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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1913/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere confermata dal Tribunale in sede di riesame. Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 292, comma 2, c.p.p. e vizio di motivazione per mancata valutazione autonoma degli elementi probatori da parte del G.I.P.; 2) violazione dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 e vizio di motivazione per aver ritenuto la cessione di cocaina sulla base di sole intercettazioni e per non aver derubricato la fattispecie alla lieve entità; 3) violazione dell'art. 74 DPR 309/1990 e art. 416-bis c.p. e vizio di motivazione per omissione e contraddittorietà, sostenendo che la partecipazione alle associazioni contestate era fondata su elementi non probatori (dichiarazioni generiche del collaboratore Ivan Barone, incontri con Francesco Patitucci e alcune intercettazioni) e che le condotte indicate non configuravano partecipazione mafiosa ma al massimo reati previsti dall'art. 74 DPR.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere declinato in fatto e aspecifico. Il primo motivo è stato ritenuto generico e inammissibile; il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato perché il Tribunale del riesame ha dato motivazioni logiche e convincenti (linguaggio criptico, riferimenti a "iliad", modalità degli incontri e collocazione stabile dell'indagato nel settore dello spaccio) a fondamento della contestazione di cessione; i motivi relativi alla partecipazione alle associazioni mafiose sono stati anch'essi considerati inammissibili per aspecificità. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente valutato la gravità del quadro indiziario con un insieme di elementi (dichiarazioni di più collaboratori, intercettazioni, filmati, rapporti con Patitucci, ruolo nella piazza di spaccio e nell'usura). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen. (riesame)

    La Corte rammenta che il riesame valuta l'ordinanza del G.I.P.; nel caso di specie il Tribunale del riesame ha esercitato tale funzione confermando la misura cautelare sulla base dell'analisi degli indizi.

  • art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    Il motivo che invoca violazione di questa norma è stato ritenuto generico: per censurare la mancata valutazione autonoma del G.I.P. è necessario indicare puntualmente quali passaggi motivazionali siano viziati; la mera asserzione non è sufficiente.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    La Corte ha ritenuto che, ai fini della configurabilità del reato di detenzione ai fini di spaccio, le intercettazioni criptiche e le circostanze oggettive (terminologia, frequentazioni, ruolo stabile nello spaccio) possono congiuntamente giustificare la misura cautelare; non è stata accolta la richiesta di derubricazione sollevata per la prima volta in ricorso.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    La partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico è stata valutata in concreto mediante la somma degli elementi indiziari (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, filmati, ruoli nelle attività illecite) ritenuti idonei a fondare la gravità indiziaria.

  • art. 416-bis cod. pen.

    L'accertamento della partecipazione a un'associazione di tipo mafioso è stato fondato su un quadro indiziario complessivo; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato la sussunzione del ricorrente nella figura associativa contestata.

  • art. 273 cod. proc. pen. (gravità indiziaria)

    La Corte richiama il concetto di 'gravità del quadro indiziario' come qualificata probabilità di colpevolezza e conferma che i molteplici elementi raccolti dai giudici di merito soddisfano tale requisito.

  • art. 616 cod. proc. pen. (spese per ricorso inammissibile)

    Sulla base di questa norma la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende, quantificata in euro 3.000.

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione che si fondano su censure di fatto devono essere specifici: è necessario indicare puntualmente i passaggi motivazionali viziati; le censure generiche e aspecifiche sono dichiarate inammissibili.
  • La mera trascrizione della richiesta cautelare o dei passaggi accusatori nei provvedimenti non prova di per sé carenza di autonoma valutazione del giudice; occorre dimostrare concretamente il travisamento o la totale mancanza di valutazione critica.
  • Intercettazioni anche criptiche, se contestualizzate con altri elementi (terminologia ricorrente, comportamenti degli interlocutori, ruolo stabile dell'indagato, filmati, dichiarazioni di più collaboratori), possono costituire base idonea per misure cautelari e per fondare la gravità indiziaria.
  • Le questioni di qualificazione giuridica (es. derubricazione per lieve entità) sollevate per la prima volta in cassazione sono generalmente inammissibili; tali argomenti devono essere svolti nei gradi di merito.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia non sono automaticamente decisive ma, se corroborate da altri elementi, contribuiscono legittimamente alla configurazione di un quadro indiziario grave.
  • Chi propone ricorso rischia la condanna al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende se il ricorso è inammissibile per generica formulazione o per mancanza di dialogo con la motivazione del giudice di merito.

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