Cassazione Civile, Ordinanza n. 30757/2021 del 29/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo all'anno d'imposta 2009, notificato alla società contribuente a mezzo raccomandata in busta chiusa. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo che la copia ricevuta fosse incompleta, perché priva di alcune pagine dell'accertamento, e ha censurato la decisione di merito che aveva posto a suo carico l'onere di provare tale incompletezza. In cassazione ha dedotto, come unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1335 c.c., lamentando che il giudice tributario avesse erroneamente invertito l'onere della prova, pretendendo dal destinatario la dimostrazione che il plico raccomandato non contenesse l'intero atto impositivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla ripartizione dell'onere probatorio, affermando che, quando un atto viene notificato a mezzo raccomandata e il plico risulta consegnato al domicilio del destinatario, opera la presunzione di conoscenza dell'atto ai sensi dell'art. 1335 c.c.; se il destinatario deduce che il plico era vuoto o conteneva un atto diverso/incompleto rispetto a quello spedito, è lui a dover fornire la prova di tale circostanza. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato la ricorrente alle spese, dando anche atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene invocato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.
la Corte esclude che sia stato violato il criterio di riparto dell'onere della prova, perché la prova dell'incompletezza del plico incombe sul destinatario che la deduce.
la consegna della raccomandata al domicilio del destinatario fa presumere la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, salvo prova contraria da parte di chi contesta il contenuto del plico.
è richiamato per la trattazione camerale non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
è richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
è richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di notificazione di un atto impositivo a mezzo raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario, risultante dall'avviso di ricevimento, fa presumere la conoscenza dell'atto ex art. 1335 c.c., in applicazione del principio di vicinanza della prova.
- Se il destinatario contesta non la regolarità della spedizione, ma il contenuto del plico ricevuto, deducendo che esso era vuoto o privo di alcune pagine, l'onere di provare tale circostanza grava su di lui.
- La sola allegazione dell'incompletezza materiale del plico non è sufficiente a superare la presunzione di conoscenza derivante dalla regolare consegna della raccomandata.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, le spese seguono la soccombenza e ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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