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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1908/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Calò: impugna per violazione di legge processuale e vizio di motivazione; lamenta che la Corte non avrebbe valutato gli ostativi all'assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e reclama l'assenza di prove oltre ogni ragionevole dubbio. Taurino: contesta la valutazione della prova, sostenendo che la condanna per usura si fondi su conversazioni meramente indiziarie (in particolare una conversazione tra terzi) e su equivoca interpretazione di intercettazioni; afferma che la vittima sarebbe inattendibile e il rapporto non caratterizzato da interessi usurari. Calabrese (terzo intestatario dell'immobile oggetto di confisca): propone sette motivi, tra cui la illegittimità del suo coinvolgimento nel rito abbreviato (violazione art. 6 CEDU/art. 111 Cost.), la possibilità per il terzo di sindacare i presupposti della confisca per sproporzione (temporalità, esistenza di lecite fonti di reddito dell'autore del reato), la rilevanza della sentenza delle Sezioni Unite (Rizzi) sul regime probatorio per i beni acquisiti nel periodo intermedio, la contestazione della riconducibilità dell'immobile a Farhangi e la richiesta, in via subordinata, di una confisca parziale.

La decisione

Calò: ricorso dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che, avendo l'imputato aderito al concordato ex art. 599-bis e rinunciato agli altri motivi di appello, non è possibile sollevare in Cassazione censure relative ai motivi rinunciati; condanna al pagamento delle spese e somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Taurino: ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto che la prova non è mera indiziaria ma comprenda elementi rappresentativi diretti (osservazioni di polizia, intercettazioni e materiale narrativo) idonei a documentare la condotta usuraria; la motivazione di merito è stata ritenuta sufficientemente logica e dettagliata e l'inquadramento giuridico (art. 644 c.p.) corretto; rigetto del ricorso e condanna alle spese. Calabrese: i motivi sono stati in gran parte dichiarati inammissibili o infondati; la Corte ha ritenuto lecita la citazione del terzo nel giudizio abbreviato e compatibile con le garanzie difensive (con diritto del terzo a proporre e chiedere acquisizioni probatorie compatibili con l'abbreviato); ha ritenuto infondate le censure sulla correlazione temporale e sulla provenienza lecita delle provviste, confermando la fondatezza della valutazione di fittizietà dell'intestazione e, quindi, la confisca disposta nei confronti del bene. Nel complesso i ricorsi non hanno avuto successo e le statuizioni di merito, anche in tema di confisca per sproporzione, sono state confermate.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sul quale l'imputato ha aderito in appello costituisce un negozio processuale che, una volta consacrato in decisione, impedisce la rinnovazione in Cassazione delle censure rinunciate; la rinuncia ai motivi di appello ha effetto preclusivo anche in sede di legittimità.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente Calò come parametro per eventuale proscioglimento, ma non valorizzato dalla Corte in presenza della rinuncia ai motivi d'appello; il giudice di appello non doveva esaminare punti sui quali l'imputato aveva rinunciato.

  • art. 240-bis c.p.

    Norma che regola la confisca per sproporzione; la Corte ha ritenuto ammissibile che il giudice in sede di cognizione valuti la fittizietà dell'intestazione e la sproporzione valore/redditi dell'autore del reato; il terzo può essere citato e difendersi, ma le sue censure non possono travolgere il convincimento motivato sulla fittizietà.

  • art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    Prevede la citazione del terzo titolare di diritti reali o personali di godimento sui beni sequestrati; la Corte ha confermato la legittimità di tale citazione anche nel rito abbreviato, compatibilmente con il diritto del terzo al contraddittorio e all'iniziativa probatoria.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese di Calò e Taurino.

  • art. 644 c.p.

    Delitto di usura: la Corte ha confermato che la condotta si configura quando siano pattuiti interessi o vantaggi usurari superiori al saggio legale; le intercettazioni e gli elementi osservativi sono stati ritenuti idonei a provare la dinamica usuraria.

  • art. 192 c.p.p.

    Principi sulla prova indiziaria: la Corte distingue la prova indiziaria dagli elementi rappresentativi e sottolinea che nel caso di specie la prova era prevalentemente rappresentativa e non meramente indiziaria; richiede che l'indagine logico-induttiva sia fondata su elementi certi, plurali e concordanti.

  • artt. 438 e 441 c.p.p.

    Richiamati in ordine ai limiti e possibilità di integrazione probatoria nel rito abbreviato; la Corte afferma che l'abbreviato ammette integrazioni istruttorie in casi tassativi e che il terzo può richiedere acquisizioni compatibili con la natura del rito.

  • art. 111 Cost.; art. 6 CEDU

    Parametri costituzionali e convenzionali sul giusto processo invocati dal terzo: la Corte distingue le garanzie riservate all'imputato penale da quelle applicabili al terzo nelle vicende patrimoniali, ritenendo compatibili con Costituzione e CEDU le modalità difensive del terzo nel rito abbreviato, purché gli sia assicurato il contraddittorio e la possibilità di iniziativa probatoria.

Massime di principio

  • Patteggiamento/accordo sulla pena in appello (art. 599-bis) e la rinuncia espressa a motivi di gravame limitano fortemente la possibilità di sindacare in Cassazione questioni sostanziali attinenti ai punti rinunciati; chi aderisce a tale negozio processuale perde la possibilità di impugnare quegli aspetti in appello e in Cassazione, salvo vizi di illegittimità della pena concordata.
  • Le intercettazioni e le conversazioni captate possono costituire prova diretta se il contenuto è rappresentativo e correlato a conoscenza diretta dei narranti o include la viva voce dell'imputato; non sono automaticamente "solo indizi" e possono sorreggere una condanna quando sono plurime, coerenti e connesse ad altri elementi di osservazione.
  • Il terzo formalmente proprietario di un bene soggetto a confisca per sproporzione può essere citato nel processo di cognizione anche se il giudizio procede con rito abbreviato; il terzo mantiene diritti di contraddittorio e di iniziativa probatoria, ma non gode delle stesse tutele processuali riservate all'imputato penale; la sua difesa deve dimostrare la reale disponibilità economica propria al momento dell'acquisto per superare la presunzione di fittizietà.
  • Nel contesto della confisca per sproporzione, sostenere simultaneamente che l'autore del reato aveva risorse proprie sufficienti e che il terzo è il reale proprietario costituisce una contraddizione argomentativa: se si afferma che il bene è stato pagato dall'autore del reato, difficile convincere sulla piena titolarità effettiva del terzo.
  • Le questioni di correlazione temporale tra acquisto e reato e la prova di lecite fonti di reddito sono sindacabili dal terzo, ma la Corte di merito ha ampio margine di valutazione: il terzo deve proporre elementi concreti e non mera rielaborazione in senso meramente probabilistico degli stessi atti.
  • Chi impugna in Cassazione criticando la valutazione del merito (ricostruzione fattuale e credibilità delle prove) incontrerà alto grado di difficoltà se la Corte territoriale ha operato una motivazione logica, analitica e coerente; la legittimità di tali apprezzamenti è difesa con rigore.

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