Cassazione Penale, Sentenza n. 1914/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 5/3/2024 deducendo errata applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 e carenza e illogicita della motivazione circa l'esistenza dell'associazione e la partecipazione e il ruolo di capo/promotore a lui ascritto; richiamava la presunta inidoneita delle intercettazioni a fondare l'addebito associativo e chiedeva la qualificazione del reato ai sensi dell'art. 74, comma 6. Contestava inoltre l'insussistenza del fatto in relazione a singoli episodi di detenzione e cessione contestati e l'assenza di esigenze cautelari attuali e proporzionate, essendo soggetto incensurato e con condotte risalenti.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto fondato il giudizio del Tribunale di Catanzaro secondo cui il quadro probatorio complessivo, costituito da intercettazioni ambientali e telefoniche, servizi di osservazione e controllo, perquisizioni e sequestri, dimostrava l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con centro operativo a Lamezia Terme, rapporti di approvvigionamento esterni, disponibilita di mezzi e luoghi per confezionamento e custodia, divisione dei ruoli e ripetitivita dei reati satellite. In particolare per il ricorrente la Corte ha condiviso la qualificazione del ruolo di vertice o capo-organizzatore, richiamando il suo attivismo nella gestione del traffico e il contributo al conseguimento di rilevanti introiti per il sodalizio. La Corte ha altresi escluso la riqualificazione ai sensi dell'art. 74 comma 6, ritenendo l'organizzazione attiva in fatti di rilevante gravità e con notevole disponibilita economica. E' stata confermata la sussistenza delle esigenze cautelari, in ragione dell'importanza delle funzioni svolte dal ricorrente, dei suoi rapporti con esponenti apicali e del concreto pericolo di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e il provvedimento di rigetto ha dato luogo agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309/1990; citato anche art. 74, comma 6
La Corte conferma che l'art. 74 punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti quando sussiste un patto associativo stabile e una disponibilita organizzativa e materiale idonea a realizzare un programma criminoso; il comma 6 va applicato solo se il sodalizio ha programmato esclusivamente fatti di lieve entita e le modalita operative sono incompatibili con fatti di maggiore gravita
art. 73 d.P.R. n. 309/1990, richiamati comma 4 e comma 5 nel testo
L'art. 73 disciplina i reati fine (detenzione e spaccio) che possono concorrere a formare gli elementi fattuali e probatori dell'associazione di cui all'art. 74; la Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione e l'impiego dei reati fine come indici della struttura associativa
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
disposizioni attuative codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede adempimenti a carico della cancelleria in caso di esito del giudizio; la Corte ne ordina l'esecuzione in conseguenza del rigetto
Massime di principio
- Per configurare l'associazione finalizzata al narcotraffico ai sensi dell'art. 74 occorrono almeno tre persone legate da un patto associativo stabile, risorse e ruoli organizzati; la prova puo emergere da facta concludentia come contatti continui, divisione dei compiti, disponibilita di mezzi e luoghi, ripetitivita dei reati satellite
- Le intercettazioni ambientali e telefoniche, insieme a servizi di osservazione, sequestri e perquisizioni, sono utilizzabili e possono fornire base probatoria significativa se valutate in modo rigoroso e contestualizzato
- La qualificazione dell'art. 74, comma 6 come forma attenuata e applicabile solo quando l'attivita associativa sia limitata a fatti di lieve entita e le modalita operative siano incompatibili con reati piu gravi; presenza di approvvigionamenti rilevanti e disponibilita economiche esclude tale riqualificazione
- In sede di legittimita la Corte non puo sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione dei fatti; il ricorrente deve dimostrare vizi di diritto, illogicita o carenza motivazionale non sanabile con una semplice diversa lettura delle prove
- La rilevanza cautelare si fonda anche sul ruolo ricoperto nell'organizzazione, sulla rete di relazioni e sulla concreta possibilita di riorganizzazione o ripresa dei contatti; l'assenza di precedenti non esclude automaticamente la custodia se sussistono elementi di pericolosita specifica
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