Cassazione Civile, Sentenza n. 26021/2022 del 05/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Due profili distinti: 1) Cassazione promossa dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR Toscana che aveva accolto la prescrizione delle sanzioni relative al 1992-1993; 2) Gravame della Leoni Ristorazioni avverso il diniego, da parte dell'Agenzia, della domanda di definizione agevolata (art. 6 d.l. 119/2018) della controversia fiscale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per l'impugnazione del diniego di definizione agevolata proposto da Leoni Ristorazioni, ritenendolo infondato poiché l'istituto della definizione agevolata si applica solo agli atti impositivi che comunicano per la prima volta la pretesa impositiva e non alla cartella che è stata preceduta da atti di irrogazione ormai definiti; ha invece dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la CTR perché era rivolto nei confronti di un soggetto diverso (Sandro Leoni in proprio) rispetto alla parte processuale effettiva (Leoni Ristorazioni snc), con conseguente difetto di instaurazione del processo. Spese compensate.
Norme richiamate
L'istituto della definizione agevolata è riservato agli atti impositivi che manifestano per la prima volta la pretesa impositiva; il termine di impugnazione di 60 giorni è stato oggetto di sospensione emergenziale (d.l. n. 11/2020 e successive proroghe) ma la norma non consente l'accesso alla definizione quando la cartella è successiva ad atti definiti che hanno già comunicato la pretesa.
Applicata dalla CTR per ricostruire la decorrenza della prescrizione in presenza di interruzione: l'effetto interruttivo permane e il nuovo periodo prescrizionale decorre dalla data dell'atto interruttivo.
Richiamato per ricordare che la cartella di pagamento, se costituisce il primo atto che comunica la pretesa, è impugnabile anche per questioni di merito; tuttavia quando è preceduta da atti impugnati e definiti, non rientra nella disciplina agevolativa.
Cass. n. 28611/2017 e Cass. n. 1158/2019
Giurisprudenza citata in merito alla qualificazione degli atti impositivi che manifestano per la prima volta la pretesa e alla possibilità che la cartella, se prima forma di comunicazione della pretesa, rientri tra tali atti.
Cass. sez. un. n. 18298/2021
Conferma che la cartella, se prima comunicazione della pretesa, è impugnabile anche su questioni di merito e può essere considerata atto impositivo ai fini di talune discipline.
Cass. n. 25779/2016 e Cass. sez. un. n. 15145/2001
Richiamate per il principio secondo cui il ricorso per cassazione proposto contro soggetto diverso dalla parte effettiva del giudizio è inammissibile: la mancanza del corretto soggetto processuale impedisce l'instaurazione rituale del processo e non è sanabile in cassazione.
d.l. n. 11/2020; d.l. n. 18/2020; d.l. n. 23/2020
Norme emergenziali che hanno sospeso i termini processuali (utilizzate per dichiarare tempestiva l'impugnazione del diniego di definizione agevolata presentata dalla società).
Massime di principio
- La definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 si applica solo agli atti che comunicano per la prima volta la pretesa impositiva: se la cartella è preceduta da atti di irrogazione già impugnati e definiti, non è ammissibile la definizione.
- La cartella di pagamento può costituire atto impositivo idoneo alla definizione agevolata solo se è il primo atto che comunica la pretesa fiscale al contribuente; occorre verificare la cronologia degli atti precedenti.
- In tema di prescrizione, l'effetto interruttivo di un atto-processo perdura anche se il giudizio si estingue: il nuovo termine prescrizionale decorre dalla data dell'atto interruttivo.
- In cassazione è fondamentale indicare come resistente la medesima parte che ha partecipato al grado di merito; proporre ricorso contro soggetto diverso determina l'inammissibilità.
- La tempestività dei termini processuali può essere influenzata dalle sospensioni emergenziali (es. d.l. 11/2020 e successive) e va sempre verificata alla luce delle proroghe.
- Quando il giudizio si conclude con esiti contrapposti su questioni diverse (es. inammissibilità procedurale di un ricorso e rigetto di un altro), la soluzione pratica è la compensazione delle spese e la qualificazione della vicenda come soccombenza reciproca.
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