Cassazione Penale, Sentenza n. 1915/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore del ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari per il reato di estorsione, articolando tre censure principali: 1) insufficiente e viziata valutazione della prova indiziaria in relazione al concorso dell'imputato nell'estorsione, sostenendo che il ricorrente si era limitato a assistere casualmente a un pestaggio senza conoscerne le ragioni; 2) errata qualificazione giuridica degli eventi, poiché le condotte intimidatorie sarebbero autonome e riferibili a episodi diversi e in particolare l'evento dell'11 gennaio 2021 non si sarebbe concretizzato in consegna di denaro o sottrazione dell'autovettura, configurando al più un tentativo; 3) mancata valutazione delle esigenze cautelari alla luce dello stato di incensuratezza, dell'assenza di legami criminali, dell'episodicità della condotta e del decorso temporale di circa 3 anni dai fatti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha richiamato il limite della cassazione sulle misure cautelari, che non consente una rivalutazione dei fatti ma solo il controllo di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione. Ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato adeguatamente: dalle intercettazioni risultava che il ricorrente aveva partecipato attivamente al secondo pestaggio dell'11 gennaio 2021 dando impulso intimidatorio (intimando il pagamento) e occupandosi materialmente del prelievo dell'autovettura, con piena consapevolezza del debito della vittima; la sua presenza non era meramente casuale e ha agevolato l'azione estorsiva. La Corte ha inoltre osservato che, pur trattandosi di un tentativo (non risultando consegna di denaro), ciò non incide sul quadro indiziario né sulle esigenze cautelari, fondate sulla gravità delle modalità e sul contesto criminale. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha valutato l'attualità del pericolo di recidiva e l'assenza di elementi che dimostrassero un effettivo e definitivo distacco dell'indagato dall'ambiente criminale. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Massime della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti)
Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti
La cassazione in materia di misure cautelari è ammessa solo per violazione di specifiche norme o per manifesta illogicità della motivazione; non è consentita la rinnovata valutazione dei fatti di merito
Massime della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo)
Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo
Coordinate alla precedente: limiti del sindacato di legittimità sulle scelte valutative del giudice del merito
Massime della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro)
Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro
Ai fini del concorso nel reato di estorsione la semplice presenza sul luogo non meramente casuale può integrare concorso se ha fornito stimolo morale o materiale o maggiore sicurezza all'autore, manifestando adesione alla condotta delittuosa
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In cassazione avverso misure cautelari il successo è possibile solo se si dimostra una violazione di legge specifica o una manifesta illogicità della motivazione; non si ottiene con la semplice richiesta di rivalutare le prove di fatto
- La presenza non meramente casuale sulla scena del reato può integrare il concorso nell'estorsione se ha agevolato o espresso adesione alla condotta estorsiva (anche se il reato è rimasto tentato)
- La qualificazione del fatto come tentato anziché consumato non esclude di per sé l'applicabilità di misure cautelari quando il quadro indiziario e le modalità della condotta giustifichino il rischio di recidiva o di pericolo per l'ordine pubblico
- Lo stato di incensuratezza, l'assenza di condanne pregresse o il decorso del tempo non sono necessariamente idonei a escludere le esigenze cautelari se il giudice del merito ritiene concrete e attuali le circostanze che giustificano il provvedimento
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare è utile prospettare in modo puntuale ed argomentato profili di incoerenza logica o violazione normativa nella motivazione del giudice e non limitarsi a mere contestazioni fattuali
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