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Sentenza

Sentenza n. 62/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'accertamento - dell'illegittimità del decreto del dirigente della P.F. programmazione integrata attività produttive, formazione e lavoro, accesso al credito e finanza n. 27 del 23 febbraio 2017 ; del decreto del dirigente della P.F. programmazione integrata, commercio, cooperazione e internazionalizzazione n. 62 del 18 aprile 2017; nonché del comportamento complessivo serbato dall'Amministrazione resistente nella procedura di valutazione delle domande di cui al Bando DDPF 59/19 del 31/05/2016 POR FESR 2014/2020 “Programma operativo regionale (por) Marche Fesr 2014/2020 asse 3 – azione 7.1 “Sostegno alle start up, allo sviluppo e alla continuità di impresa nelle aree di crisi produttiva” della Regione Marche, - del diritto della società ricorrente al risarcimento del danno alla stessa cagionato in conseguenza del contegno gravemente colposo e degli illegittimi provvedimenti sopra individuati in relazione alla concessione della sovvenzione richiesta con la domanda di agevolazione n. 10102 presentata dalla medesima in data 15 luglio 2016; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme, con interessi e rivalutazione come per legge, riconosciute a titolo di risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202000464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Decreti regionali relativi alla valutazione e alla concessione del contributo previsto dal bando POR FESR Marche 2014/2020, nonché il comportamento complessivo dell’amministrazione nella gestione della domanda di agevolazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dei decreti regionali e del comportamento dell’amministrazione nella procedura di concessione di una sovvenzione prevista da un bando POR FESR. Ha dedotto che la Regione avrebbe violato l’ordine cronologico di trattazione delle domande, concedendo il contributo alla ricorrente con circa quattro mesi di ritardo rispetto a quanto dovuto e trattando prioritariamente le domande di altre imprese, sebbene presentate successivamente. Da tale ritardo avrebbe fatto derivare danni patrimoniali, chiedendone la quantificazione mediante consulenza tecnica d’ufficio o in via equitativa. La ricorrente ha dichiarato di avere conosciuto gli atti soltanto mediante accesso documentale eseguito nel 2020. La Regione ha contestato la fondatezza della domanda. Il giudice ha rilevato, inoltre, il difetto di quantificazione, anche solo orientativa, del danno e la mancata produzione della perizia richiamata nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente la domanda risarcitoria. In primo luogo, ha rilevato che la ricorrente non aveva fornito alcuna quantificazione del danno né prodotto la perizia richiamata, così violando l’onere della prova posto a suo carico dall’art. 2697 c.c. La consulenza tecnica d’ufficio e la liquidazione equitativa non possono sostituire la prova dei presupposti della responsabilità e dell’esistenza del danno. In secondo luogo, il giudice ha ritenuto non decisivo l’accesso agli atti tardivamente effettuato: l’accesso non può essere utilizzato per differire indefinitamente il termine di impugnazione, poiché la piena conoscenza dell’atto non dipende da iniziative formali ed estemporanee dell’interessato. Ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., il danno non sarebbe comunque risarcibile, perché la ricorrente, usando l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto conoscere il decreto già nel 2017, essendo stato pubblicato sul sito regionale e, per estratto, sul BUR, e avrebbe potuto impugnarlo tempestivamente o chiedere l’autotutela. Nel merito, il TAR ha escluso la violazione dell’ordine cronologico: le domande delle altre imprese, pur successive, necessitavano di minori integrazioni istruttorie, mentre la domanda della ricorrente era stata oggetto di due integrazioni, la seconda relativa alla perizia di stima di un immobile, definite soltanto nel febbraio 2017. Il bando prevedeva l’ordine cronologico per la fase di ammissibilità e ricevibilità, ma non lo estendeva alla successiva fase di valutazione dei progetti. Sarebbe stato illogico sospendere pratiche già complete in attesa della definizione di domande anteriori ancora bisognose di integrazioni, anche in considerazione del rischio di disimpegno automatico dei fondi europei. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Nell’azione risarcitoria il ricorrente deve provare tutti i presupposti della responsabilità dell’amministrazione e l’esistenza del danno; la consulenza tecnica d’ufficio non può supplire alla totale omissione dell’onere probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione richiama il principio dell’onere della prova anche nel giudizio amministrativo risarcitorio.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine decadenziale di sessanta giorni per l’impugnazione non può essere aggirato facendo decorrere la piena conoscenza dell’atto da una tardiva richiesta di accesso.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    La domanda risarcitoria non è accoglibile quando il danno avrebbe potuto essere evitato mediante l’ordinaria diligenza, compresa la tempestiva impugnazione dell’atto lesivo.

  • art. 41 c.p.a.

    La richiesta di accesso non può differire indefinitamente il momento dal quale decorrono i termini di impugnazione, quando l’interessato avrebbe potuto conoscere l’atto con l’ordinaria diligenza.

  • art. 20.1 del bando DDPF 59/19 del 31 maggio 2016

    L’ordine cronologico opera nella fase di ammissibilità e ricevibilità delle domande.

  • art. 20.3 del bando DDPF 59/19 del 31 maggio 2016

    La successiva fase di valutazione dei progetti non è assoggettata al medesimo criterio cronologico previsto per l’ammissibilità e la ricevibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo risarcitorio grava sul ricorrente, secondo il principio generale dell’onere della prova, la dimostrazione dell’esistenza del danno, della sua consistenza e del nesso causale con l’attività amministrativa illegittima; la consulenza tecnica d’ufficio non può essere disposta per colmare una totale carenza di allegazione e prova.
  • La liquidazione equitativa del danno presuppone che siano previamente provate l’esistenza del pregiudizio e l’impossibilità o particolare difficoltà di una sua precisa quantificazione; non può sostituire la prova del danno stesso.
  • La richiesta di accesso agli atti non può essere utilizzata per differire indefinitamente la decorrenza dei termini di impugnazione quando l’interessato avrebbe potuto conoscere l’atto lesivo attraverso la pubblicazione o seguendo con ordinaria diligenza lo sviluppo del procedimento.
  • Ai fini dell’art. 30, comma 3, c.p.a., la risarcibilità del danno è esclusa o compromessa quando il danneggiato avrebbe potuto evitarlo mediante una tempestiva impugnazione dell’atto o una sollecita attivazione dell’amministrazione, usando l’ordinaria diligenza.
  • Quando un bando stabilisce l’ordine cronologico per la fase di ammissibilità e ricevibilità, tale criterio non si estende automaticamente alla successiva fase di valutazione dei progetti, salvo che ciò sia previsto dalla lex specialis. Le domande complete possono essere definite prima di domande anteriori ancora soggette a integrazione istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieDanno da provvedimento illegittimo
RamiContributi e finanziamenti pubbliciResponsabilità della pubblica amministrazioneProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardivitàLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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