Cassazione Civile, Ordinanza n. 08657/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La decisione ha ritenuto che le doglianze non denunciassero un vero errore di diritto, ma sollecitassero un riesame del merito e dell'interpretazione del contratto, precluso in sede di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (mandataria)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di fideiussione riferiti a una medesima esposizione debitoria di una società terza. La ricorrente ha agito in primo grado con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo l'accertamento della falsità della firma apposta sul contratto di fideiussione del 1 settembre 2006, ritenuto apocrifo e quindi a lei non riferibile, nonché la declaratoria di nullità dell'atto. Ha inoltre dedotto l'illegittimità della segnalazione alla Centrale rischi effettuata dalla banca e ha collegato a tale segnalazione il fallimento della società garantita. Il Tribunale ha rigettato le domande, ritenendo apocrifa la sottoscrizione della prima fideiussione ma irrilevante tale profilo perché la segnalazione risultava fondata su una successiva fideiussione del 23 luglio 2007, la cui firma era stata accertata come autentica in sede penale. La Corte d'appello ha confermato la decisione, qualificando la seconda fideiussione come rinnovazione valida ed efficace, o comunque come autonoma obbligazione fideiussoria, escludendo che la ricorrente l'avesse sottoscritta inconsapevolmente. In cassazione la fideiubente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1230 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la novazione e avesse attribuito alla clausola contrattuale un significato non desumibile dal testo; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1234 e 1423 c.c., contestando la validità autonoma del secondo contratto e richiamando il fatto che nella revoca degli affidamenti si faceva riferimento alla prima fideiussione apocrifa. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché, sotto la veste di violazioni di legge, miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio e dell'interpretazione del regolamento negoziale, attività riservate al giudice di merito; inoltre, nel primo motivo mancava la puntuale trascrizione delle clausole rilevanti e la censura si risolveva in una mera contrapposizione tra interpretazioni alternative. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso per l'accertamento della falsità della firma e della nullità della fideiussione.
La Corte ribadisce che la deduzione di violazione di legge non può mascherare una richiesta di rivalutazione del fatto o dell'interpretazione del contratto.
La censura sulla novazione è stata ritenuta inammissibile perché mirava a sovrapporre una diversa ricostruzione della volontà negoziale rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la validità del secondo rapporto fideiussorio, ma la doglianza è stata reputata inammissibile perché imponeva un riesame del merito.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla pretesa invalidità/inefficacia del secondo contratto, senza che ciò bastasse a superare il limite del sindacato di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle risultanze istruttorie o dell'interpretazione del contratto, riservate al giudice di merito.
- Chi denuncia erronea interpretazione di un regolamento negoziale deve indicare con precisione le clausole rilevanti e spiegare in modo specifico il vizio dedotto; la mera contrapposizione tra una lettura alternativa e quella accolta in sentenza non integra di per sé un motivo di legittimità.
- L'eventuale contestazione sulla novazione o sulla rinnovazione di una garanzia richiede di confrontarsi con l'accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito; in cassazione non è consentito rimettere in discussione l'apprezzamento della volontà negoziale se la critica si risolve in una diversa ricostruzione del contenuto contrattuale.
- La presenza di un richiamo documentale alla precedente garanzia non rende automaticamente decisiva la sua invalidità, quando il giudice di merito abbia accertato l'esistenza di un successivo ed autonomo titolo negoziale valido ed efficace.
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