Cassazione Penale, Sentenza n. 1911/2025 del 16/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione di merito in ordine alla determinazione della pena residua per il reato di truffa dopo che la Corte d'appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato più grave di ricettazione. Il ricorrente censura la motivazione della Corte di appello, ritenendo ingiustificato l'allontanamento dalla pena minima edittale: sostiene che, essendo la pena complessiva in precedenza determinata come aumento minimo (un solo mese) ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice di rinvio non avrebbe dovuto discostarsi da quel minimo senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nel giudizio di rinvio successivo ad annullamento della condanna per il reato più grave, il giudice non è vincolato alla quantità di pena individuata come aumento ex art. 81 c.p. nel precedente giudizio. Ha inoltre precisato che la motivazione del trattamento sanzionatorio può essere anche sintetica purché dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; è richiesta motivazione dettagliata solo se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale. Alla luce di ciò la Corte ha ritenuto corretta la determinazione della pena (nove mesi di reclusione ed euro 120 di multa, con la riduzione prevista per il rito abbreviato a sei mesi e euro 80) per la truffa, motivata con i plurimi precedenti e la gravità/complessità dell'azione. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
L'aumento di pena quantificato quale effetto dell'art. 81, comma secondo, non vincola il giudice di rinvio nella determinazione della pena per il reato residuo: il giudice può rideterminare la pena secondo i criteri ordinari.
art. 133 c.p.
I criteri per la determinazione del trattamento sanzionatorio devono essere applicati e richiamati nella motivazione; è ammessa una motivazione anche sintetica che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133, mentre una spiegazione dettagliata è richiesta solo se la pena è di gran lunga superiore alla misura media edittale.
art. 640 c.p.
Individuazione del reato contestato (truffa); la gravità del fatto e la complessità della macchinazione sono state valutate ai fini dell'aggravazione della pena rispetto al minimo edittale.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Prevede la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, applicata al ricorrente.
Massime di principio
- In caso di rinvio dopo annullamento della condanna per il reato più grave, il giudice che procede non è vincolato alla misura di aumento prevista nel precedente giudizio ex art. 81 c.p. e può ricalcolare la pena per il reato residuo sulla base dei criteri ordinari.
- La motivazione della pena può essere espressa in termini sintetici purché indichi l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; una motivazione particolarmente articolata è richiesta solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.
- Plurimi precedenti penali e la complessità/gravità della condotta sono elementi idonei a giustificare un allontanamento dal minimo edittale nella determinazione della pena.
- La prescrizione del reato più grave comporta la dichiarazione di non doversi procedere per quel reato e, se rimane un reato residuo, la pena per quest'ultimo va rideterminata autonomamente.
- La parte soccombente in Cassazione può essere condannata al pagamento delle spese processuali e a somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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