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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24113/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione; concessionarie/concorrenti)

La controversia

La controversia riguarda una procedura per il rilascio di una concessione di media derivazione idroelettrica in Provincia di Bolzano. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche aveva accolto i ricorsi di tre società richiedenti contro atti provinciali relativi alla gestione delle domande, annullandoli nella parte rilevante. La Provincia autonoma ha impugnato la decisione con un unico motivo, deducendo violazione della disciplina transitoria della legge provinciale n. 2 del 2015 e degli artt. 101 Cost. e 12 preleggi, sostenendo che il TSAP avesse erroneamente valorizzato un asserito ritardo colpevole nella pubblicazione delle domande, con conseguente applicazione della nuova legge e riapertura della procedura anche a soggetti sopravvenuti. Le società Gader II e Gader III hanno proposto ricorsi autonomi con quattro motivi: il primo per sostenere l'improcedibilità sopravvenuta e il difetto di interesse dei ricorsi decisi dal TSAP, alla luce del decreto provinciale finale che avrebbe respinto le domande; il secondo e il terzo per contestare la mancata declaratoria di inammissibilità o irricevibilità delle impugnative per carenza di lesività, tardività, acquiescenza e giudicato; il quarto, sostanzialmente coincidente con il motivo della Provincia, per censurare l'affermazione che solo le imprese che avevano presentato domanda entro il termine originario avessero titolo a partecipare e che la Provincia fosse incorsa in ritardo colpevole nella pubblicazione. La Corte ha ritenuto fondato il motivo della Provincia e il quarto motivo dei ricorsi Gader II e Gader III, affermando che l'art. 34 della legge provinciale n. 2 del 2015 disciplina il regime transitorio nel senso che le domande non ancora pubblicate alla data di entrata in vigore della nuova legge sono soggette alla nuova disciplina; ha inoltre richiamato il precedente delle Sezioni Unite sulla immediata applicazione di tale normativa alle domande pendenti e non pubblicate. Il primo motivo dei ricorsi delle società Gader II e Gader III è stato ritenuto infondato perché, rispetto alla decisione finale sopravvenuta, le società risultavano prive di concreto interesse a impugnare; il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha accolto il ricorso della Provincia autonoma di Bolzano e il quarto motivo dei ricorsi delle società Gader II e Gader III, ha rigettato il primo motivo di questi ultimi e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. La sentenza del TSAP è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale superiore delle acque pubbliche in diversa composizione, cui è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso che il TSAP potesse fondare l'annullamento sugli asseriti ritardi provinciali nella pubblicazione delle domande, precisando che la disciplina transitoria non consentiva di attribuire tale effetto e che, comunque, un eventuale ritardo avrebbe potuto al più dar luogo a tutela risarcitoria, non alla sostituzione del giudice all'amministrazione nella gestione della procedura.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma utilizzata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge sostanziale e processuale

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma invocata per vizi processuali e nullità della sentenza/procedimento

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    norma invocata per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 208 r.d. n. 1775 del 1933

    richiamato quale disciplina del procedimento sulle concessioni idriche e delle impugnative

  • art. 143, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933

    richiamato nel contesto delle censure sulla procedura e sui provvedimenti impugnati

  • art. 34, legge provinciale Bolzano n. 2 del 2015

    la nuova disciplina transitoria si applica alle domande pendenti e non ancora pubblicate alla data di entrata in vigore; le domande già pubblicate restano soggette alla disciplina previgente

  • art. 3, legge provinciale Bolzano n. 7 del 2005

    la previgente disciplina dell'istruttoria non prevedeva un termine tra presentazione e pubblicazione delle domande e non consentiva ulteriori domande concorrenti oltre quelle presentate nei termini previsti

  • art. 35, comma 1, lett. a), b), c), c.p.a.

    richiamato nei motivi relativi a inammissibilità/irricevibilità delle impugnative amministrative

  • artt. 4, 5, 8 e 9, legge provinciale Bolzano n. 2 del 2015

    richiamati dai ricorrenti nel quadro delle censure sulla procedura di concessione

  • art. 3, legge provinciale Bolzano n. 7 del 2005

    richiamato anche per sostenere che non esisteva un termine per la pubblicazione delle domande

  • art. 5, l. n. 2 del 2007

    richiamato nei motivi delle società ricorrenti nel contesto della disciplina applicabile

  • art. 101, secondo comma, Cost.

    dedotto come parametro violato insieme alle preleggi nel motivo della Provincia

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato per l'interpretazione della disciplina transitoria e dell'ordine di successione delle leggi nel tempo

Massime di principio

  • In materia di concessioni idroelettriche, quando una legge transitoria distingue tra domande già pubblicate e domande ancora pendenti e non pubblicate alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, la seconda categoria resta assoggettata alla legge sopravvenuta.
  • L'assenza di un termine normativo per la pubblicazione delle domande non consente di ricavare, di per sé, un obbligo la cui violazione trasformi la domanda in soggetta alla disciplina previgente o legittimi una pronuncia sostitutiva del giudice rispetto all'amministrazione.
  • Un eventuale ritardo dell'amministrazione nella pubblicazione delle domande, se sussistente, può al più fondare una pretesa risarcitoria, ma non può essere utilizzato per annullare gli atti o per imporre al giudice di rimettere la procedura a un regime non previsto dalla disciplina transitoria.
  • Nel giudizio di impugnazione amministrativa, la sopravvenienza di un provvedimento finale può incidere sull'interesse all'impugnazione degli atti intermedi, ma la valutazione va compiuta in relazione alla concreta persistenza dell'interesse rispetto all'assetto finale della vicenda.
  • Le censure che investono la corretta applicazione della disciplina intertemporale devono confrontarsi con il dato testuale della norma transitoria e con gli effetti che essa collega espressamente alle diverse situazioni procedimentali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcessioni
RamiProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della provaGiudicato

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