Cassazione Penale, Sentenza n. 1910/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per detenzione di sostanza stupefacente (art. 73 d.P.R. 309/1990) contestando: 1) l'attribuzione della detenzione dell'intero quantitativo allo stesso ricorrente (si deduce che avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile solo di 53 gr. e la condotta riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5); 2) la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva, per la quale si contesta che la Corte di appello non abbia adeguatamente valutato il rapporto tra i precedenti e il fatto in concreto ai sensi dell'art. 133 c.p.
La decisione
Il ricorso è stato in parte accolto. Primo motivo (concorso nella detenzione dell'intero quantitativo): rigettato, perché la polizia ha assistito al confezionamento operato da entrambi gli imputati e la Corte ha correttamente ritenuto l'impossibilità di scindere i quantitativi tra loro. Secondo motivo (recidiva): accolto. La Corte di cassazione ha rilevato che l'apprezzamento della recidiva deve essere motivato secondo i criteri dell'art. 133 c.p., mostrando il nesso tra precedenti e attuale condotta; avendo la Corte di appello omesso tale valutazione, la sentenza è stata annullata limitatamente alla statuizione sulla recidiva e rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio su questo punto, confermando il resto della decisione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis
Norma che punisce la detenzione di stupefacenti; applicata per la condanna alla detenzione di cocaina rinvenuta (quantitativo complessivo di 135 gr. e relative confezioni).
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Prevede fattispecie di minor tenore sanzionatorio per quantità inferiori; invocata dalla difesa per chiedere la riqualificazione della condotta solo su una porzione dello stupefacente.
Principio del concorso di persone nel reato; richiamato implicitamente nella valutazione che entrambi gli imputati hanno concorso nel confezionamento e nella detenzione dello stupefacente.
Criteri per la determinazione della pena e, per la cassazione, parametro interpretativo per valutare la rilevanza dei precedenti e della recidiva: la recidiva va accertata come segno di pericolosità concreta e va motivata mostrando il nesso tra precedenti e fatto "sub iudice".
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso; usata per la formulazione dell'esposizione dei motivi in cassazione.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022 (Antignano, Rv. 284425-01)
Precedente richiamato a sostegno del principio che la recidiva non sia mera conta di precedenti, ma giudizio sulla perdurante inclinazione al delitto e sul rapporto causale tra condotte pregresse e reato in esame.
Massime di principio
- Se le forze dell'ordine hanno assistito all'atto materiale di confezionamento e hanno arrestato le persone coinvolte alla fine dell'attività, è legittimo attribuire l'intero quantitativo a tutti i partecipanti in concorso, salvo prova contraria specifica.
- La contestazione della responsabilità per una parte sola dello stupefacente richiede elementi probatori chiari che distinguano il possesso effettivo tra i partecipanti; mera deduzione difensiva non è sufficiente se il materiale probatorio contrapposto è assente.
- La ricorrenza della recidiva va valutata come indicatore di pericolosità sociale seguendo i criteri dell'art. 133 c.p.: il giudice deve motivare il nesso tra precedenti e fatto attuale, indicando in che misura i precedenti denotino una perdurante inclinazione al reato.
- Se la motivazione sulla recidiva è generica o mancante, la Corte di cassazione annullerà la statuizione limitatamente a tale profilo e disporrà il rinvio per nuovo esame da parte di diversa sezione della Corte d'appello.
- Per la difesa: quando si contesta la titolarità della detenzione di interi quantitativi, è strategico produrre elementi probatori (es. dichiarazioni, prove tecniche, tabulati, riprese) che dimostrino la separazione delle parti o l'assenza di partecipazione al confezionamento.
- Per l'accusa e per il giudice di merito: se si invoca la recidiva per aumentare la gravità della posizione, è necessario argomentare concretamente il nesso criminogeno tra precedenti condanne e il reato in esame, riferendosi ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
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