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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1910/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per detenzione di sostanza stupefacente (art. 73 d.P.R. 309/1990) contestando: 1) l'attribuzione della detenzione dell'intero quantitativo allo stesso ricorrente (si deduce che avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile solo di 53 gr. e la condotta riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5); 2) la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva, per la quale si contesta che la Corte di appello non abbia adeguatamente valutato il rapporto tra i precedenti e il fatto in concreto ai sensi dell'art. 133 c.p.

La decisione

Il ricorso è stato in parte accolto. Primo motivo (concorso nella detenzione dell'intero quantitativo): rigettato, perché la polizia ha assistito al confezionamento operato da entrambi gli imputati e la Corte ha correttamente ritenuto l'impossibilità di scindere i quantitativi tra loro. Secondo motivo (recidiva): accolto. La Corte di cassazione ha rilevato che l'apprezzamento della recidiva deve essere motivato secondo i criteri dell'art. 133 c.p., mostrando il nesso tra precedenti e attuale condotta; avendo la Corte di appello omesso tale valutazione, la sentenza è stata annullata limitatamente alla statuizione sulla recidiva e rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio su questo punto, confermando il resto della decisione.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis

    Norma che punisce la detenzione di stupefacenti; applicata per la condanna alla detenzione di cocaina rinvenuta (quantitativo complessivo di 135 gr. e relative confezioni).

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Prevede fattispecie di minor tenore sanzionatorio per quantità inferiori; invocata dalla difesa per chiedere la riqualificazione della condotta solo su una porzione dello stupefacente.

  • codice penale, art. 110

    Principio del concorso di persone nel reato; richiamato implicitamente nella valutazione che entrambi gli imputati hanno concorso nel confezionamento e nella detenzione dello stupefacente.

  • codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena e, per la cassazione, parametro interpretativo per valutare la rilevanza dei precedenti e della recidiva: la recidiva va accertata come segno di pericolosità concreta e va motivata mostrando il nesso tra precedenti e fatto "sub iudice".

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso; usata per la formulazione dell'esposizione dei motivi in cassazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022 (Antignano, Rv. 284425-01)

    Precedente richiamato a sostegno del principio che la recidiva non sia mera conta di precedenti, ma giudizio sulla perdurante inclinazione al delitto e sul rapporto causale tra condotte pregresse e reato in esame.

Massime di principio

  • Se le forze dell'ordine hanno assistito all'atto materiale di confezionamento e hanno arrestato le persone coinvolte alla fine dell'attività, è legittimo attribuire l'intero quantitativo a tutti i partecipanti in concorso, salvo prova contraria specifica.
  • La contestazione della responsabilità per una parte sola dello stupefacente richiede elementi probatori chiari che distinguano il possesso effettivo tra i partecipanti; mera deduzione difensiva non è sufficiente se il materiale probatorio contrapposto è assente.
  • La ricorrenza della recidiva va valutata come indicatore di pericolosità sociale seguendo i criteri dell'art. 133 c.p.: il giudice deve motivare il nesso tra precedenti e fatto attuale, indicando in che misura i precedenti denotino una perdurante inclinazione al reato.
  • Se la motivazione sulla recidiva è generica o mancante, la Corte di cassazione annullerà la statuizione limitatamente a tale profilo e disporrà il rinvio per nuovo esame da parte di diversa sezione della Corte d'appello.
  • Per la difesa: quando si contesta la titolarità della detenzione di interi quantitativi, è strategico produrre elementi probatori (es. dichiarazioni, prove tecniche, tabulati, riprese) che dimostrino la separazione delle parti o l'assenza di partecipazione al confezionamento.
  • Per l'accusa e per il giudice di merito: se si invoca la recidiva per aumentare la gravità della posizione, è necessario argomentare concretamente il nesso criminogeno tra precedenti condanne e il reato in esame, riferendosi ai criteri di cui all'art. 133 c.p.

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