Cassazione Penale, Sentenza n. 1909/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello per plurime ragioni: per Elia sette motivi (poi ribaditi nei motivi aggiunti) volti a censurare la ritenuta partecipazione ad associazione per delinquere (vizi di motivazione, mancata considerazione di rapporti conflittuali e di assenza di affectio societatis), la prescrizione del reato, l'indebita valutazione delle dichiarazioni del sindaco Cascione rese ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p., la mancata specificazione del contributo concorsuale nei fatti corruttivi riferiti alla societa' "Igeco" (capo F) e ad altro episodio corruttivo (capo L), la errata qualificazione giuridica dei fatti tra art. 318 e art. 319 c.p., e il diniego delle attenuanti generiche e della speciale tenuità del profitto. I ricorrenti Ricchiuto e Bruno deducevano, con unico atto, vizi di motivazione analoghi (soprattutto sulla valutazione delle dichiarazioni del sindaco e sulla lettura delle intercettazioni) e la medesima censura di errata qualificazione giuridica (art. 318 vs 319).
La decisione
La Corte ha dichiarato: per Elia, l'annullamento senza rinvio della condanna per partecipazione all'associazione per delinquere (capo A) perche' il reato si era estinto per prescrizione (termine di prescrizione definitivamente spirato prima della sentenza d'appello). Quanto alle censure sulla valutazione delle dichiarazioni del sindaco, la Corte ha ritenuto il motivo in parte infondato, non avendo i ricorrenti indicato elementi idonei a demolire l'attendibilita' complessiva; tuttavia ha rilevato carenza di motivazione sulla qualificazione giuridica dei reati corruttivi contestati ai capi F) e L) (art. 319 vs art. 318) e ha annullato con rinvio tali capi perche' il giudice d'appello non ha compiutamente valutato se gli atti fossero effettivamente contrari ai doveri d'ufficio o fossero invece esercizio di discrezionalita' condizionato ma non illegittimo. Per Ricchiuto e Bruno la Corte ha dichiarato l'annullamento con rinvio dei capi relativi alla medesima questione di qualificazione giuridica. Le doglianze sul trattamento sanzionatorio (attenuanti) sono state respinte come questioni di merito non sindacabili in cassazione salvo prova di manifesta illogicita'.
Norme richiamate
art. 416 c.p.
secondo comma (partecipazione ad associazione per delinquere)
la Corte conclude che, pur non essendo necessaria una "affectio societatis" piena, cio' che conta e' la consapevolezza e la volontà di contribuire all'operativita' del sodalizio; tuttavia la relativa fattispecie e' stata dichiarata estinta per prescrizione nel caso di Elia
art. 157 c.p.
citato nel ricorso in tema di prescrizione
ricorda la disciplina della prescrizione applicabile al momento del fatto (favor rei); la Corte ha calcolato il termine e le sospensioni risultanti dagli atti di merito per dichiarare l'estinzione del reato
art. 159 c.p.
comma 1, n. 3 (sospensione del decorso della prescrizione)
la Corte ha utilizzato i periodi di sospensione comunicati dai giudici d'appello per il computo finale della prescrizione
art. 197-bis c.p.p.
dichiarazioni del "testimone assistito" (collaboratore o confessor)
la Corte richiama i criteri di verifica dell'attendibilita' del dichiaratore e ammette che interessi utilitaristici connessi alla collaborazione non escludono di per se' la rilevanza probatoria, purché vi siano riscontri
art. 319 c.p.
corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio
la Cassazione richiede che il giudice verifichi se l'atto sia stato posto in violazione di regole che disciplinano l'esercizio del potere discrezionale e se l'agente abbia "preso in carico" l'interesse del corruttore; la sentenza d'appello non ha svolto adeguata disamina e pertanto i capi vanno rinnovamente valutati
art. 318 c.p.
corruzione per l'esercizio della funzione (norma previgente citata)
se l'atto rientra nella discrezionalita' e realizza comunque l'interesse pubblico tipico della norma attribuiva del potere, la fattispecie puo' essere ricondotta ad art. 318 anziche' art. 319; la differenziazione e' centrale e va accertata caso per caso
art. 129 c.p.p.
sentenza di assoluzione quando l'assenza del fatto o la non imputabilita' risultano dagli atti in modo non contestabile
la Corte ricorda che, quando la prescrizione e' intervenuta, la declaratoria dell'estinzione e' obbligatoria salvo che dagli atti emerga in modo incontestabile l'inesistenza del fatto o la non imputabilita' (ipotesi non ricorrente qui)
art. 62 n.4, art. 62-bis, art. 323-bis c.p.
attenuanti generiche e speciale tenuità del lucro/non punibilita'
la Corte rileva che la valutazione delle attenuanti e della tenuità e' rimessa al giudice di merito e non e' censurabile in cassazione salvo manifesta illogicita'; nel caso l'eccezione e' stata respinta
art. 133 c.p.
criteri per la determinazione della pena
citato dalla Corte d'appello a giustificazione del rigetto delle attenuanti; la Cassazione osserva che tale richiamo generico non vale a trasformare la materia in questione di legittimita' inammissibile
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato e' maturata prima della sentenza di merito, il giudice di legittimita' puo' annullare la condanna per estinzione; il calcolo richiede considerazione delle sospensioni e del principio del favor rei (data imprecisa fissata al primo giorno del mese).
- La valutazione delle dichiarazioni rese da un "testimone assistito" o collaboratore deve considerare sia interessi utilitaristici che riscontri oggettivi: l'interesse del dichiarante non invalida automaticamente la prova, ma richiede verifiche e riscontri.
- Ricevere una porzione della somma corruttiva puo' integrare la partecipazione al reato se emerge un patto diffuso tra gli amministratori e la ripartizione sistematica degli utili che dimostri consapevolezza e condivisione dell'accordo corruttivo.
- Per distinguere tra corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319) e corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318) occorre valutare se l'atto abbia violato regole che disciplinano contenuti, modi o tempi dell'esercizio del potere o se l'agente si sia limitato a realizzare l'interesse pubblico nell'ambito della discrezionalita' pur avendo favorito il privato; la qualificazione incide su molteplici profili processuali e sanzionatori.
- L'assenza di una piena "affectio societatis" non esclude automaticamente la partecipazione ad un'associazione per delinquere: rileva la consapevolezza di usufruire delle risorse dell'organizzazione e la volonta' di contribuire alla sua operativita'.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio (riconoscimento attenuanti, tenuita') sono questioni di merito riservate al giudice di merito e, in cassazione, sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicita' o arbitrio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1908/2025 del 16/01/2025
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1910/2025 del 16/01/2025
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1911/2025 del 16/01/2025
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1913/2025 del 16/01/2025
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1914/2025 del 16/01/2025
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1915/2025 del 16/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →