c., sostenendo di avere posseduto l'immobile uti domina sin dal 1987, senza interruzioni né contestazioni, e di aver comunque interverso la detenzione in possesso mediante una serie di atti esteriori (richiesta di ATP, pratica di sanatoria edilizia, cartelli di vendita, inserzioni e testimonianze). In cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c., lamentando che i giudici di merito avessero erroneamente qualificato il rapporto come detenzione anziché possesso e avessero male valutato le prove testimoniali e documentali.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato che, quando la disponibilità del bene deriva da un contratto ad effetti obbligatori quale un preliminare di vendita con eventuale consegna anticipata, la relazione con il bene è qualificabile come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, anche se il negozio sia nullo per difetto di forma. Ha inoltre rilevato che l'eventuale interversione del possesso è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che la ricorrente, in sostanza, mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
indicato come base del ricorso introduttivo davanti al tribunale
richiamato per sostenere l'usucapione ultraventennale, ma non ritenuto integrato perché mancava il possesso utile
richiamato per la presunta interversione del possesso; la Corte afferma che la presunzione di possesso è vinta quando il rapporto nasce da un titolo che integra mera detenzione e che l'interversione deve essere provata con fatti univoci
evocato nel motivo di ricorso in relazione alla nozione di possesso e alla sua distinzione dalla detenzione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma introduttiva del meccanismo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Nella promessa di vendita con consegna anticipata del bene, la disponibilità materiale del promissario acquirente non integra di regola possesso, ma detenzione qualificata, salvo prova di una successiva interversione del possesso nei modi di legge.
- La nullità del preliminare o la mancanza dei requisiti di forma non mutano, di per sé, la qualificazione del rapporto di fatto con il bene quando esso derivi comunque da un contratto ad effetti obbligatori.
- Chi invoca l'usucapione deve dimostrare un possesso pieno, pacifico e continuato per il tempo richiesto; se il rapporto originario è detentivo, occorre provare univoci atti di opposizione al proprietario idonei a segnare l'interversione.
- L'accertamento dell'interversione del possesso è tipicamente un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a una diversa lettura delle prove.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire al giudizio di merito una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
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